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Sostituzione serramenti: ecco quando è detraibile con l’Ecobonus

Guida aggiornata alla detrazione del 50% per la sostituzione di infissi e serramenti con l’Ecobonus 2025: requisiti tecnici, spese ammissibili, limiti, adempimenti e cumulabilità fiscale.

Sostituzione serramenti: ecco quando è detraibile con l’Ecobonus Sostituzione serramenti: ecco quando è detraibile con l’Ecobonus
Ultimo Aggiornamento:

La sostituzione di infissi e serramenti è uno degli interventi più richiesti nell’ambito della riqualificazione energetica degli edifici. Oltre a migliorare l’isolamento termico e il comfort abitativo, consente anche un concreto risparmio fiscale grazie all’Ecobonus 2025. Il beneficio consiste in una detrazione del 50% della spesa sostenuta, a patto che vengano rispettati determinati requisiti tecnici e procedurali.

Quali sono le caratteristiche che devono avere gli infissi per rientrare nell’agevolazione? Quali limiti di spesa si possono detrarre? È ancora possibile usufruire dello sconto in fattura o della cessione del credito?

Vediamo tutto ciò che c’è da sapere per ottenere l’Ecobonus su finestre, porte e altri elementi trasparenti.

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Interventi ammessi: cosa si intende per infissi e quando si ha diritto alla detrazione

La sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi agevolabili con l’Ecobonus 2025 ai sensi dell’art. 1, comma 345, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successivi aggiornamenti normativi. L’intervento ha diritto a una detrazione fiscale del 50%, calcolata su un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare, ed è applicabile alle spese sostenute per migliorare le prestazioni termiche dell’involucro edilizio.

È importante precisare che il beneficio fiscale non si applica a nuove installazioni, ma esclusivamente alla sostituzione di infissi già esistenti: il che significa che è detraibile solo l’intervento di riqualificazione energetica, non quello di realizzazione ex novo.

Rientrano nella definizione di “infissi”:

  • finestre e porte-finestre, comprensive di vetrocamera e telaio;
  • porte d’ingresso che separano ambienti riscaldati da ambienti esterni o non riscaldati;
  • cassonetti, se solidali con l’infisso;
  • scuri, tapparelle e persiane, solo se funzionalmente integrati al sistema finestra e con effetto diretto sulla trasmittanza termica complessiva.

L’intervento è agevolabile sia su singole unità immobiliari che su parti comuni di edifici condominiali, a condizione che gli infissi delimitino il volume riscaldato verso l’esterno o verso vani freddi (cantine, box, sottotetti non abitabili). L’edificio su cui si interviene deve essere:

  • esistente, regolarmente accatastato o con richiesta di accatastamento in corso;
  • dotato di impianto termico, funzionante o riattivabile, anche tramite manutenzione straordinaria.

L’agevolazione è inoltre compatibile con qualsiasi categoria catastale (anche immobili strumentali o rurali), purché l’intervento soddisfi i requisiti di legge.

Leggi anche: Ampliamento finestre e permesso di costruire: cosa sapere prima di iniziare

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Requisiti tecnici: trasmittanza termica e normative da rispettare

Perché l’intervento di sostituzione degli infissi sia ammesso alla detrazione fiscale del 50% prevista dall’Ecobonus, è necessario che i nuovi serramenti garantiscano un miglioramento significativo della prestazione energetica dell’edificio, misurabile in termini di trasmittanza termica (Uw).

La trasmittanza termica rappresenta la quantità di calore che passa attraverso un elemento per metro quadrato, per ogni grado di differenza di temperatura tra interno ed esterno. Più il valore Uw è basso, maggiore è l’isolamento.

La normativa di riferimento stabilisce dei valori limite di Uw da non superare, in funzione della zona climatica in cui si trova l’immobile. Tali limiti sono indicati nella Tabella 1 dell’Allegato D del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti Tecnici), e sono così suddivisi:

Zona climatica Valore massimo di trasmittanza (Uw) in W/m²K
A (es. Lampedusa) 2,60
B (es. Palermo) 2,40
C (es. Napoli) 2,10
D (es. Roma) 2,00
E (es. Milano) 1,80
F (es. Cortina, Aosta) 1,60

È obbligatorio che il produttore degli infissi fornisca una certificazione tecnica attestante il valore di trasmittanza dichiarato, comprensivo delle prove di laboratorio o delle simulazioni secondo le norme UNI EN ISO 10077-1 e 2.

Oltre alla trasmittanza, devono essere rispettati anche gli ulteriori requisiti generali previsti dalla normativa:

  • conformità alle norme urbanistiche ed edilizie;
  • rispetto della sicurezza degli impianti e delle norme antinfortunistiche;
  • assenza di incremento volumetrico dell’edificio (in caso contrario, l’intervento potrebbe non essere agevolabile con l’Ecobonus).

Inoltre, per interventi realizzati a partire dal 6 ottobre 2020, è obbligatorio il rispetto dei “massimali di costo specifici per tipologia di intervento”, riportati nell’Allegato I del d.m. 6 agosto 2020. Tali massimali devono essere rispettati al netto di IVA, prestazioni professionali e opere correlate.

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Spese ammissibili, importi detraibili e casi particolari

Ai fini dell’Ecobonus 2025, la normativa consente di portare in detrazione non solo il costo degli infissi, ma anche una serie di spese accessorie e complementari, a condizione che siano strettamente legate all’intervento di miglioramento energetico. È quindi possibile detrarre:

  • la fornitura e posa in opera dei nuovi infissi e serramenti (finestre, porte-finestre, portoni d’ingresso);
  • le spese per la rimozione e smaltimento dei vecchi infissi;
  • le eventuali opere murarie strettamente connesse (ad esempio adeguamento del vano murario, finiture, intonaci);
  • la fornitura e installazione di cassonetti coibentati, scuri, tapparelle o persiane, solo se solidali con l’infisso e funzionalmente integrati;
  • le spese professionali per la redazione della documentazione tecnica obbligatoria (asseverazioni, relazioni tecniche, APE, certificazioni);
  • le spese per la compilazione e trasmissione della pratica ENEA;
  • IVA, bolli, diritti per autorizzazioni edilizie (ove necessarie).

Limite massimo detraibile

La spesa massima ammessa per questo tipo di intervento è pari a 60.000 euro per unità immobiliare, come previsto dall’art. 1, comma 345, della legge n. 296/2006. Il 50% di tale importo corrisponde a una detrazione massima di 30.000 euro, da suddividere in 10 rate annuali di pari importo.

È importante che ogni spesa sia documentata e che i pagamenti vengano effettuati tramite bonifico parlante, contenente:

  • la causale con riferimento normativo (“detrazione per riqualificazione energetica ai sensi della legge 296/2006”);
  • il codice fiscale del beneficiario;
  • la partita IVA o il codice fiscale dell’impresa esecutrice.

Casi particolari

1. Parti comuni condominiali L’intervento sugli infissi delle parti comuni (ad esempio vano scala, androni, portoni condominiali) è agevolabile se il condominio è dotato di impianto termico centralizzato e se gli infissi interessati separano ambienti riscaldati da spazi esterni o freddi. Le spese devono essere deliberate e ripartite tra i condòmini secondo i millesimi.

2. Edifici in categoria F (collabenti, in corso di costruzione, da definire) Per unità in categoria catastale F/2, F/3 o F/4, l’intervento è agevolabile solo se si dimostra l’effettiva esistenza dell’edificio e la presenza di un impianto termico. Non è mai agevolabile la sostituzione infissi su nuove costruzioni.

3. Interventi misti Nel caso in cui l’intervento sugli infissi si accompagni ad altre opere agevolabili con Bonus Ristrutturazioni o Superbonus, è fondamentale tenere separate le spese e non duplicare la detrazione sulla stessa voce. L’Ecobonus non è cumulabile sullo stesso intervento con altri incentivi statali o regionali.

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Adempimenti obbligatori, documentazione enea e trasmissione dati

Affinché la detrazione del 50% per la sostituzione di infissi e serramenti sia riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve rispettare una serie di adempimenti tecnici, fiscali e amministrativi. La mancata osservanza anche di uno solo di questi può comportare la decadenza dal beneficio fiscale.

Asseverazione tecnica

Per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, è obbligatoria l’asseverazione redatta da un tecnico abilitato (ingegnere, architetto, geometra, perito) che certifichi:

  • la conformità dell’intervento ai requisiti tecnici richiesti dalla normativa;
  • il rispetto dei valori limite di trasmittanza termica (Uw);
  • il rispetto dei massimali di costo per tipologia di intervento, come previsto dall’Allegato I del d.m. 6 agosto 2020.

L’asseverazione deve essere firmata digitalmente e conservata dal contribuente in caso di controlli.

Comunicazione all’ENEA

Entro 90 giorni dalla fine dei lavori, è obbligatorio trasmettere la scheda descrittiva dell’intervento sul portale ENEA dedicato alle detrazioni per il risparmio energetico.

La comunicazione deve contenere:

  • i dati anagrafici del beneficiario;
  • la descrizione dell’intervento eseguito;
  • i dati tecnici dei nuovi infissi (dimensioni, trasmittanza, materiali);
  • l’attestazione del rispetto dei requisiti minimi.

Una volta inviata la pratica, il sistema rilascia una ricevuta con codice CPID, che deve essere conservata.

Pagamento con bonifico parlante

Il pagamento dei lavori deve avvenire esclusivamente tramite bonifico bancario o postale parlante, con causale specifica per interventi di riqualificazione energetica, codice fiscale del beneficiario e partita IVA/codice fiscale dell’impresa.

Il bonifico è il documento che attesta la tracciabilità del pagamento e legittima la detrazione.

Altra documentazione da conservare

Per almeno 10 anni (durata della detrazione), è necessario conservare:

  • le fatture dei lavori;
  • i bonifici parlanti;
  • la scheda tecnica del prodotto con indicazione della trasmittanza;
  • l’asseverazione tecnica;
  • la ricevuta ENEA;
  • l’eventuale APE, se redatto;
  • la dichiarazione di consenso dell’eventuale proprietario (se diverso dal beneficiario).
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Sconto in fattura, cessione del credito e cumulabilità con altri bonus

Oltre alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, il contribuente ha potuto – fino a poco tempo fa – scegliere di beneficiare dell’incentivo sotto forma di sconto immediato in fattura o cessione del credito d’imposta. Tuttavia, le regole sono cambiate.

Sconto in fattura e cessione del credito: cosa cambia nel 2025

La legge di bilancio e i successivi provvedimenti normativi (in particolare il decreto-legge n. 11/2023, cosiddetto “Blocca Cessioni”) hanno notevolmente ristretto la possibilità di optare per forme alternative di fruizione della detrazione, in particolare per gli interventi non rientranti nel Superbonus.

Per quanto riguarda la sostituzione degli infissi, nel 2025:

  • non è più ammessa la cessione del credito o lo sconto in fattura, salvo casi residuali in cui i lavori siano stati già avviati (con CILA o titolo abilitativo presentato prima del 17 febbraio 2023);
  • la fruizione dell’Ecobonus avviene quindi esclusivamente come detrazione IRPEF, spalmata in 10 rate annuali di pari importo.

Resta fermo che il contribuente può cedere il credito in caso di interventi su immobili danneggiati da eventi sismici o in contesti emergenziali, ove esplicitamente previsto.

Leggi anche: Stop allo sconto in fattura e cessione del credito senza lavori effettivi: il chiarimento ufficiale

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Cumulabilità con altri bonus

La sostituzione degli infissi con l’Ecobonus non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali per le stesse spese. In particolare:

  • non può essere combinata con il Superbonus per lo stesso intervento;
  • non è cumulabile con contributi regionali, comunali o altri incentivi pubblici ricevuti per la medesima spesa.

È invece possibile realizzare interventi differenti e applicare su ciascuno il bonus più favorevole. Ad esempio:

  • sostituzione degli infissi con Ecobonus 50%;
  • rifacimento del bagno o dell’impianto elettrico con Bonus Ristrutturazioni;
  • installazione del fotovoltaico con Bonus Energia rinnovabile (ove previsto).

L’importante è che le spese siano tecnicamente e contabilmente separate, con relative documentazioni distinte e bonifici dedicati.



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Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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