Il Conto Termico 3.0 incentiva pompe di calore, sistemi ibridi e building automation, favorendo il riscaldamento elettrico efficiente in edifici pubblici e privati. Incentivi fino al 100%.

Negli ultimi anni, l’interesse per i sistemi di riscaldamento elettrico è cresciuto in modo esponenziale, complici la spinta verso la decarbonizzazione, l’installazione diffusa di impianti fotovoltaici e le nuove normative europee sull’efficienza energetica. Ma quali tra questi impianti sono effettivamente incentivabili grazie al Conto Termico 3.0 in vigore dal 25 Dicembre 2025?
In questo articolo analizzeremo tutte le tipologie di riscaldamento elettrico che possono accedere agli incentivi, i requisiti da rispettare, le spese ammissibili e i soggetti che possono beneficiarne. Radiatori, pannelli a infrarossi, pompe di calore, pavimenti radianti elettrici: quali sono davvero compatibili con il nuovo decreto?
Ti sei mai chiesto se puoi sostituire il tuo vecchio impianto con uno elettrico e fartelo pagare (anche al 100%)? scoprilo leggendo oltre!
Sommario
Il Conto Termico 3.0, come aggiornato dal decreto del 7 agosto 2025, non incentiva direttamente tutti i sistemi elettrici di riscaldamento, ma solo quelli che rientrano in specifiche categorie e rispettano precisi requisiti tecnici. Il principio guida è sempre lo stesso: favorire soluzioni efficienti, automatizzabili e possibilmente alimentabili da fonti rinnovabili.
Ecco quali sono i sistemi elettrici incentivabili:
Le pompe di calore sono la soluzione elettrica principale promossa dal decreto. Possono essere utilizzate sia per il riscaldamento degli ambienti che per la produzione di acqua calda sanitaria, e godono di incentivi fino al 65% delle spese sostenute, elevabili al 100% per i Comuni sotto i 15.000 abitanti.
Sono ammesse:
Condizione fondamentale: devono sostituire un impianto di climatizzazione invernale esistente e raggiungere le prestazioni minime previste negli allegati tecnici del decreto.
Il Conto Termico 3.0 incentiva anche l’installazione di sistemi di gestione e controllo automatico degli impianti elettrici e termici (building automation), che possono includere anche riscaldatori elettrici locali (es. termoconvettori) se integrati in sistemi intelligenti di regolazione.
Sono ammesse soluzioni che permettono:
Attenzione: il semplice riscaldamento elettrico non controllato (es. stufette plug-in o convettori indipendenti) non è incentivabile.
I sistemi radianti elettrici a pavimento, pur essendo efficienti, non sono autonomamente incentivabili. Tuttavia, se installati come componente di un impianto con pompa di calore o in un progetto integrato con trasformazione dell’edificio in NZEB (Near Zero Energy Building), possono rientrare nel perimetro degli incentivi.
In ambito agricolo o artigianale, è possibile incentivare la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per processi produttivi (es. riscaldamento serre o ambienti di lavoro) se associata a pompe di calore o sistemi ibridi.
Non sono ammessi:
Il Conto Termico 3.0 è quindi chiaro: non tutto ciò che è elettrico è automaticamente incentivabile, ma solo ciò che rientra in una logica di efficienza energetica strutturata e sostitutiva di impianti meno performanti.
Advertisement - PubblicitàIl Conto Termico 3.0 si rivolge sia al settore pubblico che a quello privato, con modalità differenti a seconda del tipo di soggetto e dell’intervento realizzato. Le amministrazioni pubbliche – come scuole, ospedali, uffici comunali, enti regionali, ex IACP, cooperative edilizie di abitazione e altri soggetti assimilati – hanno pieno accesso a tutte le misure incentivabili previste dal decreto.
In particolare, ai Comuni con meno di 15.000 abitanti viene riconosciuta una condizione particolarmente favorevole: l’incentivo può coprire fino al 100% delle spese ammissibili, a patto che gli interventi siano realizzati su edifici di proprietà pubblica e che siano rispettati tutti i requisiti tecnici stabiliti.
Anche i soggetti privati possono beneficiare degli incentivi, ma in maniera più selettiva. Hanno diritto all’agevolazione tutte le persone fisiche, imprese, professionisti e condomìni che effettuano interventi sugli immobili destinati ad uso terziario (come uffici, negozi, alberghi, capannoni) oppure su edifici residenziali, ma solo nel caso di installazione di impianti per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, come pompe di calore o solare termico. Il decreto esclude invece esplicitamente la possibilità di accedere all’incentivo per chi installa semplici radiatori elettrici non integrati in impianti ad alta efficienza.
Per rendere tutto più concreto, immaginiamo il caso di un privato proprietario di una villetta unifamiliare. Se decide di sostituire la vecchia caldaia a gas con una pompa di calore elettrica ad alta efficienza, integrandola eventualmente con pannelli solari per la produzione di acqua calda, può accedere all’incentivo previsto dal Conto Termico.
A condizione che l’immobile sia dotato di un impianto di climatizzazione invernale già esistente, che venga effettivamente dismesso, e che il nuovo sistema rispetti i requisiti minimi tecnici stabiliti dal decreto, il proprietario potrà ottenere un rimborso fino al 65% delle spese sostenute, erogato dal GSE in rate annuali o in un’unica soluzione se l’importo è contenuto.
Rientrano tra i beneficiari anche:
Per essere ammessi agli incentivi:
Una delle novità più apprezzate del Conto Termico 3.0 è la chiarezza con cui vengono elencate le spese rimborsabili e la modalità di erogazione degli incentivi. Capire cosa è incluso e quanto si può ottenere è fondamentale per valutare la convenienza di un intervento.
Il decreto stabilisce che, per gli interventi legati al riscaldamento elettrico (es. pompe di calore, building automation, riscaldamento radiante integrato), sono incentivabili le seguenti voci di spesa:
In altre parole, viene coperta l’intera filiera dell’intervento, dalla progettazione all’installazione completa.
Advertisement - PubblicitàL’incentivo viene erogato in rate annuali costanti, con una durata di 5 anni nella maggior parte dei casi. Solo in presenza di importi inferiori a 5.000 euro, è previsto un pagamento in un’unica soluzione.
Per esempio:
Come già accennato, solo i Comuni fino a 15.000 abitanti possono ottenere un rimborso del 100% delle spese ammissibili, senza rate, sempre che:
L’impianto elettrico incentivato deve rimanere in funzione e conforme per almeno 5 anni. In caso di modifiche o rimozione anticipata, il GSE può revocare l’incentivo e richiedere la restituzione delle somme già erogate.
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