Gli italiani residenti all'estero per lavoro possono usufruire delle agevolazioni "prima casa" acquistando un immobile in un comune di nascita, residenza o lavoro precedente, senza vincolo sull'ultima residenza.
La Cassazione ha chiarito che il termine per l’accertamento fiscale sulle agevolazioni prima casa decorre dalla scadenza dei 36 mesi per l’ultimazione dell’immobile, non dai 18 mesi per il trasferimento.
La registrazione tardiva di un contratto di locazione comporta sanzioni fino al 120% dell’imposta dovuta. È possibile ridurle con il ravvedimento operoso, regolarizzando la posizione con sanzioni inferiori e interessi.
Le agevolazioni prima casa spettano anche alla nuda proprietà se l’immobile è nello stesso Comune di residenza dell’acquirente e si rispettano i requisiti relativi alla proprietà di altri immobili.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i requisiti per le agevolazioni “prima casa” ai cittadini all’estero, confermando l’impossibilità di modificare dichiarazioni post-acquisto e suggerendo rimedi per evitare sanzioni.
Il credito d'imposta per il riacquisto della prima casa è valido anche se la nuova abitazione viene comprata prima della vendita, purché si rispettino le condizioni normative.
La cedolare secca esenta dall’imposta di registro anche per risoluzioni anticipate, purché tutti i locatori aderiscano e l’opzione sia attiva per l’intera annualità o proroga.
La Corte di cassazione ha stabilito che vendere immobili a società dello stesso gruppo per mantenere agevolazioni fiscali costituisce abuso del diritto, richiedendo l'applicazione dell'imposta di registro ordinaria.
La risoluzione introduce nuovi codici tributo per il pagamento di varie imposte tramite il modello F24, semplificando le procedure fiscali. Include dettagli per registrazione contratti, atti giudiziari, conciliazioni giudiziali, ravvedimenti e riliquidazioni.
La Corte di Cassazione ha stabilito che chi richiede volontariamente la registrazione di un atto deve pagare l'imposta di registro, anche se non è parte sostanziale dell'operazione.