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Cassazione: DPI obbligatori sempre, anche nei cantieri all’aperto

La Cassazione conferma l’obbligo per i datori di lavoro di fornire e far usare i DPI, e di predisporre tempestivamente il POS. Nessuna tolleranza per ritardi o omissioni documentali.

Cassazione: DPI obbligatori sempre, anche nei cantieri all’aperto Cassazione: DPI obbligatori sempre, anche nei cantieri all’aperto
Ultimo Aggiornamento:

Nel settore dell’edilizia, la sicurezza sul lavoro non è solo un principio fondamentale, ma un obbligo di legge ben definito. Caschi protettivi, piani operativi e dispositivi di protezione individuale (DPI) rappresentano strumenti essenziali per la tutela dei lavoratori. Tuttavia, nonostante una normativa dettagliata, non sono rari i casi in cui tali obblighi vengono disattesi, spesso con gravi conseguenze.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha affrontato con decisione una di queste situazioni, confermando la condanna di un datore di lavoro che aveva omesso sia la consegna dei DPI che la presentazione del Piano Operativo di Sicurezza (POS).

La Corte ha ribadito principi importanti: non solo è doveroso fornire i dispositivi, ma anche vigilare affinché vengano utilizzati correttamente, a prescindere dalle condizioni apparenti del cantiere.

Ma quando è davvero obbligatorio indossare il casco in un cantiere all’aperto? Il datore può essere esonerato se il rischio sembra minimo? E il POS può essere predisposto in ritardo, magari dopo un controllo?

Scopriamolo insieme, approfondendo cosa ha deciso la Suprema Corte e cosa cambia per chi gestisce cantieri.

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DPI assenti e POS inesistente: il caso che ha portato alla condanna

Il caso giudicato dalla Corte di Cassazione trae origine da una condanna emessa nel 2024 dal Tribunale di Campobasso nei confronti di un datore di lavoro operante in ambito edile. Due erano le violazioni contestate: la prima riguardava la mancata fornitura ai dipendenti di adeguati dispositivi di protezione individuale, in particolare i caschi protettivi; la seconda l’omessa predisposizione e trasmissione del Piano Operativo di Sicurezza (POS), obbligatorio per ogni cantiere temporaneo o mobile.

Leggi anche: Piano Operativo Sicurezza: Cos’è, come e quando va redatto

L’accertamento era avvenuto a seguito di un controllo ispettivo sul luogo di lavoro. In quella circostanza, gli operai risultavano sprovvisti dei caschi e, alla richiesta del POS, il datore non era stato in grado di esibirlo. La sentenza di primo grado aveva quindi riconosciuto la responsabilità penale dell’imputato, unificando i due reati e condannandolo a un’ammenda complessiva.

La difesa aveva impugnato la decisione, sostenendo da un lato che i caschi fossero stati in realtà forniti, e dall’altro che il POS fosse stato predisposto, ma solo successivamente alla visita ispettiva.

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Le motivazioni del ricorso

La difesa del datore di lavoro aveva articolato ben sei motivi di ricorso, cercando di ottenere l’annullamento della sentenza di condanna. I primi quattro riguardavano la contestazione legata alla mancata fornitura dei caschi, mentre gli ultimi due si concentravano sulla presunta assenza del Piano Operativo di Sicurezza.

Uno dei principali argomenti era la presunta discordanza tra il fatto contestato e quello effettivamente giudicato: secondo il ricorrente, gli era stato contestato di non aver fornito i DPI, ma la sentenza lo avrebbe condannato per non aver vigilato sull’uso degli stessi. Inoltre, veniva evidenziato come, in realtà, i caschi fossero già stati consegnati ai lavoratori e che la sanzione fosse derivata dal semplice fatto che questi non li indossavano al momento del controllo.

La difesa ha anche sostenuto che, per il tipo di lavorazione svolta (a “cielo aperto”), non vi fosse un reale rischio tale da rendere obbligatorio l’uso del casco.

Per quanto riguarda il POS, si è affermato che il piano era stato predisposto, ma non era stato immediatamente disponibile al momento della verifica. La tesi difensiva insisteva sul fatto che la mancata esibizione immediata non avrebbe dovuto portare automaticamente a una condanna, essendo comunque possibile fornire la prova dell’adempimento anche in un secondo momento.

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Casco sempre obbligatorio, anche all’aperto: la linea dura della Suprema Corte

La Corte di Cassazione, tramite la sentenza n. 1030/2025, ha respinto tutti i motivi di ricorso, dichiarandoli inammissibili e confermando integralmente la condanna. I giudici hanno evidenziato che, pur in presenza di una formulazione poco precisa del capo di imputazione, ciò non ha generato alcuna ambiguità tale da pregiudicare la difesa: il fatto contestato – la mancata fornitura dei dispositivi di protezione – era chiaro e confermato dagli atti.

Secondo la Suprema Corte, l’obbligo del datore di lavoro non si esaurisce nella semplice consegna del DPI, ma si estende al dovere di vigilare affinché i lavoratori li utilizzino correttamente. In questo caso, l’accertamento ha dimostrato che gli operai non indossavano il casco e non erano stati neppure dotati dello stesso, smentendo quindi la tesi difensiva.

È stato anche sottolineato che non è rilevante se, successivamente al controllo, l’imprenditore abbia regolarizzato la situazione, poiché la violazione si era già consumata.

Particolarmente interessante è il passaggio con cui la Corte afferma che l’uso del casco è sempre obbligatorio nei cantieri edili, anche quando le lavorazioni si svolgono “a cielo aperto”. Il rischio, infatti, non riguarda solo la caduta di oggetti dall’alto, ma include anche urti accidentali, movimenti di macchinari, cadute o esposizione prolungata ai raggi solari, tutti elementi che rendono necessario proteggere la parte più vulnerabile del corpo umano: la testa.

Infine, sul piano operativo di sicurezza, la Cassazione ha precisato che non è sufficiente presentare un documento postumo con una data retrodatata. In mancanza di una prova certa e tempestiva, la responsabilità rimane in capo al datore. La dimostrazione dell’adempimento doveva avvenire in modo documentale, non per deduzione o logica inferenziale.



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Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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