Prima di acquistare una casa, è cruciale effettuare controlli su proprietà, ipoteche, conformità urbanistica, spese condominiali e classe energetica per garantire un investimento sicuro e privo di complicazioni legali o finanziarie future.
In una recente sentenza il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ha fornito importanti chiarimenti sulla restituzione degli oneri concessori in caso di rinuncia al condono edilizio.
Il Contributo di costruzione è dovuto in riferimento ad ogni intervento edilizio per il quale risulti obbligatorio il rilascio del Permesso di Costruire. Ma chi può usufruire dell’esonero dal pagamento del contributo di costruzione?
Il Permesso di Costruire in deroga ai criteri imposti dagli strumenti urbanistici generali è conseguibile esclusivamente per la realizzazione di edifici e impianti che siano pubblici o di interesse pubblico.
Il Permesso di Costruire è il principale titolo abilitativo necessario per realizzare nuove costruzioni oppure opere di ristrutturazione di notevole entità.
La possibilità di richiedere il Permesso di Costruire semplificato (o “convenzionato”) è una possibilità concessa dal Testo Unico per l’Edilizia all’art. 28-bis.
Il Permesso di Costruire può essere rilasciato al proprietario dell’immobile da realizzare o da ristrutturare o, in alternativa, al soggetto che ne detiene la disponibilità sulla base di un diritto reale di godimento.
La Super SCIA in alternativa al PDC è una tipologia di titolo abilitativo che si interpone tra la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e, appunto, il Permesso di Costruire.
Il rilascio del Permesso di Costruire è subordinato al pagamento del Contributo di Costruzione, sia per le nuove costruzioni che per l’esecuzione dei lavori, svolti su edifici esistenti, per i quali la richiesta del permesso risulti obbligatoria.
Per ottenere il Permesso di Costruire è necessario pagare il cosiddetto “Contributo di Costruzione”, determinato sulla base della quota relativa agli oneri di urbanizzazione e della quota legata al costo di costruzione.