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Certificato di prevenzione incendi: quando è obbligatorio

Certificato di prevenzione incendi: quando è obbligatorioCertificato di prevenzione incendi: quando è obbligatorio
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IL CPI (Certificato Prevenzione Incendi) è un documento necessario in alcuni casi. Viene rilasciato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, ed è necessario per certificare che tutte le normative antincendio vigenti in Italia siano state rispettate.

Non sempre il titolare di un’attività (o il proprietario di un immobile) è a conoscenza di quali sono i casi in cui la sottoscrizione del CPI è obbligatoria. Per cui di seguito faremo chiarezza sull’argomento.

Vediamo quando è obbligatorio il Certificato di prevenzione incendi.

Certificato di prevenzione incendi in base alle Categorie

Le modalità di sottoscrizione e le condizioni e le attività soggette al certificato sono stabilite dal DPR n.151 del 1° agosto 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 settembre dello stesso anno. Il decreto contiene “l’elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi”, e regola tutte le discipline e i processi che ne conseguono.

Gli interventi che richiedono l’attestazione obbligatoria del CPI sono divisi in tre categorie: A, B e C. La categoria A rappresenta le opere o le attività più semplici da progettare, mentre la C comprende gli interventi più complessi. La differenza tra le categorie è quindi definita unicamente in base alla difficoltà e alle caratteristiche del progetto, e non in base al progetto stesso.

Per esempio, fanno parte della categoria A i teatri che possono ospitare massimo 25 persone. Appartengono invece alla B i teatri che contengono da 26 a 100 persone. Mentre la C comprende i teatri con più di 100 posti.

Per consultare l’elenco dettagliato delle attività soggette al controllo dei vigili del fuoco cliccare qui

Quando i controlli sono obbligatori

Per quanto riguarda invece i procedimenti burocratici e le modalità con cui effettuare i controlli, il CPI segue regole diverse a seconda della Categoria.

Per quanto riguarda la Categoria A, e quindi i progetti di lieve entità, i vigili del fuoco non sono obbligati ad effettuare alcun controllo di prevenzione prima degli interventi.

Diverso è per le opere che rientrano nelle Categorie B e C. In questi casi, il titolare o responsabile dell’attività deve obbligatoriamente richiedere la visita del Comando. I vigili dovranno esaminare attentamente la progettazione dell’intervento, specificando eventualmente se ci sono modifiche da apportare prima di avviare i lavori.

Ma esiste anche un’ulteriore distinzione che riguarda il rilascio del certificato di prevenzione incendi.

Il decreto specifica infatti che le Categorie A e B saranno soggette alla possibilità di controllo da parte dei vigili entro 60 giorni. Le analisi, più o meno approfondite, saranno effettuate in base al potenziale pericolo incendi che l’opera comporta. Nel caso in cui i vigili rilevassero la conformità con tutte le normative antincendio, sottoscriveranno il CPI. Se il titolare dell’attività lo richiede, il Comando può rilasciare un verbale che attesti la visita al posto del certificato di prevenzione.

Gli interventi di Categoria C, impongono invece in maniera obbligatoria ai vigili del fuoco di effettuare i controlli entro 60 giorni. Successivamente poi, entro 15 giorni dalla visita, il Comando dovrà sottoscrivere il CPI. Ovviamente se sussistono i requisiti.

Avvio lavori e scadenza CPI

Per tutte le Categorie, dopo il rilascio del CPI, il responsabile dei lavori deve presentare la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) presso il Comando dei vigili del fuoco. Solo a seguito di questo, si può dare inizio ai lavori.

Il certificato di prevenzione incendi sarà valido per 5 anni a partire dalla sottoscrizione. Dopodiché sarà necessario condurre nuovi accertamenti e valutare nuovamente il caso. Se le condizioni sono sempre positive, il CPI sarà rinnovato.

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TAGS: categoria, certificato prevenzione antincendi, cpi, obbligo, prevenzione incendi, vigili del fuoco

Autore: Redazione Online

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