
Il Consiglio di Stato chiarisce che una pergotenda retrattile, senza aumento di volume e priva di stabilità permanente, rientra nell’edilizia libera e non richiede permesso di costruire né autorizzazione paesaggistica.

La chiusura di una pergotenda con vetrate può costituire abuso edilizio quando crea uno spazio stabile e utilizzabile, anche se definita amovibile e apparentemente temporanea.

Una decisione chiarisce che le pergotende leggere e retrattili non costituiscono abuso edilizio, rafforzando il principio dell’edilizia libera e limitando gli ordini di sgombero automatici.

La Cassazione conferma: una pergotenda con chiusure laterali, materiali rigidi e volumi aggiuntivi richiede titolo edilizio. Attenzione alle norme locali e ai limiti dell’edilizia libera.

Il TAR Campania ha confermato la legittimità di un’ordinanza di demolizione per abusi edilizi, chiarendo i limiti della CILA, dei vincoli paesaggistici e delle responsabilità condominiali.

Il TAR ha respinto un ricorso per elusione del giudicato, ritenendo legittima la nuova azione del Comune basata su istruttoria completa e riferita a un'opera edilizia diversa.

Una sentenza del Consiglio di Stato chiarisce che le pergotende con vetrate scorrevoli, prive di impianti e volumetria, rientrano nell’edilizia libera, rafforzando i diritti dei cittadini.

Il TAR Campania annulla un’ordinanza di demolizione per una pergotenda, riconoscendola come edilizia libera, esente da permesso e autorizzazione paesaggistica. Chiariti i limiti e i diritti dei cittadini.

Una pergotenda ritenuta abusiva ha portato alla sospensione di un’attività commerciale, nonostante la SCIA. Il TAR Lazio ha confermato la legittimità dei provvedimenti per mancanza di conformità edilizia.

Il Tribunale di Bologna ha respinto il ricorso contro una pergotenda, ritenendo che il consenso del ricorrente escludesse lo spoglio possessorio. Sentenza chiave per il diritto di veduta in condominio.