La chiusura di una pergotenda con vetrate può costituire abuso edilizio quando crea uno spazio stabile e utilizzabile, anche se definita amovibile e apparentemente temporanea.

Negli ultimi anni le pergotende e le chiusure in vetro sono entrate sempre più spesso nelle case degli italiani. Una soluzione pratica, apparentemente semplice, per proteggere terrazzi e spazi esterni e viverli tutto l’anno. Proprio questa diffusione, però, ha alimentato dubbi, interpretazioni errate e convinzioni sbagliate su ciò che è davvero consentito dalla normativa edilizia.
Il confine tra edilizia libera e abuso edilizio, infatti, è molto più sottile di quanto si pensi. Basta poco perché un intervento nato come temporaneo si trasformi, agli occhi della legge, in una vera e propria nuova volumetria. Ed è esattamente ciò che ha chiarito una recente sentenza del TAR Lazio, che ha fatto luce su quando la chiusura di una pergotenda con vetrate non può più considerarsi legittima.
Ma quando una semplice protezione diventa una struttura stabile? E soprattutto, le vetrate panoramiche possono davvero essere installate senza rischi, come molti credono?
Sommario
La vicenda prende origine da un intervento eseguito su una pergotenda già regolarmente installata. In un momento successivo, però, la struttura è stata chiusa lateralmente e frontalmente con vetrate, alcune delle quali dotate di apertura a pacchetto, mentre la parte superiore è stata completata con vetri fissi collegati alla copertura. L’ambiente così ricavato risultava pavimentato, illuminato e arredato, con una dotazione tipica di uno spazio destinato a un utilizzo continuativo.
A seguito di un sopralluogo, l’amministrazione comunale ha ritenuto che tali opere non potessero più essere considerate una semplice protezione temporanea dagli agenti atmosferici. Al contrario, la chiusura della pergotenda veniva qualificata come intervento di ristrutturazione edilizia eseguito in assenza di titolo, con conseguente adozione di un’ordinanza di rimozione e demolizione ai sensi della normativa edilizia vigente.
Contro questo provvedimento è stato presentato ricorso al TAR Lazio, sostenendo che le vetrate installate rientrassero nell’edilizia libera e che l’intervento non avesse comportato alcuna nuova volumetria.
Nel ricorso presentato, il proprietario ha contestato l’ordinanza di demolizione sotto più profili. In primo luogo, è stata lamentata la mancata comunicazione del preavviso di rigetto, ritenuta lesiva delle garanzie partecipative previste dalla legge sul procedimento amministrativo. Secondo questa impostazione, l’amministrazione avrebbe dovuto consentire un contraddittorio preventivo prima di adottare un provvedimento così incisivo.
Nel merito, la difesa ha sostenuto che l’intervento realizzato non integrasse un abuso edilizio. La pergotenda, infatti, era già stata considerata conforme alla disciplina urbanistica e la successiva installazione delle vetrate sarebbe rientrata tra le opere di edilizia libera, in quanto facilmente amovibili e prive di effetti permanenti sull’assetto dell’immobile.
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A supporto di questa tesi è stato richiamato anche l’articolo 6 del D.P.R. 380/2001, come modificato per includere le vetrate panoramiche amovibili, sostenendo che tali elementi non comportassero né aumento di volumetria né modifica della destinazione d’uso. Proprio su questo punto, tuttavia, il giudizio del Tribunale si è rivelato decisivo e di segno opposto.
Nel valutare il ricorso, il TAR Lazio con la sentenza n. 18615/2025 ha innanzitutto escluso la violazione delle garanzie procedimentali. I giudici hanno ricordato che le ordinanze di demolizione per abusi edilizi sono atti vincolati, adottati in presenza di opere realizzate senza titolo. In questi casi, l’amministrazione non è chiamata a compiere valutazioni discrezionali né a bilanciare interessi contrapposti, e l’eventuale omissione del preavviso di rigetto non incide sulla legittimità del provvedimento.
Secondo il Tribunale, inoltre, non può esistere alcun affidamento tutelabile sulla conservazione di una situazione di fatto abusiva. Il decorso del tempo, da solo, non è mai sufficiente a legittimare opere realizzate in contrasto con la disciplina edilizia, né a impedire l’esercizio del potere repressivo da parte del Comune.
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Ma il punto decisivo della sentenza riguarda la qualificazione dell’intervento. Per il TAR non è determinante che la pergotenda fosse originariamente regolare. Ciò che conta è l’intervento successivo, ossia la chiusura della struttura con vetrate, in parte fisse e stabilmente ancorate.
Questa scelta costruttiva ha conferito all’opera un carattere di stabilità, incompatibile con la natura temporanea e precaria che contraddistingue le opere realizzabili senza titolo.
Nel motivare la propria decisione, il Tribunale si è soffermato in modo approfondito sull’articolo 6 del D.P.R. 380/2001, che consente, a determinate condizioni, l’installazione delle cosiddette vetrate panoramiche amovibili (VEPA) senza la necessità di un titolo edilizio. La norma, però, non introduce una liberalizzazione generalizzata: al contrario, individua requisiti molto precisi che devono essere tutti contemporaneamente rispettati.
Le vetrate, infatti, devono assolvere a una funzione essenzialmente temporanea, legata alla protezione dagli agenti atmosferici o al miglioramento del comfort, e non devono in alcun modo configurare uno spazio stabilmente chiuso. È inoltre esclusa la possibilità che tali strutture comportino un aumento di volumetria o di superficie utile, oppure un mutamento della destinazione d’uso, anche solo di fatto, dell’area interessata.
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Nel caso esaminato, secondo il TAR, questi presupposti non risultavano soddisfatti. Le vetrate installate sulla pergotenda non erano completamente amovibili, ma comprendevano elementi fissi, stabilmente ancorati alla struttura, idonei a conferirle solidità e continuità nel tempo. Questa caratteristica, da sola, è stata ritenuta sufficiente a escludere la natura precaria dell’opera.
A ciò si è aggiunto un ulteriore elemento di rilievo: l’uso concreto dello spazio chiuso. La presenza di pavimentazione, illuminazione e arredi ha evidenziato una fruizione stabile e non occasionale, incompatibile con l’idea di una chiusura temporanea. In altre parole, non si trattava più di una semplice protezione, ma di un ambiente utilizzabile come vero e proprio vano aggiuntivo.
Il TAR ha così ribadito un principio fondamentale: non conta tanto come l’opera viene definita dal proprietario, quanto l’effetto reale che produce sull’immobile. Anche una vetrata dichiarata “amovibile” può costituire abuso edilizio se, nei fatti, crea uno spazio stabile e funzionalmente autonomo.








