Nel 2026 l’impianto fotovoltaico rientra nel Bonus Ristrutturazione con detrazione fino al 50% per abitazione principale. Batterie e colonnine sono agevolabili. Attenzione a limiti di spesa e plafond reddituale.

Il bonus fotovoltaico 2026 rappresenta una delle opportunità fiscali più interessanti per chi sta valutando l’installazione di un impianto fotovoltaico sulla propria abitazione. Con l’aumento dei costi dell’energia e la progressiva riduzione delle aliquote previste dal 2027, il 2026 si configura come un anno decisivo per investire nel fotovoltaico beneficiando ancora della detrazione fino al 50%.
Non tutti, però, possono ottenere la stessa percentuale. Il bonus fotovoltaico 2026 segue le regole del Bonus Ristrutturazione: l’aliquota varia in base alla destinazione dell’immobile (abitazione principale o seconda casa), alla titolarità del diritto reale e al reddito complessivo del contribuente.
Molti proprietari si chiedono quanto si recupera davvero su un impianto da 6 kW, se batterie e sistemi di accumulo rientrano nella detrazione, oppure se l’energia ceduta in rete fa perdere il beneficio fiscale.
Il bonus fotovoltaico 2026 conviene davvero rispetto al 2027? Quali sono i limiti di spesa e gli errori che possono far perdere la detrazione? E come si applica in condominio o su una seconda casa?
Nei prossimi paragrafi analizzeremo nel dettaglio normativa, percentuali aggiornate, casi pratici e documentazione necessaria per sfruttare al meglio questa agevolazione.
Sommario
L’installazione di un impianto fotovoltaico nel 2026 rientra nel Bonus Ristrutturazione perché la normativa considera agevolabili gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici mediante l’impiego di fonti rinnovabili. Il fotovoltaico, basandosi sull’energia solare, rientra pienamente in questa categoria.
Affinché la detrazione sia riconosciuta, l’impianto deve essere installato a servizio di un’unità immobiliare residenziale situata nel territorio dello Stato. Non è sufficiente, quindi, che si tratti genericamente di pannelli solari: è necessario che l’impianto sia funzionalmente collegato all’abitazione e destinato a coprirne i fabbisogni energetici ordinari. L’energia prodotta deve alimentare l’immobile per usi domestici, come illuminazione, elettrodomestici, sistemi di climatizzazione o pompe di calore.
Non è richiesto che l’installazione sia inserita all’interno di un intervento edilizio più ampio. Anche il solo impianto fotovoltaico può costituire intervento agevolabile, purché siano rispettate le regole urbanistiche e tecniche previste dalla normativa vigente. L’assenza di opere murarie rilevanti non preclude l’accesso alla detrazione.
Un aspetto spesso frainteso riguarda l’immissione in rete dell’energia prodotta. La possibilità di cedere l’energia in eccesso non comporta, di per sé, la perdita del beneficio fiscale. Ciò che rileva è che l’impianto sia installato per soddisfare principalmente il fabbisogno dell’abitazione e non sia configurato come attività imprenditoriale autonoma.
La produzione eccedente, se residuale rispetto ai consumi domestici, non incide sul diritto alla detrazione.
Diverso sarebbe il caso di impianti realizzati con finalità esclusivamente commerciali o destinati a immobili a uso produttivo, commerciale o direzionale. In tali ipotesi il Bonus Ristrutturazione non trova applicazione, poiché l’agevolazione è espressamente riservata al patrimonio edilizio residenziale.
La corretta qualificazione dell’intervento è quindi il primo passaggio fondamentale: prima ancora di valutare percentuali e recupero fiscale, occorre verificare che l’impianto sia strutturalmente e funzionalmente collegato a un’abitazione e destinato al suo utilizzo domestico.
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Nel 2026 l’installazione di un impianto fotovoltaico rientra nel Bonus Ristrutturazione e segue le stesse regole previste per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Questo significa che l’aliquota applicabile non è unica, ma dipende dalla tipologia di immobile e dalla posizione del contribuente.
Per l’abitazione principale, se il soggetto che sostiene la spesa è proprietario o titolare di un diritto reale di godimento, la detrazione può arrivare al 50% su un limite massimo di 96.000 euro per unità immobiliare. Negli altri casi — seconde case, immobili locati, spese sostenute da detentori — l’aliquota scende al 36%, sempre entro lo stesso tetto di spesa.
È importante ricordare che il limite dei 96.000 euro non è specifico per il fotovoltaico, ma riguarda l’intero plafond delle ristrutturazioni riferite a quella unità immobiliare. Se, oltre all’impianto, vengono eseguiti altri lavori edilizi, tutte le spese concorrono al medesimo tetto.
Supponiamo l’installazione di un impianto fotovoltaico da 6 kW con sistema di accumulo, per un costo complessivo di 18.000 euro.
Se l’immobile è abitazione principale e il contribuente ha diritto al 50%, la detrazione complessiva sarà pari a 9.000 euro, suddivisa in dieci quote annuali da 900 euro ciascuna.
In questo caso, il recupero fiscale incide in modo significativo sul tempo di rientro dell’investimento.
Se lo stesso impianto viene installato su una seconda casa, l’aliquota applicabile nel 2026 sarà del 36%. Su 18.000 euro di spesa, la detrazione complessiva sarà pari a 6.480 euro, ripartita in dieci rate da 648 euro all’anno.
La differenza rispetto al 50% è evidente: 2.520 euro in meno di recupero complessivo.
Per i contribuenti con reddito superiore a 75.000 euro, la rata annuale va verificata rispetto al plafond complessivo detraibile previsto dall’articolo 16-ter del TUIR.
Se, ad esempio, la rata annuale è pari a 900 euro ma il contribuente ha già altre detrazioni significative, parte del beneficio potrebbe non essere effettivamente recuperabile.
Il calcolo, quindi, non si esaurisce nella percentuale teorica, ma richiede una verifica della capienza fiscale.
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Negli ultimi anni l’impianto fotovoltaico raramente viene installato “da solo”. Sempre più frequentemente è accompagnato da sistemi di accumulo (batterie) e, nei casi di abitazioni unifamiliari o villette, da colonnine per la ricarica di veicoli elettrici.
Dal punto di vista fiscale, è fondamentale capire se queste componenti rientrano nello stesso perimetro agevolativo.
Il sistema di accumulo, se installato contestualmente o successivamente all’impianto fotovoltaico e funzionalmente collegato ad esso, rientra nella detrazione per recupero edilizio.
La logica è chiara: le batterie non sono un impianto autonomo, ma un elemento integrato che consente di ottimizzare l’utilizzo dell’energia prodotta per i fabbisogni domestici. In questo senso, costituiscono parte integrante dell’intervento finalizzato al risparmio energetico tramite fonti rinnovabili.
Anche l’installazione successiva di un sistema di accumulo su un impianto già esistente può essere agevolata, purché risulti il collegamento funzionale con l’abitazione e siano rispettate le regole di pagamento e documentazione previste per il Bonus Ristrutturazione.
Le spese per batterie, inverter, sistemi di gestione dell’energia e componentistica accessoria rientrano quindi nel medesimo tetto di 96.000 euro previsto per l’unità immobiliare.
La colonnina di ricarica per veicoli elettrici può anch’essa rientrare tra gli interventi agevolabili, ma la sua disciplina può variare a seconda dell’anno e del quadro normativo vigente.
Nel 2026, se l’installazione della colonnina è parte di un intervento edilizio sull’immobile residenziale, può essere ricondotta nell’ambito del Bonus Ristrutturazione, in quanto intervento finalizzato all’adozione di soluzioni tecnologiche innovative collegate all’abitazione.
Anche in questo caso, la spesa concorre al plafond complessivo dei 96.000 euro.
È importante però distinguere tra:
Nel primo caso si resta nel perimetro della detrazione per recupero edilizio; nel secondo potrebbero applicarsi regole differenti.
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Immaginiamo un intervento complessivo così strutturato:
Spesa totale: 23.000 euro
Se l’immobile è abitazione principale e il contribuente ha diritto al 50%, la detrazione complessiva sarà pari a 11.500 euro, suddivisa in dieci rate annuali da 1.150 euro.
Se invece si applica l’aliquota del 36%, la detrazione complessiva sarà pari a 8.280 euro.
La scelta della tempistica e la corretta qualificazione dell’immobile restano quindi determinanti.
L’installazione di un impianto fotovoltaico in ambito condominiale segue regole in parte differenti rispetto alla singola abitazione, ma resta pienamente compatibile con il Bonus Ristrutturazione 2026.
Quando l’impianto viene realizzato sulle parti comuni dell’edificio — ad esempio sul tetto condominiale — si applica la disciplina prevista per gli interventi su parti comuni residenziali.
L’elemento centrale è che l’edificio abbia destinazione prevalentemente abitativa. Se oltre il 50% della superficie complessiva è residenziale, la detrazione spetta anche ai proprietari di eventuali unità non abitative presenti nello stesso stabile, limitatamente alla quota millesimale.
Quando il condominio installa un impianto fotovoltaico a servizio delle parti comuni (illuminazione scale, ascensore, pompe, ecc.) oppure per alimentare le singole unità, la spesa viene sostenuta dal condominio e ripartita tra i condomini in base ai millesimi di proprietà o secondo diverso criterio deliberato.
Il diritto alla detrazione nasce nell’anno in cui il condominio effettua il bonifico all’impresa installatrice. Il singolo condomino può detrarre la propria quota solo se ha effettivamente versato quanto dovuto entro i termini della dichiarazione dei redditi.
Nel 2026, anche in ambito condominiale, l’aliquota dipende dalla situazione del singolo contribuente:
Non conta la destinazione dell’intero edificio, ma la posizione fiscale del singolo condomino.
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Un’ipotesi sempre più frequente è l’installazione di un impianto centralizzato con ripartizione dell’energia tra le unità abitative. In questo caso, se l’impianto è strutturalmente collegato all’edificio e posto al servizio delle abitazioni, la detrazione segue le regole ordinarie del Bonus Ristrutturazione.
La quota di spesa imputata a ciascun condomino concorre al proprio plafond di 96.000 euro relativo all’unità immobiliare.
Le comunità energetiche rappresentano un modello innovativo di condivisione dell’energia prodotta. Dal punto di vista fiscale, tuttavia, occorre distinguere attentamente.
Se l’impianto è installato su edificio residenziale e posto a servizio delle unità immobiliari, la detrazione resta applicabile secondo le regole del recupero edilizio.
La partecipazione a una comunità energetica non esclude automaticamente il beneficio, purché l’impianto non sia configurato come attività imprenditoriale autonoma.
Anche in questo ambito, il requisito determinante resta la finalità domestica e residenziale dell’intervento.
Per poter usufruire correttamente del bonus fotovoltaico 2026, è fondamentale predisporre e conservare una documentazione completa e coerente. In caso di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate, sarà il contribuente a dover dimostrare il diritto alla detrazione.
Di seguito l’elenco completo dei documenti da conservare.








