Il correttivo del Conto Termico 3.0 supera il passaggio della Conferenza Unificata. Il 22 ottobre 2026 Governo, Regioni, Province autonome, ANCI e UPI hanno raggiunto l’intesa sullo schema di decreto che modifica la disciplina degli incentivi per l’efficienza energetica e la produzione di calore da fonti rinnovabili. Al centro del confronto ci sono la disponibilità dei fondi, la prenotazione dei contributi, gli edifici dei piccoli Comuni, i pagamenti e alcuni requisiti degli impianti a biomassa.

Per amministrazioni, imprese e proprietari interessati agli interventi, la conseguenza pratica è seguire il testo definitivo e le sue decorrenze prima di modificare preventivi o domande. L’intesa riguarda lo schema: non rende automaticamente applicabili le modifiche discusse. Il documento ufficiale delle Regioni permette però di capire quali nodi sono stati portati al tavolo e quali soluzioni sono state richieste.

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Cosa è stato approvato il 22 ottobre

L’atto n. 144/CU sancisce l’intesa sul provvedimento del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica che modifica il D.M. 7 agosto 2025. La ricostruzione dell’iter contiene un elemento importante: il MASE ha trasmesso una nuova versione dello schema il 19 ottobre, indicando le proposte emendative ritenute accoglibili. Il coordinamento tecnico regionale ha espresso parere positivo il giorno successivo, raccomandando di considerare le osservazioni presentate.

Le Regioni hanno poi consegnato un documento di osservazioni e proposte, definite espressamente non vincolanti. Il viceministro ne ha preso atto, insieme alla raccomandazione dell’ANCI sul coordinamento delle politiche di efficientamento. Non è quindi corretto leggere ogni richiesta regionale come una modifica già recepita.

Il testo integrale dello schema rivisto il 19 ottobre non è allegato alla pagina dell’atto consultata. Le novità illustrate qui distinguono perciò ciò che emerge dai documenti ufficiali dalle decisioni che dovranno risultare dal decreto definitivo.

Fondi: perché si discute della distribuzione dei 900 milioni

Il decreto del 2025 stabilisce un limite complessivo di 900 milioni di euro annui. La discussione sul correttivo riguarda anche come ripartire e impegnare queste risorse, affinché amministrazioni e privati possano programmare gli interventi con maggiore prevedibilità.

Nel documento regionale viene criticata una formulazione con budget variabili tra 300 e 600 milioni: secondo le Regioni, rende difficile individuare il contingente effettivamente utilizzabile per la prenotazione. La richiesta è mantenere una riserva minima di 400 milioni per ciascuna delle due categorie e assegnare con decreto ministeriale i restanti 100 milioni al raggiungimento della soglia prevista.

Queste cifre descrivono la proposta emendativa regionale, non un nuovo riparto già operativo. Il loro significato per chi progetta è concreto: la disponibilità del contributo dipende anche dal plafond e dal momento della domanda, oltre che dall’ammissibilità tecnica del lavoro.

Prenotazioni: la richiesta di un minimo garantito e di finestre più stabili

La prenotazione consente, nelle fattispecie ammesse, di ottenere l’impegno dell’incentivo prima di completare l’intervento. Per una pubblica amministrazione è un passaggio rilevante nella costruzione del quadro economico e del calendario dei lavori.

Le Regioni chiedono di riservare a questa modalità un impegno minimo di 200 milioni di euro, entro il limite del 50% delle risorse previste per le amministrazioni pubbliche. Propongono inoltre che il GSE accetti le domande fino al trentesimo giorno successivo al raggiungimento del contingente, pubblicando il volume delle risorse impegnate.

Per il solo 2026 viene richiesta una disposizione transitoria con una finestra di 60 giorni. I due termini hanno quindi ambiti diversi: 30 giorni nella proposta generale, 60 nella richiesta specifica per l’anno in corso. Nessuno dei due va assunto come una scadenza già utilizzabile soltanto perché compare nelle osservazioni.

Un ulteriore punto riguarda le risorse per i grandi impianti: le Regioni chiedono di eliminare il comma dello schema che contestano, mantenendo i 900 milioni destinati alla misura per i piccoli interventi e cercando altri canali per finanziare gli impianti di maggiori dimensioni.

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Piccoli Comuni: il contributo al 100% e il limite dell’unico intervento

Il regime del 2025 prevede, alle condizioni stabilite, il 100% delle spese ammissibili per gli edifici dei Comuni fino a 15.000 abitanti e da essi utilizzati, nel rispetto dei massimali. Il correttivo interviene sul numero di interventi che possono beneficiare di questa copertura.

La proposta regionale è riconoscere il 100% per un unico intervento in ciascun anno. La motivazione è evitare che un’operazione già effettuata vincoli stabilmente le scelte delle amministrazioni successive e la riqualificazione del patrimonio comunale.

Prima di impostare una nuova pratica occorrerà verificare nel testo definitivo come venga conteggiato l’intervento e quale disciplina transitoria sia prevista. La richiesta di una possibilità annuale non equivale, oggi, alla disponibilità automatica di un nuovo contributo integrale ogni anno.

Rata unica delle PA: il confronto sulla soglia di 50.000 euro

Un’altra questione riguarda i tempi di incasso. L’articolo 11, comma 6, del decreto del 2025 prevede il pagamento in un’unica rata per le amministrazioni pubbliche che utilizzano l’accesso diretto, anche tramite i soggetti ammessi.

Le Regioni chiedono di eliminare dallo schema la condizione che limita tale modalità ai contributi non superiori a 50.000 euro, considerandola penalizzante per le PA. La modifica inciderebbe sul flusso finanziario dell’intervento: contributo totale e calendario dei pagamenti sono due aspetti distinti del progetto.

La discussione riguarda la disciplina delle amministrazioni pubbliche. Non si tratta di una nuova soglia generalizzata per tutti i proprietari: il decreto del 2025 prevede per i privati una rata unica fino a 15.000 euro.

Biomasse, stufe e termocamini: il nodo del rendimento dell’85%

Per il riscaldamento a biomassa il documento ufficiale riporta una modifica dello schema che sopprime il riferimento al rendimento termico utile maggiore dell’85% in alcune lettere del paragrafo 3.2 dell’allegato tecnico. Il confronto interessa quindi un requisito preciso degli apparecchi, non la cancellazione indiscriminata delle condizioni per accedere all’incentivo.

Le Regioni propongono di mantenere la prescrizione per garantire maggiore efficienza energetica. In alternativa, chiedono di ridurre la percentuale richiesta anziché eliminarla. Per stufe, termocamini e altri generatori occorrerà pertanto controllare il testo definitivo e la documentazione del modello prima di considerarne cambiata l’ammissibilità.

L’eliminazione proposta di una soglia di rendimento non dimostra, da sola, che un apparecchio diventi incentivabile: restano da verificare tutti gli altri requisiti pertinenti all’intervento. Non costituisce neppure una deroga alle eventuali limitazioni territoriali sull’uso degli impianti.

APE e diagnosi: la prestazione va documentata anche senza salto di classe

Le osservazioni chiedono di precisare che l’APE successivo all’intervento, nei casi in cui è richiesto per l’incentivo, debba essere prodotto indipendentemente dall’eventuale variazione della classe energetica. La relazione regionale collega il chiarimento soprattutto agli interventi su infissi e schermature solari.

Il punto è distinguere il documento dalla variazione della sua classificazione: una prestazione energetica può dover essere attestata anche quando la lettera della classe non cambia. Il decreto del 2025 disciplina già diagnosi e certificazione all’articolo 15, con obblighi collegati al tipo e alle caratteristiche dell’intervento.

Il chiarimento proposto non va trasformato nell’affermazione che ogni piccola sostituzione richieda sempre una diagnosi completa: per individuare gli adempimenti del proprio progetto bisogna verificare la fattispecie applicabile.

Lavori già conclusi e fondi esauriti: la proposta sui 90 giorni

Il contributo dell’Emilia-Romagna allegato alla posizione delle Regioni affronta il rischio di aver già realizzato i lavori senza riuscire a presentare la domanda entro la finestra utile, a causa dell’esaurimento del plafond.

La proposta è sospendere, nelle condizioni indicate, il termine di 90 giorni per l’accesso diretto fino al trentesimo giorno successivo al ripristino del contingente dell’anno seguente. Lo scopo è tutelare la possibilità di presentare la richiesta dopo aver sostenuto le spese.

Si tratta di una proposta emendativa. Non autorizza a sospendere autonomamente il conteggio dei giorni e non garantisce il riconoscimento dell’incentivo: scadenze, requisiti e ammissione devono restare distinti.

Imprese agricole nei Comuni montani: richiesta di accesso più ampio

Le Regioni chiedono inoltre di consentire l’accesso alle imprese agricole situate nei Comuni montani quando il titolare svolge le attività previste dall’articolo 2135 del Codice civile, anche senza la qualifica di imprenditore agricolo professionale.

La proposta è motivata dalla presenza di piccole aziende e attività a conduzione familiare nell’agricoltura di montagna. Anche questo ampliamento andrà verificato nel provvedimento finale prima di considerare ammissibile un soggetto che non rientra nelle condizioni applicabili alla sua domanda.

Cosa fare adesso se si sta preparando un intervento

Chi sta valutando un impianto o la riqualificazione di un edificio può intanto definire il progetto, verificare beneficiario e immobile e raccogliere preventivi e documentazione tecnica. Il confronto sul correttivo rende particolarmente utile chiarire tre aspetti con chi segue la pratica:

  • Regole dell’intervento: quali requisiti dell’apparecchio, diagnosi, APE e altri documenti sono necessari.
  • Procedura e calendario: quale modalità di accesso è utilizzabile e quali termini vanno rispettati.
  • Copertura finanziaria: quale importo è stimabile, con quali massimali e tempi di erogazione, evitando di confondere una proposta con una somma già impegnata.

La prossima verifica decisiva sarà sul decreto definitivo, sulla decorrenza delle disposizioni e sulle indicazioni GSE conseguenti. L’intesa del 22 ottobre è un avanzamento dell’iter; per applicare nuove soglie o deroghe a una pratica servirà individuare la disposizione effettivamente efficace.

Fonti e riferimenti