
Il condono edilizio non è ammesso in fascia cimiteriale: il vincolo è assoluto, il silenzio-assenso non si forma e l’abuso va valutato unitariamente. Rischio concreto di demolizione e acquisizione gratuita.

La sentenza del TAR Lazio conferma la demolizione di opere edilizie abusive, ribadendo il principio della responsabilità reale, indipendentemente da chi abbia realizzato l’abuso e dalla buona fede.

Ordine di demolizione legittimo per opere abusive: il tempo non sana l’illecito, l’edilizia libera ha limiti precisi e il decreto Salva Casa non blocca le sanzioni.

Un’ordinanza di demolizione è illegittima se rivolta al semplice utilizzatore dell’immobile senza prova della responsabilità edilizia, ribadendo l’obbligo di motivazione e istruttoria per i Comuni.

La chiusura di una pergotenda con vetrate può costituire abuso edilizio quando crea uno spazio stabile e utilizzabile, anche se definita amovibile e apparentemente temporanea.

Il recupero dei sottotetti è ammesso solo se esiste un volume legittimo. La legge regionale non sana abusi e impone verifiche rigorose su titoli edilizi e requisiti oggettivi.

Una decisione chiarisce che le pergotende leggere e retrattili non costituiscono abuso edilizio, rafforzando il principio dell’edilizia libera e limitando gli ordini di sgombero automatici.

L’accertamento di conformità è uno strumento fondamentale del diritto edilizio italiano che consente di regolarizzare interventi realizzati senza titolo abilitativo o in difformità da quello rilasciato, purché rispettino il principio della doppia conformità urbanistica ed edilizia.

La fiscalizzazione dell’abuso edilizio è possibile quando la demolizione compromette la stabilità dell’edificio, anche se le opere sono autonome, purché il Comune svolga un’istruttoria tecnica adeguata.

Il TAR impone al Comune di valutare la sanatoria edilizia, censurando il diniego per tardività fondato su un errore incolpevole e ribadendo il valore della buona fede amministrativa.