
Un agriturismo amplia le proprie strutture con piscina, verande e tettoie senza permessi. Le opere, in zona vincolata e prive di titoli edilizi, devono essere demolite integralmente.

La fiscalizzazione dell’abuso edilizio non si applica in zona paesaggisticamente vincolata. La demolizione resta obbligatoria quando l’opera è priva di titolo e ricade in ambiti protetti.

La sentenza chiarisce i limiti della ristrutturazione edilizia in aree vincolate, escludendo il silenzio assenso per demolizioni e ricostruzioni non fedeli, in base alla normativa vigente al momento.

Il TAR Campania ha respinto il condono per trasformazioni edilizie successive alla domanda, ribadendo l’obbligo di conservare lo stato originario e l’insanabilità di abusi stratificati nel tempo.

Il TAR Campania ha confermato la legittimità di un’ordinanza di demolizione per abusi edilizi, chiarendo i limiti della CILA, dei vincoli paesaggistici e delle responsabilità condominiali.

Il TAR Lazio ha confermato la legittimità di un vincolo paesaggistico contro un impianto agri-voltaico, bilanciando tutela del paesaggio e sviluppo delle energie rinnovabili in area vincolata.

Modificare finestre o prospetti senza permesso può configurare un abuso edilizio, specie in aree vincolate. Il TAR conferma l’obbligo del titolo anche per interventi apparentemente minori.

Una veranda trasformata in cucina senza autorizzazioni porta a un’ordinanza di demolizione. Il TAR conferma: serve regolarità formale, anche per opere datate. Responsabilità in capo all’attuale proprietario.

La sentenza del Consiglio di Stato impone la demolizione di opere abusive in area vincolata, riaffermando la priorità della tutela ambientale anche in presenza di lievi difformità edilizie.

Il TAR Toscana conferma la demolizione di opere abusive in area vincolata, estendendo la responsabilità anche a chi detiene l’immobile, evidenziando l’importanza della legalità edilizia e paesaggistica.