Il TAR annulla un’ordinanza di demolizione perché rivolta a soggetti privi della disponibilità materiale dell’area. L’ordine ex art. 31 T.U. Edilizia deve essere concretamente eseguibile.

Un’ordinanza di demolizione può essere rivolta a chi non ha più accesso all’area su cui sorgono le opere abusive? È una domanda tutt’altro che teorica. Nella pratica edilizia capita spesso che un immobile cambi disponibilità, venga sgomberato, passi sotto il controllo di un ente pubblico oppure venga affidato a un nuovo concessionario.
Ma cosa accade se l’amministrazione, nel frattempo, ordina la demolizione a chi non può materialmente entrare nell’area?
La recente sentenza del TAR Lazio affronta proprio questo nodo: la responsabilità dell’abuso basta, oppure è indispensabile avere la concreta possibilità di eseguire l’ordine? E cosa succede se l’obbligo imposto è, di fatto, impossibile da adempiere?
Sommario
La vicenda nasce da un’area situata sul litorale laziale, da decenni utilizzata come sorta di campeggio informale. Sin dagli anni ’70, più nuclei familiari avevano collocato roulotte e manufatti leggeri come appoggio per la vicina spiaggia. Con il tempo, accanto alle roulotte, erano comparse tettoie in legno, strutture metalliche, piccoli manufatti adibiti a servizi, allacci alla rete elettrica e idrica.
L’area, nel frattempo, era entrata nel patrimonio pubblico regionale.
A seguito di un sopralluogo congiunto tra Comune e Regione, veniva accertata la presenza di diverse opere ritenute abusive.
Il Comune, richiamando gli articoli 27 e 31 del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e la normativa regionale, adottava un’ordinanza di demolizione nei confronti di alcuni soggetti individuati come “possessori” storici dell’area e ritenuti responsabili della realizzazione delle strutture.
Fin qui, nulla di anomalo rispetto alla prassi amministrativa.
Il punto critico emerge però in un passaggio decisivo: al momento dell’adozione dell’ordinanza, i destinatari sostenevano di non avere più accesso all’area, in quanto l’ingresso sarebbe stato loro precluso già dal 2022.
In altre parole: l’ordine di demolire riguardava un’area sulla quale non avevano più la disponibilità materiale.
Advertisement - PubblicitàIl cuore della decisione ruota attorno all’art. 31 del D.P.R. 380/2001, la norma che disciplina l’ordine di demolizione per interventi realizzati in assenza di permesso di costruire.
Il TAR Lazio compie un passaggio fondamentale: ricorda che l’ordinanza di demolizione non è una sanzione punitiva, ma una misura a carattere reale e ripristinatorio. Il suo scopo non è “punire” chi ha sbagliato, ma riportare lo stato dei luoghi alla legalità urbanistica.
E qui si innesta il principio decisivo.
Secondo un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, l’ordine di demolizione deve essere rivolto al soggetto che ha la disponibilità materiale del bene al momento in cui l’ordinanza viene adottata.
Non è sufficiente essere stati, in passato, responsabili dell’abuso.
Occorre poter intervenire concretamente per eseguire la demolizione.
Se il destinatario non può accedere all’area, l’ordine si traduce in un obbligo di facere inesigibile. E un provvedimento amministrativo che impone un comportamento impossibile da realizzare è, per definizione, illegittimo.
Il TAR è molto chiaro su questo punto: la mancanza della disponibilità materiale del bene rappresenta un elemento ostativo all’adozione dell’atto repressivo, perché viene meno una condizione essenziale dell’ordine stesso — la concreta eseguibilità.
Approfondisci: Demolizione ordinata anche al non proprietario: non importa chi le fa, ma chi può rimuoverle
Applicando questi principi al caso concreto, il TAR Lazio con la sentenza n. 2478/2026 ha rilevato un elemento decisivo: al momento dell’adozione dell’ordinanza di demolizione, i destinatari non avevano più la disponibilità materiale dell’area.
Le amministrazioni resistenti avevano impostato la propria difesa su un presupposto diverso: secondo il Comune e la Regione, essendo i ricorrenti responsabili degli abusi, l’obbligo di ripristino doveva comunque gravare su di loro, anche in assenza di attuale possesso.
Ma il Collegio ha operato una distinzione netta.
L’ordinanza impugnata era stata adottata ai sensi dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia, non dell’art. 35 (che disciplina gli abusi su suolo pubblico con una diversa impostazione sanzionatoria). E proprio l’art. 31 — secondo la giurisprudenza richiamata in sentenza — richiede che il destinatario sia in grado di eseguire l’ordine.
Nel caso di specie, l’area risultava sottratta alla disponibilità materiale dei ricorrenti già da tempo.
Di conseguenza, l’obbligo di demolire si traduceva in un comando ineseguibile. Il TAR ha quindi concluso che difettava in capo ai destinatari la necessaria legittimazione passiva ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001.
Risultato: ordinanza annullata.




