Antenne per telefonia: il Comune non può vietarle in vaste aree senza criteri specifici
Il Consiglio di Stato annulla un divieto comunale esteso e chiarisce quando un sito alternativo per un’antenna può essere considerato equivalente.
I Comuni possono disciplinare dove installare le antenne per telefonia mobile, ma non possono trasformare il piano di localizzazione in un divieto esteso a vaste parti del territorio. Possono proteggere edifici o aree specifiche, purché i criteri siano puntuali e non compromettano la diffusione della rete.
Con la sentenza n. 6491/2026 il Consiglio di Stato ha annullato una norma comunale che escludeva le stazioni radio base dalle zone di salvaguardia totale e ambientale. Ha inoltre confermato l’annullamento del diniego opposto a un impianto: il sito alternativo proposto si trovava a circa tre chilometri e il Comune non ne aveva dimostrato l’equivalenza tecnica.
Sommario
Il progetto prevedeva una nuova stazione radio base
Un operatore aveva chiesto nel 2024 l’autorizzazione per installare una stazione radio base in un’area rurale e collinare. Il procedimento si era svolto mediante conferenza di servizi semplificata e asincrona.
L’agenzia regionale per l’ambiente aveva espresso parere tecnico favorevole. Erano stati inoltre rilasciati il nulla osta idrogeologico e l’autorizzazione sismica. Il Comune aveva però manifestato il proprio dissenso e il SUAP aveva concluso il procedimento con il diniego.
Tra le ragioni indicate figuravano il piano comunale delle antenne, le norme urbanistiche e paesaggistiche, l’asserita necessità di ulteriore documentazione e la disponibilità di un’altra area nella quale collocare l’impianto.
Le infrastrutture di comunicazione sono opere di urbanizzazione primaria
Il Codice delle comunicazioni elettroniche assimila le infrastrutture per le reti pubbliche di comunicazione alle opere di urbanizzazione primaria. Da questa qualificazione deriva, in via generale, la loro compatibilità con le diverse destinazioni urbanistiche del territorio comunale.
Una zona agricola non è quindi, per il solo fatto di essere agricola, automaticamente incompatibile con una stazione radio base. L’impianto resta naturalmente soggetto al procedimento unico e alle verifiche ambientali, paesaggistiche, idrogeologiche, sismiche e archeologiche realmente applicabili.
Il principio impedisce ai regolamenti locali di introdurre un’esclusione urbanistica generalizzata che neutralizzi l’esigenza nazionale di assicurare la copertura del servizio.
Cosa può stabilire il piano comunale delle antenne
L’articolo 8, comma 6, della Legge 36/2001 consente ai Comuni di adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, nel rispetto delle competenze statali.
Il Comune può individuare criteri localizzativi specifici e anche vietare l’installazione su determinati edifici o in luoghi puntualmente individuati, come strutture sanitarie o beni che richiedono una tutela concreta. Può inoltre graduare le scelte in relazione alle effettive caratteristiche storiche, paesaggistiche e ambientali dei luoghi.
Non può invece introdurre distanze generiche o divieti estesi a intere categorie di zone, se il risultato equivale a impedire in modo generalizzato la realizzazione della rete.
Perché il divieto comunale era troppo esteso
Il piano esaminato divideva l’intero territorio in zone di salvaguardia totale, zone di salvaguardia ambientale e zone idonee. Nelle prime due categorie l’installazione era esclusa. Anche la sola salvaguardia ambientale copriva una porzione ampia del territorio comunale.
Secondo il Consiglio di Stato, il divieto aveva quindi un ambito esteso e generalizzato. Le dimensioni ridotte del Comune e la conformazione prevalentemente agricola, collinare e boscata potevano giustificare più tutele puntuali, ma non l’esclusione indiscriminata da vaste porzioni territoriali.
La sentenza ha annullato la disposizione del piano antenne, lasciando al Comune il potere di riscriverla con criteri specifici e proporzionati.
Il pregio del borgo non basta da solo
Il Comune richiamava il valore storico e paesaggistico del proprio territorio e alcuni riconoscimenti turistici ottenuti dal borgo. Per i giudici, questi elementi possono orientare una pianificazione più attenta e un maggior numero di divieti puntuali, ma non sostituiscono una norma che consenta di bloccare ampie aree.
Nel sito interessato non risultava uno specifico vincolo paesaggistico. Il piano comunale delle antenne non poteva surrogarsi alle valutazioni attribuite all’amministrazione competente per la tutela paesaggistica.
La presenza di un vincolo idrogeologico non sosteneva il diniego perché l’operatore aveva già ottenuto il relativo nulla osta regionale.
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Richiedi informazioni gratisIl rischio archeologico deve poggiare su elementi concreti
L’amministrazione aveva prospettato la possibile presenza di resti storici nel sottosuolo e richiesto un parere della Soprintendenza archeologica. La sentenza ha considerato questa richiesta un onere aggiuntivo non giustificato, perché basato su una semplice ipotesi e non su un vincolo o un accertamento specifico.
La tutela archeologica spetta all’autorità statale competente. Se durante gli scavi emergono reperti, si applicano comunque gli obblighi di denuncia e le procedure previste dalla normativa di settore.
Il Comune può segnalare elementi seri e chiedere l’attivazione delle competenze necessarie, ma non può fondare un diniego definitivo su una possibilità non verificata né trasferire automaticamente sull’operatore un adempimento estraneo alla documentazione prevista dal procedimento unico.
Un sito alternativo deve essere davvero equivalente
Il Comune aveva indicato un sito alternativo a circa tre chilometri da quello progettato. Il Consiglio di Stato non ha accettato che la sola disponibilità di un’altra area rendesse legittimo il diniego.
Tre chilometri non erano una distanza irrilevante: i due impianti avrebbero servito aree significativamente diverse. L’amministrazione non aveva prodotto simulazioni radioelettriche, dati di copertura o altri elementi tecnici capaci di dimostrare l’equivalenza.
Poiché il sito alternativo era una ragione ostativa posta a fondamento del diniego, spettava al Comune provarne l’effettiva idoneità. Una proposta generica non può sostituire il progetto dell’operatore.
Cosa serve per proporre una localizzazione alternativa
L’istruttoria dovrebbe confrontare copertura, capacità, quota, morfologia, ostacoli, collegamento alla rete, disponibilità del terreno, accessibilità, alimentazione e compatibilità con gli altri impianti. Vanno valutati anche tempi e possibilità concreta di acquisire il sito.
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La soluzione alternativa non deve essere identica sotto ogni profilo, ma deve rispondere in modo adeguato al medesimo obiettivo di rete. Se produce una copertura diversa o lascia scoperte le aree che il progetto intende servire, il Comune deve affrontare espressamente questa criticità.
Il confronto tecnico è particolarmente importante nei territori collinari, dove pochi chilometri e una diversa quota possono modificare in maniera sostanziale la propagazione del segnale.
Non possono essere richiesti documenti estranei al procedimento
La disciplina delle comunicazioni elettroniche persegue semplificazione e accelerazione attraverso un procedimento unico e modelli documentali definiti. Il Comune non può aggiungere liberamente oneri che non trovano base nella normativa applicabile.
Nel caso deciso, la richiesta del parere archeologico era priva di un presupposto concreto. Altre contestazioni sulle modifiche progettuali e sulle distanze sono state considerate generiche perché l’amministrazione non aveva spiegato quali variazioni non fosse riuscita a verificare.
Questo non elimina il potere di chiedere chiarimenti realmente necessari. Impone però che ogni integrazione sia pertinente, proporzionata e collegata a una disposizione o a una specifica esigenza istruttoria.
Il diniego è stato annullato, ma non equivale a un’autorizzazione
Il Consiglio di Stato ha annullato la disposizione del piano comunale che imponeva il divieto generalizzato e ha confermato l’annullamento del diniego, sebbene con motivazioni in parte diverse da quelle del TAR.
La decisione non sostituisce automaticamente l’autorizzazione amministrativa. Il procedimento dovrà essere riesaminato eliminando le ragioni dichiarate illegittime e applicando correttamente le norme urbanistiche, territoriali e settoriali rimaste rilevanti.
Il Comune conserva il potere di adottare criteri localizzativi puntuali e di valutare vincoli realmente esistenti, ma non può riproporre lo stesso blocco generalizzato o un sito alternativo non supportato da dati.
Il principio fissato dal Consiglio di Stato
La sentenza n. 6491/2026 conferma che i piani comunali possono guidare l’insediamento delle antenne, non impedire in modo esteso la realizzazione delle reti. Tutela ambientale e storica richiedono criteri specifici riferiti a luoghi concreti, non formule generiche applicate a vaste zone.
Anche l’alternativa proposta dal Comune deve essere tecnicamente equivalente e dimostrata. In mancanza di dati sulla copertura e sull’idoneità del sito, la semplice distanza geografica non basta a sostenere il diniego.
Fonti
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