
Il TAR Lombardia riconosce la prevalenza della normativa nazionale sulla pianificazione locale, consentendo impianti fotovoltaici su suolo agricolo entro 500 metri da stabilimenti industriali.

Una sentenza del TAR Sicilia conferma che la lottizzazione abusiva è un illecito oggettivo e permanente, sanzionabile anche dopo anni, a prescindere dalla buona fede dell’acquirente.

La sentenza del Consiglio di Stato impone la demolizione di opere abusive in area vincolata, riaffermando la priorità della tutela ambientale anche in presenza di lievi difformità edilizie.

Una sentenza del TAR Campania chiarisce che una recinzione leggera su proprietà privata non necessita di permesso di costruire. Fondamentale il rispetto delle procedure amministrative da parte dei Comuni.

La sentenza chiarisce che un’opera edilizia non è abusiva se realizzata prima delle nuove norme. Il proprietario attuale è responsabile degli abusi, ma può difendersi dimostrandone l’anteriorità.

Il TAR Campania ha confermato la demolizione di opere difformi rispetto a una sanatoria edilizia, chiarendo i limiti dell’accertamento di conformità e la legittimità del silenzio amministrativo.

Il Consiglio di Stato esclude la formazione del silenzio-assenso per interventi edilizi in aree vincolate, riaffermando la prevalenza dei vincoli paesaggistici e urbanistici sulle semplificazioni procedurali.

La sentenza del Consiglio di Stato stabilisce che le opere edilizie incomplete senza autonomia funzionale devono essere demolite, mentre i Comuni possono acquisire aree solo se giustificato da motivazioni proporzionate.

La Corte di Cassazione ha stabilito che la riduzione volumetrica postuma non può sanare un abuso edilizio. La sentenza rafforza i limiti del condono edilizio, bloccando regolarizzazioni tardive di costruzioni illegali.

Il TAR Lazio ha confermato che l’abuso edilizio è sempre perseguibile, indipendentemente dalle necessità personali e dal tempo trascorso. Nessun affidamento è possibile sulla permanenza dell’abuso. Legalità urbanistica sempre prioritaria.