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La detrazione ridotta per i redditi più elevati interessa anche le spese per gli interventi ammissibili al Superbonus 110?
Il nostro ordinamento giuridico prevede che i redditi elevati non possano usufruire delle detrazioni fiscali a pieno regime ma seguano un’aliquota decrescente che si riduce in maniera inversamente proporzionale all’aumento del reddito.
Si tratta di una misura introdotta con la Legge di Bilancio 2020, che quindi è in vigore a partire dal 1° gennaio 2020 e interessa i redditi complessivi che superano la cifra di 120.000 euro annui.
Ma la detrazione ridotta per i redditi più elevati interessa anche le spese per gli interventi ammissibili al Superbonus 110?
Il quesito è stato posto di recente all’attenzione dell’Agenzia delle Entrate da parte di un contribuente su FiscoOggi.
Egli vorrebbe sapere appunto se il Superbonus 110 sia interessato dal meccanismo delle detrazioni ridotte per i redditi più elevati.
Come dicevamo, tale meccanismo è previsto dall’art. 1, comma 629 della Legge n. 160 del 27 dicembre 2019, che ha modificato l’art. 15 del TUIR con l’integrazione del comma 3-bis.
Qui viene stabilito appunto che alcune detrazioni fiscali non possano essere beneficiate a pieno regime per chi possiede un reddito annuo superiore a 120.000 euro. Nello specifico, in questi casi la detrazione spetta:
In particolare, in quest’ultimo caso la detrazione spetterà per “la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro”.
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Richiedi informazioni gratisSostanzialmente si fa la seguente operazione: 240.000 euro meno reddito complessivo.
Dopodiché sarà necessario calcolare l’importo di 240.000 euro diviso per il risultato della precedente operazione.
Advertisement - PubblicitàLa regola introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 tuttavia non è valida per tutte le detrazioni fiscali e in particolare non è da considerare quando si tratta di Superbonus 110.
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Ciò in quanto il meccanismo della detrazione ridotta per i redditi più elevati è mirata esclusivamente alle detrazioni per oneri elencate all’art. 15 del TUIR, e il riferimento stavolta lo troviamo al comma 3-quater.
Qui viene specificato che la nuova regola si applica a tutti gli oneri elencati all’art 15, ad eccezione dei seguenti:
Le spese appena citate non seguono la regola della detrazione decrescente, ma spetteranno in piena misura a prescindere dal reddito. Tutti gli altri oneri per i quali spetta la detrazione del 19% seguiranno invece il meccanismo spiegato sopra.
Come possiamo notare infine nessuno dei Bonus Casa, men che meno il Superbonus 110%, sono interessati da questa regola.
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