Installare una pergotenda sul balcone o sul terrazzo viene spesso considerato un intervento semplice, realizzabile senza particolari autorizzazioni. Negli ultimi anni, inoltre, le modifiche normative e i chiarimenti introdotti dal legislatore hanno contribuito a rafforzare l’idea che queste strutture possano rientrare, nella maggior parte dei casi, nell’edilizia libera.

La realtà, però, è più complessa. Non tutte le strutture commercializzate come pergotende possono beneficiare di questo regime agevolato. A fare chiarezza è una recente decisione del TAR Lazio che affronta il delicato confine tra una semplice opera destinata alla protezione dal sole e una vera e propria trasformazione edilizia dell’immobile.

Quando una pergotenda può essere considerata realmente edilizia libera? Quali caratteristiche devono essere rispettate per evitare contestazioni? E perché una struttura apparentemente simile a una pergotenda può portare addirittura a un ordine di demolizione?

La vicenda che ha portato alla sentenza del tar lazio

La controversia nasce dopo l’installazione di due strutture affiancate su un terrazzo di un appartamento situato nella Capitale. A seguito di un sopralluogo, il Comune ritiene che l’opera sia stata realizzata senza il necessario titolo edilizio e avvia il procedimento per la sua rimozione.

Il proprietario, però, non è dello stesso avviso. Secondo la sua tesi si tratta di semplici pergotende, opere che in molti casi possono essere realizzate senza permessi. A sostegno delle proprie ragioni richiama sia il Glossario dell’Edilizia Libera sia le norme introdotte dal Decreto Salva Casa, che hanno chiarito quando tende, pergotende e altre strutture destinate alla protezione dal sole e dalla pioggia possono rientrare nell’edilizia libera.

Secondo il proprietario, quindi, le strutture installate sul terrazzo non avrebbero creato nuovi volumi né modificato in modo sostanziale l’immobile, motivo per cui non sarebbe stato necessario richiedere alcuna autorizzazione.

L’amministrazione comunale arriva però a una conclusione diversa. Per i tecnici, infatti, l’opera presenta caratteristiche che vanno oltre quelle di una normale pergotenda e che la rendono assimilabile a un vero e proprio intervento edilizio.

Da qui nasce il contenzioso amministrativo che porterà la questione davanti al TAR Lazio. I giudici si trovano così a dover rispondere a una domanda molto attuale: quando una pergotenda può davvero essere considerata edilizia libera e quando, invece, diventa un’opera che richiede un titolo edilizio?

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Che cos’è una vera pergotenda secondo la legge

Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda proprio la definizione di pergotenda. Il TAR Lazio ricorda che non è il nome commerciale attribuito dal produttore a determinare la qualificazione dell’opera, ma le sue caratteristiche concrete.

Il punto di partenza è l’articolo 6 del D.P.R. 380/2001, il Testo Unico dell’Edilizia. Dopo le modifiche introdotte dal Decreto Salva Casa, la norma include tra gli interventi di edilizia libera anche alcune opere destinate alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, comprese tende a pergola e pergotende. Tuttavia, queste strutture non devono creare nuovi volumi, nuovi spazi stabilmente chiusi o modificare in modo significativo l’edificio.

Proprio per questo motivo la giurisprudenza ha individuato alcuni requisiti ben precisi. Una vera pergotenda è una struttura destinata a migliorare la fruizione di uno spazio esterno, come un terrazzo o un balcone, offrendo riparo dal sole e dalla pioggia senza trasformare l’area in un nuovo ambiente abitabile.

L’elemento principale deve essere la tenda, mentre la struttura portante deve avere una funzione accessoria, limitandosi a sostenerla e a consentirne il movimento. Inoltre, la copertura deve essere realmente retrattile e non deve determinare la creazione di superfici o volumi aggiuntivi.

In altre parole, una pergotenda può rientrare nell’edilizia libera soltanto quando mantiene la funzione di semplice schermatura. Quando invece la struttura assume caratteristiche tali da ampliare stabilmente lo spazio utilizzabile dell’immobile, si entra nel campo degli interventi edilizi soggetti ad autorizzazione.

Si tratta di un chiarimento particolarmente importante perché conferma come ogni caso debba essere valutato singolarmente, analizzando materiali, dimensioni, sistemi di apertura e modalità di installazione, senza fermarsi alla sola denominazione commerciale del prodotto.

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Perché il TAR ha escluso l’edilizia libera nel caso concreto

Analizzando la documentazione tecnica e le fotografie acquisite durante il procedimento, il TAR Lazio ha concluso che la struttura oggetto della controversia non poteva essere qualificata come una semplice pergotenda.

Secondo i giudici, il manufatto presentava caratteristiche molto diverse da quelle richieste per rientrare nell’edilizia libera. In particolare, la struttura era composta da pilastri e travi metalliche di notevoli dimensioni, risultava stabilmente ancorata all’edificio e possedeva una copertura costituita da lamelle in alluminio movimentate da un sistema motorizzato.

Proprio questo aspetto assume un ruolo decisivo nella sentenza. Il TAR evidenzia infatti che le lamelle erano orientabili, ma non retrattili. In altre parole, potevano modificare la propria inclinazione per regolare l’ingresso della luce e dell’aria, ma non potevano essere completamente rimosse o fatte scomparire come avviene nelle tradizionali pergotende dotate di telo retrattile.

Per i giudici, inoltre, la particolare configurazione del terrazzo comportava un effetto ulteriore: la struttura era in grado di coprire integralmente la superficie esterna, rendendola potenzialmente chiudibile anche sui lati. Questa circostanza ha portato il Tribunale a ritenere che l’opera fosse idonea a trasformare uno spazio aperto in un ambiente utilizzabile in modo stabile e continuativo.

A incidere sulla decisione hanno contribuito anche l’impatto visivo dell’intervento e l’alterazione dell’aspetto architettonico dell’edificio. La struttura, infatti, si proiettava oltre il fronte originario del fabbricato, modificando la percezione delle linee e dei prospetti che caratterizzavano l’immobile.

Alla luce di tutti questi elementi, il TAR ha stabilito che l’opera non poteva essere considerata una pergotenda né un semplice elemento di arredo esterno. Si trattava invece di un intervento edilizio soggetto a titolo abilitativo, realizzato in assenza delle necessarie autorizzazioni.

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Orientabile non significa retrattile: il principio che può fare la differenza

Tra i vari aspetti affrontati dal TAR Lazio, ce n’è uno destinato probabilmente a diventare un importante punto di riferimento anche per future controversie: la differenza tra una copertura orientabile e una copertura retrattile.

Spesso, nel linguaggio commerciale, le pergole bioclimatiche vengono presentate come strutture particolarmente flessibili grazie alla presenza di lamelle mobili che possono essere aperte o chiuse in base alle condizioni climatiche. Tuttavia, secondo il Tribunale, questa caratteristica non è sufficiente per assimilare automaticamente tali strutture alle tradizionali pergotende.

La sentenza chiarisce infatti che le lamelle presenti nel caso esaminato potevano modificare la propria inclinazione, ma restavano comunque parte integrante della copertura. Non era quindi possibile farle scomparire completamente o liberare l’area sovrastante come avviene nelle strutture dotate di telo totalmente retrattile.

Si tratta di una distinzione tutt’altro che formale. Per i giudici, infatti, la possibilità di orientare gli elementi della copertura non elimina il carattere stabile dell’opera quando questi restano permanentemente installati e continuano a garantire una copertura costante dello spazio sottostante.

Da questo punto di vista, la sentenza rappresenta un importante richiamo alla necessità di valutare attentamente le caratteristiche tecniche dei prodotti prima della loro installazione. Due strutture apparentemente simili possono infatti essere sottoposte a regimi edilizi completamente diversi a seconda della loro effettiva configurazione costruttiva.

Il messaggio che emerge dalla decisione è chiaro: non basta la presenza di elementi mobili per qualificare un’opera come edilizia libera. Occorre verificare se tali elementi siano realmente retrattili e se la struttura, nel suo complesso, mantenga la natura di semplice protezione temporanea senza incidere in modo stabile sull’immobile.

Quando una pergotenda può essere realizzata senza permessi

La sentenza del TAR Lazio non afferma che tutte le pergotende debbano essere autorizzate. Al contrario, conferma che esistono numerose situazioni nelle quali queste strutture possono essere installate nell’ambito dell’edilizia libera, senza necessità di richiedere un permesso di costruire.

Oggi l’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia comprende infatti tra le opere realizzabili senza titolo anche diverse strutture destinate alla protezione dal sole e dagli agenti atmosferici. Tuttavia, la possibilità di ricorrere all’edilizia libera non dipende dal nome commerciale del prodotto, ma dalle sue effettive caratteristiche.

In linea generale, una pergotenda può essere considerata edilizia libera quando mantiene una funzione di semplice schermatura, non crea nuovi volumi o superfici utili e non determina la realizzazione di uno spazio stabilmente chiuso o utilizzabile come ampliamento dell’abitazione. Anche le caratteristiche della copertura assumono un ruolo importante, poiché gli elementi di protezione devono essere coerenti con la funzione di riparo dagli agenti atmosferici e non trasformarsi in una copertura stabile assimilabile a una nuova struttura edilizia.

Particolare attenzione deve essere prestata anche alle dimensioni dell’opera, alle modalità di ancoraggio, all’eventuale possibilità di chiusura laterale e all’impatto sull’aspetto dell’edificio. Sono infatti questi elementi che, nella maggior parte dei casi, consentono di distinguere una semplice struttura accessoria da un intervento edilizio soggetto ad autorizzazione.

La decisione del TAR rappresenta quindi un utile promemoria per proprietari e professionisti: prima di procedere con l’installazione di una pergola bioclimatica o di una pergotenda è sempre opportuno verificare attentamente le caratteristiche tecniche del prodotto e la disciplina urbanistica applicabile al singolo caso.

Una valutazione preventiva può evitare contestazioni, sanzioni e, nei casi più gravi, l’adozione di provvedimenti di demolizione come quello confermato dai giudici amministrativi nella sentenza n. 6143/2026.

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