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Riscaldamento elettrico e Bonus Ristrutturazioni: guida alle detrazioni nel 2026

Gli impianti di riscaldamento elettrico possono beneficiare del Bonus Ristrutturazioni solo se fissi, installati con opere edilizie e rientranti nella normativa vigente. Detrazioni fino al 50% nel 2025.

Riscaldamento elettrico e Bonus Ristrutturazioni: guida alle detrazioni nel 2026 Riscaldamento elettrico e Bonus Ristrutturazioni: guida alle detrazioni nel 2026
Ultimo Aggiornamento:

Negli ultimi anni, sempre più famiglie italiane stanno valutando l’installazione di impianti di riscaldamento elettrico, attratte dalla facilità di installazione, dall’efficienza energetica e dalla possibilità di integrare l’impianto con fonti rinnovabili come il fotovoltaico. Tuttavia, quando si decide di ristrutturare casa e migliorare l’impianto termico, una delle prime domande che ci si pone è: il riscaldamento elettrico può beneficiare del Bonus Ristrutturazioni?

La risposta è: dipende dal tipo di impianto installato e dalle caratteristiche dell’intervento. L’Agenzia delle Entrate ha fornito indicazioni molto chiare nella sua guida ufficiale aggiornata a ottobre 2025, specificando quali interventi rientrano nella detrazione Irpef del 50% e quali invece ne restano esclusi.

In questo articolo ti spieghiamo quali tipologie di riscaldamento elettrico possono essere detratte, cosa prevede la normativa attuale e come accedere correttamente all’agevolazione fiscale.

Hai mai pensato di passare a un sistema di riscaldamento elettrico a basso impatto ambientale? Vuoi scoprire se puoi risparmiare anche sulle tasse con il Bonus Ristrutturazioni?

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Quando il riscaldamento elettrico rientra nel bonus ristrutturazioni

Il Bonus Ristrutturazioni permette di detrarre il 50% delle spese sostenute per lavori che rientrano nella manutenzione straordinaria, nel risanamento conservativo e nella ristrutturazione edilizia su singole unità abitative e parti comuni condominiali. L’installazione di impianti di riscaldamento elettrico può rientrare tra questi lavori solo in specifici casi previsti dalla normativa.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate conferma che sono detraibili le spese per:

  • Pompe di calore elettriche (ad aria, acqua o geotermiche): si tratta di impianti fissi che consentono non solo il riscaldamento, ma anche il raffrescamento e, in alcuni casi, la produzione di acqua calda sanitaria. Sono ammessi perché classificabili come interventi tecnologici volti al risparmio energetico.
  • Sistemi ibridi: uniscono una pompa di calore con una caldaia a condensazione, e sono ancora detraibili, anche se la parte a condensazione è alimentata da combustibili fossili, a patto che siano certificati come “sistemi integrati”.
  • Microcogeneratori: producono simultaneamente energia elettrica e calore. Anche se alimentati da combustibili fossili, sono detraibili se rientrano nei parametri previsti dal Decreto 4 agosto 2011 (almeno 20% di risparmio di energia primaria).
  • Sistemi a pavimento elettrici o pannelli radianti elettrici fissi: solo se integrati in un progetto di manutenzione straordinaria e correttamente installati da un tecnico abilitato.

Non sono detraibili, invece:

  • Stufette elettriche portatili, termoconvettori non installati in modo fisso o altri dispositivi plug-in mobili, perché non costituiscono un impianto permanente.
  • Nuove installazioni di caldaie a condensazione alimentate da combustibili fossili, anche ad alta efficienza: queste sono state escluse dalle detrazioni a partire dal 1° gennaio 2025, come stabilito dalla Legge di Bilancio 2025 e ribadito nella guida dell’Agenzia delle Entrate.
  • Interventi non accompagnati da opere edilizie: ad esempio, acquistare e installare un singolo pannello radiante elettrico senza una ristrutturazione o senza che vi sia una pratica edilizia aperta, non consente di beneficiare del bonus.

In sintesi: il riscaldamento elettrico è detraibile solo se rientra in un intervento edilizio organico e se costituisce un impianto fisso e tecnologicamente avanzato, finalizzato al risparmio energetico o alla riqualificazione dell’abitazione. La semplice sostituzione di una fonte di calore con una stufa elettrica non basta.

Leggi anche: Riscaldamento elettrico: cos’è e quando conviene? La guida completa

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Spese detraibili e documentazione necessaria

Per poter accedere al Bonus Ristrutturazioni e ottenere la detrazione IRPEF del 50% per l’installazione di un sistema di riscaldamento elettrico, è fondamentale rispettare una serie di regole formali e sostanziali. La corretta esecuzione dei lavori, il tipo di impianto e la documentazione conservata fanno la differenza tra una detrazione ammessa e una che verrà scartata in fase di controllo.

Spese ammesse alla detrazione

Nel caso di installazione di impianti di riscaldamento elettrico (fissi e idonei secondo normativa), rientrano tra le spese detraibili:

  • L’acquisto dei materiali e dei componenti (es. pompe di calore, pannelli radianti, unità di controllo);
  • La manodopera per l’installazione dell’impianto e per eventuali opere murarie connesse (tracciati, canalizzazioni, rifacimento intonaci);
  • Gli onorari dei tecnici o progettisti per la redazione della pratica edilizia e della certificazione energetica, se necessaria;
  • Le spese di collaudo, dichiarazione di conformità e rilascio dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE);
  • I costi relativi alla richiesta di autorizzazioni o comunicazioni edilizie (CILA, SCIA o titolo abilitativo equivalente);
  • Le spese accessorie strettamente legate all’intervento: perizie, sopralluoghi, IVA, bolli, diritti comunali, oneri di urbanizzazione.

Quale documentazione conservare

Per beneficiare correttamente della detrazione fiscale, devi conservare:

  • Le fatture o ricevute fiscali intestate al contribuente che richiede la detrazione;
  • Le ricevute dei bonifici parlanti, cioè i pagamenti effettuati con causale specifica per ristrutturazioni edilizie, indicando:
    • causale del versamento (ai sensi dell’art. 16-bis del TUIR),
    • codice fiscale del beneficiario della detrazione,
    • P.IVA o codice fiscale del fornitore;
  • La comunicazione di inizio lavori (CILA o altra, se richiesta dal Comune);
  • Le schede tecniche e certificazioni degli impianti installati;
  • L’eventuale dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la convivenza (se le spese sono sostenute dal familiare convivente);
  • Per spese superiori a 70.000 €, l’indicazione del contratto collettivo edile adottato dall’impresa, come previsto dalla Legge di Bilancio 2022.

Infine, occorre indicare i dati catastali dell’immobile nella dichiarazione dei redditi, oltre agli estremi del titolo di detenzione o possesso (es. proprietà, usufrutto, locazione registrata, ecc.).

Leggi anche: Fotovoltaico e riscaldamento elettrico, quanto si risparmia?

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Aliquote e limiti di spesa aggiornati

Dal 1° gennaio 2025, il Bonus Ristrutturazioni è stato rimodulato dalla Legge di Bilancio n. 207/2024, che ha modificato l’articolo 16-bis del TUIR introducendo nuove percentuali di detrazione e soglie di spesa ammissibili.

Nel caso di impianti di riscaldamento elettrico installati all’interno di interventi edilizi agevolabili, le regole sono le seguenti:

Detrazione del 50%: quando spetta

Nel 2025, si può detrarre il 50% delle spese sostenute fino a un massimo di 96.000 euro per unità immobiliare, solo se sono soddisfatte entrambe queste condizioni:

  1. L’intervento è sostenuto dal proprietario o titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile (es. usufrutto);
  2. L’immobile è adibito ad abitazione principale, anche al termine dei lavori.

Questa è l’aliquota massima attualmente prevista, ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Detrazione al 36%: negli altri casi

Se anche solo una delle due condizioni sopra non è rispettata, la detrazione scende al 36%, sempre con limite massimo di spesa di 96.000 euro. È il caso, ad esempio, di:

  • Detentori diversi dal proprietario (locatari, comodatari);
  • Coniugi o familiari conviventi che sostengono la spesa;
  • Immobili che non sono abitazione principale (es. seconda casa, casa vacanze).

Limiti per redditi elevati

Attenzione: se il contribuente ha un reddito superiore a 75.000 euro, entra in gioco un tetto massimo agli oneri detraibili complessivamente, introdotto dall’art. 16-ter TUIR. Questo può limitare l’importo detraibile anche per gli interventi edilizi, in base a un calcolo che tiene conto del reddito familiare e del numero di figli a carico.



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TAGS: agevolazioni casa, bonus ristrutturazioni, detrazione fiscale, guida Agenzia Entrate, impianti termici, lavori edilizi, pompe di calore, riscaldamento elettrico, ristrutturazione impianti, stufe elettriche

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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