Il bonifico parlante è obbligatorio per il Bonus Ristrutturazione: deve contenere causale corretta, codice fiscale del beneficiario e partita IVA dell’impresa. Errori formali possono compromettere la detrazione.

Nel 2026 il Bonifico Parlante è uno degli elementi più delicati del Bonus Ristrutturazione. Non basta aver diritto al 50% o al 36%, non basta che l’intervento sia correttamente inquadrato: se il pagamento non è eseguito nel modo previsto dalla normativa, la detrazione può essere compromessa.
Ogni anno migliaia di contribuenti rischiano di perdere il beneficio per errori formali apparentemente banali: una causale incompleta, un codice fiscale errato, un bonifico ordinario invece di quello specifico per ristrutturazioni. Eppure il bonifico parlante non è una formalità burocratica. È il meccanismo che consente allo Stato di applicare la ritenuta d’acconto all’impresa e di tracciare fiscalmente l’intervento.
Quali dati devono essere inseriti esattamente? Cosa succede se si sbaglia? È possibile rimediare a un errore? Il pagamento con finanziamento è valido?
In questa guida analizziamo tutto ciò che devi sapere per evitare contestazioni e perdere migliaia di euro di detrazione.
Sommario
Il cosiddetto “bonifico parlante” non è una definizione normativa, ma un’espressione di uso comune che identifica il bonifico bancario o postale contenente specifiche informazioni obbligatorie previste dalla disciplina delle detrazioni edilizie. La sua funzione non è solo quella di tracciare il pagamento. Il bonifico consente alle banche e a Poste Italiane di applicare una ritenuta a titolo di acconto nei confronti dell’impresa che esegue i lavori.
Dal 1° marzo 2024 la ritenuta è pari all’11%.
Senza questo meccanismo, il pagamento non è fiscalmente valido ai fini della detrazione.
La normativa prevede che per usufruire del Bonus Ristrutturazione il pagamento debba essere effettuato tramite bonifico bancario o postale dal quale risultino:
La presenza di questi dati permette all’istituto di credito di identificare correttamente l’operazione come soggetta a ritenuta.
Un bonifico ordinario, anche se perfettamente tracciabile, non è sufficiente.
Molti contribuenti commettono questo errore quando effettuano pagamenti tramite home banking senza selezionare l’apposita funzione “ristrutturazioni edilizie”.
Ed è proprio qui che iniziano i problemi.
Leggi anche: Installazione del camino con il Bonus Ristrutturazione: requisiti, limiti ed errori da evitare
Compilare correttamente il bonifico parlante è un passaggio decisivo. Non esiste un modello unico valido per tutte le banche, ma gli elementi obbligatori sono sempre gli stessi.
Quando si seleziona la funzione dedicata ai “bonifici per ristrutturazioni edilizie” (o dicitura equivalente), il sistema guida generalmente l’utente nella compilazione. Tuttavia, è fondamentale verificare che siano presenti tutti i dati richiesti dalla normativa.
La causale deve contenere un riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione. Non è necessario riportare l’intero testo normativo, ma deve essere chiaro che il pagamento riguarda lavori agevolati.
Molte banche inseriscono automaticamente una formula standard come:
“Bonifico per lavori di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’art. 16-bis del DPR 917/1986 – Fattura n. [X] del [Data] – Beneficiario [Nome Cognome + CF]”
Questa dicitura è corretta e sufficiente.
Non è invece necessario indicare il numero della pratica edilizia o il riferimento alla CILA nella causale del bonifico, salvo esigenze organizzative personali.
Un errore frequente consiste nell’utilizzare un bonifico ordinario e scrivere manualmente in causale “ristrutturazione casa”. Questo non è sufficiente, perché l’operazione non viene codificata dal sistema bancario come soggetta a ritenuta.
La vera differenza non è nella frase scritta, ma nella tipologia di bonifico selezionata.
Nel bonifico deve essere indicato il codice fiscale di chi porterà la spesa in detrazione. Se più persone sostengono la spesa e intendono beneficiare della detrazione, è necessario indicare tutti i codici fiscali.
Ad esempio, nel caso di coniugi comproprietari che dividono la spesa, entrambi devono risultare nel bonifico.
Se invece il pagamento viene effettuato da un conto corrente cointestato ma la detrazione spetta solo a uno dei due intestatari, è fondamentale che nel bonifico compaia il codice fiscale del soggetto che fruirà del beneficio.
Deve essere indicato il numero di partita IVA (o codice fiscale) dell’impresa che esegue i lavori. È buona prassi verificare che i dati inseriti coincidano esattamente con quelli riportati in fattura.
Un errore nella partita IVA può generare difficoltà nei controlli successivi.
Ai fini fiscali vale il principio di cassa. La spesa si considera sostenuta nel momento in cui viene impartito l’ordine di bonifico, non quando l’importo viene materialmente addebitato sul conto corrente.
Questo aspetto è particolarmente rilevante nei pagamenti effettuati a fine anno.
Se il bonifico viene disposto il 31 dicembre 2026, la spesa rientra nel 2026 anche se l’addebito avviene nei primi giorni del 2027.
Leggi anche: Bonifico ordinario invece del parlante: si perde la detrazione? cosa dice il Fisco
Quando un condominio esegue lavori sulle parti comuni e vuole ottenere la detrazione prevista dal Bonus Ristrutturazione 2026, i pagamenti effettuati dall’amministratore devono rispettare tutte le stesse regole del bonifico parlante utilizzato per le singole abitazioni, ma con alcuni elementi specifici che riguardano il soggetto che effettua il pagamento e quello che beneficia della detrazione.
Nei lavori condominiali, il soggetto che effettua il bonifico è tipicamente l’amministratore di condominio, che paga l’impresa per conto dell’intero condominio.
Negli adempimenti dell’Agenzia delle Entrate rileva il bonifico effettuato dall’amministratore per conto del condominio, non i bonifici eventualmente versati individualmente dai singoli condòmini ai fini del rimborso delle spese comuni.
Ciascun condomino poi beneficerà della detrazione IRPEF nella propria dichiarazione dei redditi in base alla quota di spesa imputata dall’amministratore (criterio millesimale o altra ripartizione approvata).
In altre parole:
Un esempio operativo di bonifico parlante per lavori sulle parti comuni potrebbe essere il seguente:
Causale: “Pagamento per lavori di ristrutturazione parti comuni ai sensi art. 16-bis DPR 917/1986 – Fattura n. 456 del 10/05/2026 – Condominio Via Rossi 12 CF 12345678901 – Detrazione ai sensi Bonus Ristrutturazioni”
Dal bonifico deve risultare:
Nota importante: non va indicato come “beneficiario della detrazione” il singolo condomino, ma il condominio (in base al suo codice fiscale), perché è il soggetto che materialmente paga l’impresa con il bonifico parlante. In seguito, l’amministratore certifica ai condomini la quota di spesa loro imputata per fruire correttamente della detrazione nelle dichiarazioni personali.
La domanda è una delle più frequenti in assoluto: se sbaglio il bonifico, perdo definitivamente il Bonus Ristrutturazione?
La risposta non è sempre la stessa. Dipende dal tipo di errore commesso.
È fondamentale distinguere tra errori formali sanabili ed errori che compromettono l’applicazione della ritenuta.
Se il pagamento viene effettuato con un bonifico ordinario, la banca non applica la ritenuta prevista (attualmente pari all’11%).
Secondo quanto chiarito dalla Circolare 40/E del 2010, l’applicazione della ritenuta è elemento strutturale del meccanismo agevolativo. In assenza della ritenuta, il pagamento non rispetta le modalità previste dalla norma.
In questi casi la soluzione più sicura resta la ripetizione del pagamento con bonifico corretto.
La Circolare 43/E del 2016 ha tuttavia aperto alla possibilità di salvare la detrazione quando il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva dell’impresa che attesti la corretta contabilizzazione del corrispettivo nella determinazione del reddito d’impresa.
Si tratta però di una soluzione residuale e non automatica.
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Un caso molto frequente riguarda la fattura intestata a un soggetto e il bonifico disposto da un altro.
La Circolare n. 17/E del 24 aprile 2015 ha chiarito che ciò che rileva è il soggetto indicato nel bonifico come beneficiario della detrazione. Non è decisivo chi materialmente dispone il pagamento, ma il codice fiscale riportato nell’operazione.
Tuttavia, deve esserci coerenza tra:
In caso di comproprietà, la detrazione può essere ripartita, purché la percentuale di spesa sostenuta sia annotata in fattura e i codici fiscali siano correttamente indicati.
La prassi amministrativa ha più volte ribadito che non ogni errore formale comporta la perdita del beneficio.
Se il bonifico è stato effettuato con la procedura corretta e la ritenuta è stata applicata, un’imprecisione nella causale non determina automaticamente la decadenza della detrazione.
Questo orientamento sostanzialistico è stato confermato in diverse circolari di prassi, tra cui la già citata 43/E del 2016, che valorizza la tracciabilità dell’operazione e l’effettivo pagamento dell’imposta.
Nel caso di pagamento effettuato da una società finanziaria, la detrazione è ammessa solo se il pagamento al fornitore è eseguito con bonifico parlante conforme ai requisiti normativi.
Anche questo principio è stato ribadito nelle circolari dell’Agenzia delle Entrate, che richiedono la tracciabilità piena dell’operazione.
Il contribuente deve conservare copia del bonifico effettuato dalla finanziaria.




