Negli ultimi anni il Superbonus ha rappresentato una delle misure fiscali più importanti per incentivare la riqualificazione energetica e la messa in sicurezza del patrimonio edilizio italiano. Tuttavia, l’applicazione concreta del beneficio – soprattutto in relazione alla cessione del credito – ha sollevato numerosi dubbi tra i contribuenti.

Un esempio emblematico è rappresentato dalla Risposta n. 130/2025 dell’Agenzia delle Entrate, che affronta un caso particolare legato alla cessione del credito fiscale ancora “in attesa di accettazione” da parte dell’istituto finanziario.

Nel caso analizzato, una contribuente ha sostenuto nel 2022 diverse spese agevolabili, scegliendo di cedere il credito d’imposta maturato alla banca BETA. Tuttavia, a distanza di mesi, il credito relativo al secondo semestre risulta ancora bloccato nella piattaforma dell’Agenzia delle Entrate, in quanto la banca non ha ancora provveduto ad accettarlo o rifiutarlo.

Cosa può fare il contribuente in questi casi? È possibile recuperare il credito o beneficiare della detrazione in altro modo? E cosa succede se si è saltata l’opportunità di optare per la ripartizione decennale delle detrazioni?

Scopriamo insieme le risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate e cosa comportano per chi si trova in una situazione simile.

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Il quesito del contribuente: credito ceduto ma mai accettato

Nell’interpello presentato all’Agenzia delle Entrate, la contribuente espone un caso ormai frequente tra chi ha scelto di cedere il proprio credito d’imposta. La contribuente afferma di aver sostenuto, nel 2022, spese per interventi edilizi ammessi al Superbonus, e di aver scelto la cessione del credito in favore della propria banca.

La situazione descritta è la seguente:

  • Le spese sostenute nel primo semestre 2022 sono state regolarmente cedute e accettate dalla banca, con bonifico ricevuto nel luglio 2023.
  • Le spese del secondo semestre 2022, invece, sono state comunicate all’Agenzia delle Entrate solo nel marzo 2023. Tuttavia, ad oggi, il credito risulta ancora “in attesa di accettazione” sulla piattaforma cessione crediti dell’Agenzia.

La contribuente, a questo punto, pone tre domande ben precise all’Agenzia:

  1. Come può utilizzare il credito ancora in attesa di accettazione, che formalmente non è nella sua disponibilità?
  2. Se la banca dovesse rifiutare il credito, come può oggi recuperare le quattro rate della detrazione spettante per le spese sostenute?
  3. In caso di rifiuto, può ancora optare per la ripartizione decennale della detrazione (anziché in quattro anni), così come previsto dal comma 8-quinquies dell’art. 119 del D.L. 34/2020, tramite dichiarazione integrativa dei redditi?

Una situazione che fotografa bene le difficoltà operative e le incertezze interpretative ancora presenti nel sistema delle cessioni del credito. Vediamo ora cosa ha risposto l’Agenzia delle Entrate.

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Credito “in attesa di accettazione”: nessuna disponibilità fino al via libera della banca

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo inequivocabile che il credito fiscale, se ancora “in attesa di accettazione” da parte del cessionario, non può essere in alcun modo utilizzato dal contribuente.

Nella fattispecie, essendo la comunicazione di cessione avvenuta a marzo 2023 e non essendoci stato alcun riscontro da parte della banca, il credito è formalmente bloccato. L’Agenzia sottolinea che la posizione “in attesa” sulla Piattaforma cessione crediti implica che il cessionario – in questo caso la banca – non ha ancora accettato né rifiutato il credito. In tale condizione, il contribuente non può utilizzare il credito né cederlo a terzi, né riportarlo nella propria dichiarazione dei redditi.

Di conseguenza, l’unica possibilità concreta per sbloccare la situazione è quella di sollecitare la banca a prendere una decisione esplicita, cioè accettare o rifiutare il credito. Solo dopo un eventuale rifiuto, infatti, il credito torna nella disponibilità della contribuente, che potrà quindi scegliere come utilizzarlo.

L’Agenzia, inoltre, ricorda che non ha alcun potere di intervento nel rapporto privatistico tra il contribuente e la banca: non può forzare l’accettazione né annullare unilateralmente la cessione. L’unica via resta quella del confronto diretto tra le parti.

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In caso di rifiuto: come recuperare la detrazione fiscale

Nel caso in cui la banca dovesse rifiutare formalmente il credito, la contribuente riacquisisce la possibilità di utilizzare direttamente il beneficio fiscale originariamente spettante.

L’Agenzia delle Entrate precisa che, in tal caso, la detrazione potrà essere recuperata nella dichiarazione dei redditi, suddividendo l’importo in quattro rate annuali di pari importo, come previsto dalla normativa ordinaria per le spese sostenute nel 2022.

Tuttavia, c’è un aspetto procedurale importante: trattandosi ormai di periodi d’imposta passati (2022 e 2023), la contribuente dovrà necessariamente presentare dichiarazioni integrative per quegli anni, al fine di inserire le quote di detrazione non utilizzate. Questo implica un’attività formale non trascurabile, ma che rappresenta l’unica via percorribile per non perdere il diritto alla detrazione.

In breve:

  • Se la banca accetta il credito: quest’ultimo sarà utilizzabile secondo le modalità di cessione.
  • Se la banca rifiuta il credito: il beneficio ritorna alla contribuente, che potrà usufruirne solo tramite dichiarazioni integrative relative agli anni già trascorsi.

Un passaggio tecnico, ma essenziale, che molti contribuenti ignorano, col rischio concreto di perdere il vantaggio fiscale maturato.

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Ripartizione decennale: niente recupero se si è persa la finestra dichiarativa

Alla terza domanda della contribuente, l’Agenzia risponde con un chiarimento fondamentale: non è più possibile optare per la ripartizione decennale della detrazione riferita alle spese sostenute nel 2022 se l’opzione non è stata esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno 2023.

Il riferimento normativo è il comma 8-quinquies dell’art. 119 del D.L. 34/2020, introdotto dal D.L. 11/2023. Questa disposizione consente, per le spese sostenute nel 2022, di optare per una suddivisione della detrazione in 10 rate annuali anziché in 4, con l’obiettivo di facilitare i contribuenti in situazioni di “incapienza fiscale”. Ma tale opzione è esercitabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al 2023, e non può essere recuperata attraverso dichiarazioni integrative.

L’Agenzia ribadisce infatti che la dichiarazione integrativa può essere utilizzata solo per correggere errori materiali o omissioni, e non per modificare scelte volontarie già compiute o mai espresse, come appunto l’esercizio di un regime opzionale.

Di conseguenza, la contribuente non può più beneficiare della ripartizione decennale, nemmeno presentando un modello Redditi PF/2024 integrativo. L’unica via ora percorribile, in caso di rifiuto del credito da parte della banca, resta la detrazione suddivisa in quattro rate e l’eventuale invio delle dichiarazioni integrative per gli anni 2022 e 2023.

Un dettaglio procedurale che mette in evidenza quanto sia fondamentale rispettare le scadenze e le modalità previste per l’esercizio delle opzioni fiscali.