Sentenza del TAR Campania conferma la legittimità delle sanzioni edilizie per abusi in area agricola, evidenziando l’importanza dei permessi e il rigore delle normative urbanistiche.
La recente sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (n. 1812 del 2024) ha affrontato un’importante questione legata agli abusi edilizi e alla regolamentazione urbanistica.
Il caso riguarda un immobile situato nel comune di Montecorvino Pugliano, per il quale il Comune ha emesso un’ordinanza di demolizione di opere ritenute abusive. I proprietari dell’immobile hanno presentato ricorso, sostenendo l’illegittimità dell’ordinanza per varie ragioni, tra cui la mancanza di chiarezza nelle accuse mosse e l’assenza di comunicazione preventiva.
Il TAR ha, però, confermato la legittimità delle azioni intraprese dall’amministrazione comunale, respingendo il ricorso.
Ma cosa ha portato a questa decisione? E in che modo questa sentenza influisce sui futuri interventi edilizi e sul rispetto delle normative?
Sommario
Il cuore della disputa riguarda una serie di opere realizzate presso un fabbricato rurale di proprietà dei ricorrenti, che includono strutture accessorie come un container, un deposito, una tettoia e un piazzale asfaltato.
L’ordinanza di demolizione emessa dal Comune si basa su una serie di violazioni edilizie e urbanistiche riscontrate durante un sopralluogo, che avrebbe evidenziato modifiche significative non conformi ai permessi rilasciati o addirittura sprovviste di autorizzazione.
Tra le contestazioni più rilevanti, spiccano l’aumento di volumetria e il cambio di destinazione d’uso del fabbricato rurale: locali che avrebbero dovuto essere destinati esclusivamente ad attività agricole sono stati invece trasformati in spazi residenziali e logistici, modificando in modo sostanziale l’uso originario dell’immobile.
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Secondo il Comune, le strutture e i manufatti realizzati violerebbero il Piano Urbanistico Comunale (PUC) in vigore, che attribuisce all’area in questione lo status di “sottozona agricola speciale”, limitando gli interventi edilizi alle sole finalità agricole. Questo vincolo si estende anche al container, utilizzato come ufficio, e alle tettoie destinate ad attività logistiche, interventi che, sempre secondo l’amministrazione comunale, snaturano l’uso agricolo dell’area.
L’ordinanza di demolizione rappresenta quindi un atto dovuto per ristabilire l’originaria conformità urbanistica dell’area, un obbligo spesso imposto dai vincoli normativi stringenti delle zone agricole.
Advertisement - PubblicitàNel ricorso presentato, i proprietari hanno sollevato diverse critiche all’ordinanza comunale, ritenendola illegittima per motivi procedurali e sostanziali. Una delle principali doglianze riguarda la mancanza di chiarezza nella motivazione dell’ordine di demolizione: secondo i ricorrenti, il Comune avrebbe omesso di distinguere tra le opere eseguite con regolari permessi edilizi (ottenuti tra il 1983 e il 1997) e quelle che, invece, sarebbero state oggetto di attività edilizia libera, ossia interventi per i quali non sarebbe stato necessario un permesso di costruire.
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Inoltre, i proprietari sostengono che alcune delle opere contestate siano coperte da una Denuncia di Inizio Attività (DIA) del 1997, mai annullata, che avrebbe autorizzato almeno parte delle modifiche ora considerate abusive.
Tra le altre critiche sollevate, i ricorrenti hanno contestato la mancanza di un’adeguata istruttoria da parte del Comune, ritenendo che l’ordinanza di demolizione si basi su una descrizione errata e confusa delle presunte irregolarità. Inoltre, hanno evidenziato la carenza di una comunicazione preventiva, che, a loro avviso, avrebbe permesso di chiarire e, eventualmente, sanare le presunte irregolarità.
Per questi motivi, hanno richiesto l’annullamento dell’ordinanza, sottolineando come le carenze procedurali e sostanziali costituiscano violazioni dei loro diritti di partecipazione e difesa.
Advertisement - PubblicitàIl TAR Campania ha respinto il ricorso, affermando che l’ordinanza comunale è conforme alle normative edilizie e urbanistiche vigenti. In particolare, il tribunale ha stabilito che, trattandosi di interventi sanzionatori per abusi edilizi, il Comune non è tenuto a garantire una comunicazione preventiva di avvio del procedimento (ex art. 7 della L. n. 241/90).
La giurisprudenza in materia ritiene infatti che l’ordinanza di demolizione rappresenti un atto amministrativo “vincolato” e non soggetto a discrezionalità: trattandosi di opere abusive, l’amministrazione comunale è obbligata a intervenire con un provvedimento repressivo e a imporre il ripristino della legalità.
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Il TAR ha inoltre chiarito che l’ordinanza comunale descrive in modo dettagliato le opere abusive e le relative violazioni, specificando gli abusi riscontrati su ogni manufatto oggetto di demolizione. Secondo il tribunale, quindi, il Comune ha espletato tutte le verifiche necessarie per definire gli abusi in maniera precisa, senza alcuna lacuna istruttoria.
Il TAR ha ribadito, inoltre, che il cambio di destinazione d’uso, l’aumento di volumetria e la modifica della sagoma costituiscono variazioni sostanziali che, per legge, richiedono specifici titoli autorizzativi. In mancanza di tali permessi, l’ordinanza di demolizione risulta pienamente legittima e conforme al DPR 380/2001, che regola la disciplina delle costruzioni e definisce le sanzioni per gli abusi edilizi.
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