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Il singolo condomino ha il diritto di installare delle videocamere in condominio, anche senza dover richiedere alcun permesso o autorizzazione, ma è fondamentale che vengano soddisfatti alcuni requisiti fondamentali.
Quando uno o più condomini decidono autonomamente di installare delle videocamere per proteggere la propria abitazione, è fondamentale che queste non vadano a riprendere per errore le proprietà altrui, né le parti comuni dell’edificio.
Se poi il fatto dovesse essere compiuto intenzionalmente, al fine di ottenere immagini e riprese da diffondere o, comunque, da utilizzare al fine di danneggiare la persona interessata, i rischi chiaramente sarebbero ben peggiori.
Approfondiamo di seguito.
Sommario
Il singolo condomino ha il diritto di installare delle videocamere in condominio, anche senza dover richiedere alcun permesso o autorizzazione, ma è fondamentale che vengano soddisfatti alcuni requisiti fondamentali.
A stabilirlo è il Garante per la Privacy con il Vademecum “Il condominio e la privacy” dove, appunto, si dispone che ogni condomino possa installare un sistema di videosorveglianza, per fini esclusivamente personali o di tutela, se rispetta le seguenti condizioni:
Visto quanto detto, chiunque dovesse installare delle videocamere in condominio che non rispettano le regole citate, andrebbe incontro al reato di interferenze illecite nella vita privata altrui, disciplinato dal Codice Penale all’art. 615-bis, per il quale si prevede la reclusione:
La pena in particolare si applica ai danni di chiunque, mediante l’utilizzo di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procuri indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata altrui, e che si siano svolte all’interno della proprietà altrui.
La stessa pena è prevista anche per chi dovesse rivelare o diffondere, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute dalle videocamere installate.
Advertisement - PubblicitàLe videocamere private, oltre a non poter riprendere visivamente le proprietà altrui o le parti comuni del condominio, non potranno neanche realizzare delle registrazioni audio contenenti conversazioni private tra altre persone.
Nello specifico l’art. 617 del Codice Penale dispone che chiunque, in maniera fraudolenta, acquisisca una comunicazione o una conversazione tra altre persone, che non sia diretta a lui, oppure la interrompa o la impedisca, dev’essere punito con la reclusione:
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Richiedi informazioni gratisLa stessa pena si applica a chi dovesse, in qualunque modo, divulgare in pubblico il contenuto delle comunicazioni o conversazioni registrate.
La pena sarà invece la reclusione fino a 4 anni per chiunque dovesse diffondere – con l’intenzione di danneggiare la reputazione o l’immagine di qualcun altro – delle riprese audio o video registrate in maniera fraudolenta, di incontri privati oppure di conversazioni (telefoniche o telematiche), anche se dovessero svolgersi in sua presenza o con la sua partecipazione.
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Ciò a meno che la diffusione non sia dovuta, in via diretta e immediata, ai fini di:
Il Codice Penale prevede poi sanzioni penali ancora maggiori per chi, con le videocamere installate, in questo caso in condominio, dovesse registrare intenzionalmente immagini o video sessualmente espliciti, che siano destinati a rimanere privati.
In questo caso, la pena sarà la reclusione da 1 a 6 anni, più l’applicazione di una multa da minimo 5.000 a massimo 15.000 euro per chiunque dovesse realizzare, sottrarre, inviare, consegnare, cedere, pubblicare o diffondere tali video o immagini senza il consenso delle persone interessate.
La pena è aumentata se il reato dovesse essere commesso:
Infine, la pena è aumentata – da minimo un terzo a massimo la metà – se i fatti vengono commessi ai danni di persone in condizioni di inferiorità fisica o psichica, oppure di donne in stato di gravidanza.
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