Il termine per trasferire la residenza nella “prima casa” oggetto di Superbonus è di 30 mesi, ma decorre dal 31 ottobre 2023 grazie alla sospensione dei termini causata dal Covid.
La legge di Bilancio 2025 estende a due anni il termine per vendere la prima casa pre-posseduta, conservando agevolazioni e credito d’imposta anche in caso di acquisto anticipato.
Chi si trasferisce all’estero per lavoro dopo aver acquistato casa in Italia può continuare a detrarre gli interessi del mutuo, se rispetta specifiche condizioni previste dal TUIR.
Per beneficiare dell’agevolazione “prima casa” anche in caso di sentenza costitutiva, la dichiarazione va resa prima della registrazione. Ogni ritardo comporta la perdita del diritto al beneficio.
Chi possiede un immobile con agevolazioni prima casa può acquistarne un altro con lo stesso beneficio, ma dovrà vendere la quota dell'immobile preposseduto entro due anni per evitare la decadenza fiscale.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per le agevolazioni “prima casa” ai cittadini all’estero, confermando l’impossibilità di modificare dichiarazioni post-acquisto e suggerendo rimedi per evitare sanzioni.
Le agevolazioni “prima casa” si applicano anche agli immobili ricevuti in donazione, a condizione di vendere entro un anno l'immobile già posseduto e rispettare i requisiti indicati nell’atto.
La normativa richiede che, per usufruire delle agevolazioni fiscali prima casa, entrambi i coniugi, in comunione dei beni, rendano le dichiarazioni necessarie, come chiarito dalla recente ordinanza della Cassazione.
Chi vende un immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa” prima dei cinque anni rischia di perdere i benefici fiscali se non procede all'acquisto di una nuova abitazione in piena proprietà entro un anno dalla vendita.
Il trasferimento fiduciario di un immobile a un mandatario non consente di ottenere le agevolazioni fiscali “prima casa” per un nuovo acquisto, configurandosi come abuso del diritto secondo la Cassazione.