Un nuovo sconto sulle bollette elettriche potrà alleggerire la spesa delle famiglie che, pur avendo un reddito contenuto, restano escluse dal bonus sociale. La misura è il contributo straordinario volontario, introdotto dal Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 e regolato dalla deliberazione ARERA 238/2026/R/eel del 2 luglio 2026.

Il beneficio riguarda i clienti domestici residenti con ISEE non superiore a 25.000 euro, purché rispettino determinati limiti di consumo e siano serviti da un venditore che abbia deciso di aderire all’iniziativa. Non si tratta, quindi, di un bonus obbligatorio riconosciuto indistintamente a tutti gli aventi diritto. Chi potrà riceverlo? Sarà necessario presentare una domanda? E come si potrà verificare se il proprio fornitore partecipa alla misura?

Che cos’è il contributo volontario sulle bollette

Il contributo volontario è uno sconto destinato a coprire una parte dei costi sostenuti dalle famiglie per l’acquisto dell’energia elettrica. La misura è prevista per gli anni 2026 e 2027 e si colloca tra gli strumenti adottati per limitare l’impatto del caro energia sui bilanci domestici.

La sua caratteristica principale è racchiusa proprio nella parola “volontario”: i venditori di energia elettrica possono scegliere se partecipare o meno. L’adesione non è imposta dalla legge e il costo dello sconto resta a carico dell’operatore.

Il fornitore può inoltre aderire per uno o più segmenti di mercato: mercato libero, comprese le offerte PLACET, servizio di maggior tutela o servizio a tutele graduali. Una volta scelto un segmento, però, deve riconoscere il contributo a tutti i clienti di quel segmento che possiedono i requisiti, senza trattamenti discriminatori.

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Chi può ricevere lo sconto

Il contributo è riservato ai titolari di una fornitura elettrica per l’abitazione di residenza che non percepiscono già il bonus sociale elettrico.

Per individuare le famiglie potenzialmente beneficiarie, ARERA ha definito tre classi:

  • nuclei con meno di quattro figli a carico e ISEE superiore a 9.796 euro, fino a 15.000 euro;
  • nuclei con meno di quattro figli a carico e ISEE superiore a 15.000 euro, fino a 25.000 euro;
  • nuclei con almeno quattro figli a carico e ISEE superiore a 20.000 euro, fino a 25.000 euro.

Le soglie inferiori derivano dai limiti previsti per il bonus sociale nel 2026. Il nuovo contributo è infatti pensato per raggiungere una fascia di famiglie che supera tali limiti, ma presenta comunque un ISEE non superiore a 25.000 euro.

I requisiti della fornitura elettrica

Il solo possesso di un ISEE compatibile non basta. La fornitura deve essere intestata al dichiarante della DSU oppure a uno dei componenti maggiorenni del nucleo familiare e deve risultare classificata come utenza domestica residente.

Per i contratti già esistenti, il punto di fornitura deve essere attivo al 1° gennaio dell’anno di riferimento. Le utenze attivate successivamente possono essere ammesse soltanto quando risultano attive entro il 31 maggio dello stesso anno.

È inoltre necessario che il cliente sia ancora servito, al 1° luglio, dallo stesso venditore che gestiva l’utenza al 1° gennaio o alla successiva data di attivazione. Questo requisito collega lo sconto al fornitore presso il quale sono stati registrati i consumi utilizzati per calcolare il beneficio.

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I limiti di consumo da rispettare

La normativa esclude le utenze caratterizzate da consumi particolarmente elevati. Per accedere al contributo devono essere rispettate contemporaneamente due condizioni:

  • il consumo del bimestre gennaio-febbraio, oppure del primo bimestre completo per una nuova fornitura, deve essere inferiore a 0,5 MWh, cioè 500 kWh;
  • il consumo registrato nei dodici mesi precedenti deve essere inferiore a 3 MWh, equivalenti a 3.000 kWh.

I controlli saranno effettuati attraverso il Sistema Informativo Integrato, incrociando i dati dell’utenza con quelli trasmessi dall’INPS. Il cliente non dovrà quindi inviare al venditore le proprie bollette o autocertificare i consumi.

Quanto vale il contributo

Il contributo non consiste in una cifra fissa uguale per ogni beneficiario. Il suo valore è calcolato applicando ai consumi del primo bimestre dell’anno la componente PE del servizio di maggior tutela, destinata alla copertura dei costi di acquisto dell’energia.

Lo sconto può arrivare indicativamente a circa 60 euro, ma l’importo effettivo dipende dai consumi rilevati e dal valore della componente energetica utilizzata per il calcolo. Chi consuma meno durante il periodo di riferimento riceverà, di conseguenza, un beneficio inferiore.

La misura non deve quindi essere confusa con un rimborso forfettario da 60 euro: quella cifra rappresenta un limite indicativo, non una somma garantita a ogni famiglia.

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Serve presentare una domanda?

Non è prevista una domanda specifica per ottenere il contributo. Il riconoscimento avviene attraverso un meccanismo automatico basato sull’incrocio delle informazioni contenute nella Dichiarazione sostitutiva unica, nei database INPS e nel Sistema Informativo Integrato gestito da Acquirente Unico.

La famiglia deve però avere un ISEE valido. La DSU può essere presentata anche nel corso dell’anno: ARERA ha precisato che il requisito economico può essere attestato in qualsiasi momento dell’anno di riferimento, purché siano rispettate le altre condizioni.

Chi non ha ancora richiesto l’ISEE dovrebbe quindi presentare tempestivamente la DSU. Senza un’attestazione valida, il sistema non può identificare il nucleo come potenziale beneficiario.

Quando arriverà lo sconto in bolletta

Secondo la disciplina ARERA, il contributo deve essere applicato nella prima fattura utile riferita ai consumi del mese di luglio. Quando l’identificazione del beneficiario avviene successivamente, lo sconto sarà inserito nella prima bolletta utile disponibile.

Dal mese di agosto, entro il giorno 20 di ogni mese, il Sistema Informativo Integrato comunica ai soli venditori aderenti quali forniture possiedono i requisiti. Al fornitore vengono trasmessi esclusivamente i dati indispensabili per riconoscere il beneficio, compresi il codice fiscale dell’intestatario e il codice POD.

Nella bolletta dovrà comparire anche un’apposita informativa che spieghi la natura dello sconto e le modalità di trattamento dei dati personali.

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Come sapere se il proprio fornitore ha aderito

Per il 2026 e il 2027, i venditori possono comunicare la propria adesione nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 31 agosto di ogni anno.

Acquirente Unico rilascerà agli operatori partecipanti l’Attestazione ECV, sigla che indica l’erogazione del contributo volontario. Al termine della procedura sarà predisposto un elenco dei venditori aderenti, destinato alla pubblicazione da parte di ARERA.

La presenza del proprio fornitore nell’elenco sarà quindi decisiva. Anche una famiglia che rispetta tutti i requisiti economici e di consumo non potrà ottenere lo sconto quando il venditore non aderisce per lo specifico segmento di mercato nel quale è inserita la fornitura.

Cosa succede se il venditore aderisce ma non applica lo sconto

ARERA monitorerà l’applicazione del contributo per tutto il biennio 2026-2027. I venditori dovranno rendicontare il numero dei contributi attesi, quelli effettivamente erogati e gli importi riconosciuti ai clienti.

In presenza di irregolarità, l’Autorità potrà sospendere o revocare l’attestazione ECV e cancellare il fornitore dall’elenco degli operatori aderenti. Restano inoltre applicabili gli ordinari poteri di vigilanza e intervento attribuiti ad ARERA.

Il consumatore che possiede tutti i requisiti, è servito da un operatore aderente e non riceve lo sconto potrà quindi chiedere chiarimenti al venditore, conservando l’ISEE e le bollette interessate per documentare la propria posizione.

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Contributo volontario e bonus sociale non sono cumulabili

Il nuovo sconto è rivolto esclusivamente a chi non è già titolare del bonus sociale elettrico. Le due agevolazioni non si sommano sulla stessa utenza.

Il contributo volontario amplia dunque la protezione verso una fascia intermedia: famiglie che non rientrano nei limiti economici del bonus sociale, ma che presentano un ISEE fino a 25.000 euro e consumi domestici contenuti.

Resta però una differenza sostanziale. Il bonus sociale è un’agevolazione automatica prevista dalla normativa per tutti gli aventi diritto, mentre il nuovo contributo dipende dalla decisione commerciale del singolo venditore. Per capire se lo sconto arriverà davvero, sarà quindi necessario controllare l’ISEE, verificare i consumi e consultare l’elenco ufficiale degli operatori aderenti.

Allegato riservato
Scarica la deliberazione ARERA 238/2026

238-2026-R-eel.pdf - 451,2 KB

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