Il comodatario può accedere al bonus ristrutturazioni se il contratto è registrato, il proprietario autorizza i lavori e le spese sono correttamente sostenute e documentate.

Nel panorama delle agevolazioni fiscali legate all’edilizia, il bonus ristrutturazioni continua a essere uno degli strumenti più utilizzati dai contribuenti. Allo stesso tempo, però, resta anche una delle misure che genera il maggior numero di dubbi interpretativi, soprattutto quando a sostenere le spese non è il proprietario dell’immobile.
Una delle situazioni più frequenti riguarda il comodato d’uso gratuito, spesso utilizzato all’interno dei rapporti familiari o tra soggetti legati da rapporti di fiducia. Ma dal punto di vista fiscale le regole non sono sempre così immediate.
Chi vive in un immobile in comodato può davvero accedere alla detrazione per interventi di ristrutturazione? La residenza anagrafica è sufficiente per essere considerati beneficiari dell’agevolazione? E l’assenza di un diritto reale di godimento può impedire l’accesso al bonus?
A questi interrogativi ha risposto direttamente l’Agenzia delle Entrate, chiarendo una volta per tutte quali sono le condizioni da rispettare.
Sommario
Il chiarimento nasce da un quesito rivolto all’Agenzia delle Entrate tramite il portale ufficiale FiscoOggi, punto di riferimento per contribuenti e professionisti in materia fiscale.
Di seguito, la domanda del lettore, così come pubblicata:
“Un comodatario, con contratto registrato e con residenza anagrafica nell’immobile, ha diritto alla detrazione sulle ristrutturazioni come abitazione principale o, non avendo un diritto reale di godimento, non può beneficiare di tale agevolazione?”
Il quesito tocca un tema molto concreto e diffuso: la possibilità, per chi occupa un immobile in comodato d’uso gratuito, di accedere al bonus ristrutturazioni pur non essendo proprietario né titolare di un diritto reale sull’abitazione.
Un dubbio tutt’altro che teorico, considerando che molti interventi di recupero edilizio vengono effettuati proprio da soggetti diversi dal proprietario, spesso all’interno dello stesso nucleo familiare.
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Nel chiarire il quesito, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito un principio ormai consolidato in materia di bonus ristrutturazioni: il diritto alla detrazione non è riservato esclusivamente ai proprietari degli immobili.
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L’agevolazione fiscale, infatti, spetta a tutti i contribuenti assoggettati all’Irpef che sostengono direttamente le spese per gli interventi edilizi, indipendentemente dalla residenza fiscale in Italia. Accanto al proprietario, possono quindi beneficiare del bonus anche altri soggetti che dispongono dell’immobile sulla base di un titolo valido, sia esso un diritto reale o un diritto personale di godimento.
Ciò che rileva, ai fini dell’accesso alla detrazione, non è tanto la titolarità dell’immobile quanto il legame giuridico con lo stesso e il sostenimento effettivo dei costi relativi ai lavori agevolati. Un’impostazione che amplia la platea dei beneficiari e che consente di riconoscere il bonus anche in contesti diversi dalla piena proprietà.
Nella parte più rilevante della risposta, l’Agenzia delle Entrate entra nello specifico della posizione del comodatario, sciogliendo definitivamente i dubbi legati all’assenza di un diritto reale di godimento.
Ecco il passaggio centrale:
“In particolare, la detrazione in oggetto spetta anche ai detentori dell’immobile, come il comodatario, a condizione che siano in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario e che la detenzione dell’immobile risulti da un contratto di comodato regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori e sussista al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, anche se antecedente il predetto avvio.”
Dal chiarimento emergono condizioni precise, che devono essere tutte rispettate affinché il comodatario possa beneficiare del bonus ristrutturazioni.
In primo luogo, è indispensabile il consenso del proprietario all’esecuzione dei lavori. Non è richiesto un atto notarile, ma il consenso deve essere reale e dimostrabile in caso di controlli.
In secondo luogo, il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato. La registrazione non è un semplice adempimento formale: rappresenta un requisito essenziale per l’accesso all’agevolazione.
Infine, il rapporto di comodato deve sussistere sia all’avvio degli interventi sia al momento del pagamento delle spese, anche nel caso in cui il contratto sia stato stipulato prima dell’inizio dei lavori.
Uno dei dubbi più ricorrenti riguarda il collegamento tra residenza anagrafica, abitazione principale e diritto alla detrazione per ristrutturazioni. Molti contribuenti, infatti, ritengono che la possibilità di accedere al bonus sia legata esclusivamente al fatto che l’immobile rappresenti la propria abitazione principale.
In realtà, come emerge implicitamente dalla risposta dell’Agenzia delle Entrate, la residenza anagrafica non è il requisito decisivo per ottenere la detrazione.
Il bonus ristrutturazioni spetta anche quando l’immobile non è adibito ad abitazione principale, purché:
La residenza, quindi, può rafforzare la posizione del comodatario in caso di controlli, ma non sostituisce i requisiti fondamentali richiesti dalla legge. Ciò che rileva davvero è la combinazione tra titolo di detenzione, consenso del proprietario e sostenimento delle spese.
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Alla luce del chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate, è possibile riassumere in modo pratico gli adempimenti necessari affinché il comodatario possa beneficiare correttamente della detrazione per ristrutturazioni edilizie.
Per non perdere l’agevolazione, il comodatario deve assicurarsi che:
L’assenza di uno solo di questi elementi può compromettere il diritto alla detrazione, anche in presenza della residenza anagrafica nell’immobile. Per questo motivo, è fondamentale verificare con attenzione ogni passaggio prima di avviare i lavori.




