I compensi per l’uso del terrazzo condominiale da parte di terzi devono essere dichiarati dai singoli proprietari come redditi diversi, proporzionalmente ai millesimi, secondo l’art. 67 TUIR.
Negli ultimi anni è sempre più frequente che i condomìni concedano in uso i propri spazi comuni – come i lastrici solari o i terrazzi – a società di telecomunicazioni per l’installazione di antenne e ripetitori. In cambio, i condomìni ricevono un compenso che viene poi suddiviso tra i vari proprietari.
Ma come funziona dal punto di vista fiscale questa operazione? Le somme percepite vanno dichiarate? E, se sì, da chi e in quale modalità?
A rispondere a queste domande è stata l’Agenzia delle Entrate attraverso una risposta ufficiale pubblicata sul sito FiscoOggi, chiarendo definitivamente uno degli aspetti più discussi tra amministratori di condominio e proprietari.
Vuoi sapere come dichiarare correttamente questi importi e quali errori evitare?
Continua a leggere per scoprirlo.
Sommario
Tutto nasce da un quesito posto da un lettore su FiscoOggi, il quotidiano telematico dell’Agenzia delle Entrate. La domanda riguarda un caso sempre più diffuso:
“Il condominio in cui abito ha incassato delle somme per aver dato in concessione l’utilizzo del terrazzo condominiale per l’installazione di un’antenna telefonica. Tali importi vanno ripartiti e dichiarati in base ai millesimi di proprietà? E come vanno indicati in dichiarazione?”
Una questione tanto pratica quanto delicata, che tocca due ambiti distinti ma strettamente collegati: la gestione condominiale e la corretta dichiarazione dei redditi da parte dei singoli condomini.
L’intervento dell’Agenzia è servito a chiarire non solo la natura giuridica di questi redditi, ma anche le modalità di dichiarazione fiscale, evitando interpretazioni errate o, peggio, omissioni sanzionabili.
Leggi anche: I millesimi condominiali: come calcolarli, modificarli e per cosa vengono utilizzati
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le somme percepite dal condominio per la concessione d’uso del terrazzo a una compagnia telefonica non costituiscono redditi fondiari, bensì redditi diversi, ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera l), del TUIR. Rientrano cioè tra quei redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, non fare o permettere.
In questo caso, il “permettere” è rappresentato dalla possibilità data alla società di installare un’antenna su una parte comune dell’edificio.
Di conseguenza, il reddito non è imputabile al condominio in quanto soggetto autonomo (dato che non è un ente dotato di personalità giuridica), ma ai singoli condomini, ciascuno in proporzione ai propri millesimi di proprietà.
È quindi fondamentale che l’amministratore comunichi con precisione a ogni condomino la quota spettante, perché ciascuno dovrà inserirla nella propria dichiarazione dei redditi.
Advertisement - PubblicitàUna volta chiarita la natura del reddito e la sua imputazione ai singoli condomini, l’Agenzia delle Entrate fornisce anche le indicazioni operative per la compilazione della dichiarazione. Chi presenta il modello 730 dovrà riportare la propria quota di reddito nel quadro D, rigo D5, utilizzando il codice 3, che identifica appunto i redditi derivanti da obblighi di fare, non fare o permettere.
Chi invece utilizza il modello Redditi Persone Fisiche (Redditi PF), dovrà compilare il quadro RL, rigo RL16, sempre con le stesse modalità. È importante che i condomini conservino la documentazione ricevuta dall’amministratore condominiale, utile sia per la dichiarazione che in caso di controlli fiscali.
Questo adempimento, seppur non complicato, non va trascurato, perché l’omessa dichiarazione può comportare sanzioni e la perdita del beneficio della tassazione ordinaria, che in molti casi risulta più favorevole rispetto ad altre forme di prelievo.