Nel sistema della sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una delle figure più conosciute ma anche più fraintese. Nei cantieri edili, in particolare, il suo ruolo viene spesso percepito come una sorta di “garante assoluto” della sicurezza, con il rischio di attribuirgli responsabilità che la legge, in realtà, non gli assegna.

Il D.Lgs. 81/2008 colloca il RSPP all’interno del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), come figura tecnica di supporto al datore di lavoro, con compiti di consulenza, analisi e proposta delle misure di prevenzione. Ma fino a che punto il RSPP è responsabile? E quali sono i suoi reali obblighi quando l’impresa opera in un cantiere edile, spesso complesso e con più soggetti coinvolti?

Capire cosa deve fare il RSPP, ma soprattutto cosa non gli compete, è essenziale per evitare errori organizzativi e pericolosi fraintendimenti, che in caso di infortunio possono trasformarsi in contestazioni penali. È proprio su questo confine tra ruolo tecnico e responsabilità giuridica che si concentra l’analisi di questo articolo.

I compiti del RSPP nei cantieri edili

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è una figura tecnica che svolge un ruolo di supporto essenziale al datore di lavoro nella gestione della sicurezza, anche quando l’impresa opera all’interno di un cantiere edile. I suoi compiti sono definiti in modo puntuale dal D.Lgs. 81/2008, che ne delinea funzioni e limiti, evitando sovrapposizioni con altri soggetti della sicurezza .

In base alla normativa, il RSPP ha il compito di:

  • individuare i fattori di rischio presenti nell’attività lavorativa e nei cantieri in cui opera l’impresa;
  • collaborare alla valutazione dei rischi e alla redazione o aggiornamento del DVR;
  • proporre le misure di prevenzione e protezione più adeguate;
  • elaborare procedure di sicurezza per le diverse lavorazioni;
  • collaborare alla formazione e informazione dei lavoratori;
  • partecipare alla riunione periodica sulla sicurezza, quando prevista.

È importante sottolineare che il RSPP non ha poteri decisionali o di spesa e non può imporre direttamente le misure di sicurezza. Il suo ruolo è quello di consulente tecnico qualificato, che analizza i rischi e propone soluzioni, lasciando al datore di lavoro le scelte organizzative e operative.

Nei cantieri edili, questo significa che il RSPP deve conoscere le lavorazioni effettivamente svolte dall’impresa, i rischi tipici del settore e le interferenze più comuni, fornendo indicazioni concrete e coerenti con il contesto operativo. Una consulenza generica o standardizzata, priva di riferimenti alla realtà del cantiere, rischia di essere inefficace e, nei casi più gravi, fonte di contestazioni.

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Cosa il RSPP non deve fare: limiti di ruolo e responsabilità

Uno degli errori più frequenti nella gestione della sicurezza in cantiere è attribuire al RSPP responsabilità che la legge non gli riconosce. Il D.Lgs. 81/2008 è molto chiaro su questo punto: il RSPP non è un sostituto del datore di lavoro, né un soggetto con poteri di comando o di vigilanza operativa .

Il RSPP, infatti:

  • non organizza direttamente il lavoro;
  • non impartisce ordini ai lavoratori;
  • non ha poteri disciplinari;
  • non dispone di autonomia decisionale o di spesa;
  • non vigila quotidianamente sulle lavorazioni in cantiere.

Queste funzioni spettano al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti. Confondere i ruoli significa creare un sistema di sicurezza inefficace e, nei casi peggiori, esporsi a contestazioni penali basate su una cattiva organizzazione delle responsabilità.

Un altro equivoco ricorrente riguarda il rapporto tra RSPP e Coordinatore per la Sicurezza (CSE). Anche se entrambi operano sul tema della prevenzione, si tratta di figure distinte e non sovrapponibili. Il RSPP lavora per l’impresa e supporta il datore di lavoro nella gestione dei rischi aziendali; il CSE, invece, svolge un ruolo di coordinamento e controllo a livello di cantiere, soprattutto in presenza di più imprese.

Attribuire al RSPP compiti di vigilanza tipici del CSE, o viceversa, è un errore che la giurisprudenza tende a censurare con decisione. In caso di infortunio, l’analisi si concentra sempre sulla coerenza tra ruolo formale e attività svolta concretamente: se il RSPP agisce di fatto come un dirigente o un preposto, può essere chiamato a rispondere oltre i limiti del suo incarico.

Per questo motivo, nei cantieri edili è fondamentale che il ruolo del RSPP sia chiaramente definito, rispettato e inserito correttamente nell’organizzazione della sicurezza.

La responsabilità del RSPP in caso di infortunio in cantiere

Quando si verifica un infortunio in cantiere, il RSPP viene spesso coinvolto automaticamente nelle indagini, anche se il suo ruolo non è assimilabile a quello del datore di lavoro o dei soggetti con funzioni operative. Il D.Lgs. 81/2008 non attribuisce al RSPP una posizione di garanzia generale, ma ciò non significa che sia sempre esente da responsabilità .

La responsabilità del RSPP può emergere solo in presenza di specifiche condotte colpose, come:

  • una valutazione dei rischi manifestamente carente o errata;
  • la mancata segnalazione di rischi evidenti e noti;
  • l’elaborazione di procedure di sicurezza inadeguate o incongruenti rispetto alle lavorazioni svolte;
  • una consulenza tecnica superficiale o standardizzata, non calibrata sul contesto del cantiere.

In questi casi, la responsabilità del RSPP non deriva dal fatto di “dover vigilare”, ma dall’aver omesso o svolto in modo negligente i compiti di consulenza tecnica che gli sono propri. La giurisprudenza tende infatti a verificare se l’infortunio sia riconducibile a una carenza progettuale della sicurezza, imputabile alle valutazioni o alle indicazioni fornite dal RSPP.

Diversamente, il RSPP non risponde degli infortuni quando:

  • ha correttamente individuato i rischi;
  • ha proposto misure di prevenzione adeguate;
  • ha segnalato le criticità al datore di lavoro;
  • non aveva poteri per imporre l’adozione delle misure suggerite.

Nei cantieri edili, quindi, il RSPP non è un “parafulmine” delle responsabilità altrui, ma un professionista tecnico chiamato a svolgere con diligenza il proprio ruolo. Il confine tra responsabilità e non responsabilità si gioca tutto sulla qualità concreta dell’attività svolta e sulla coerenza tra analisi dei rischi e realtà operativa del cantiere.

Le sanzioni e le conseguenze per il RSPP

A differenza del datore di lavoro, il RSPP non è il destinatario principale degli obblighi prevenzionistici e, di conseguenza, non è automaticamente soggetto alle sanzioni previste dal sistema penale del lavoro. Tuttavia, questo non significa che il suo ruolo sia privo di conseguenze giuridiche. Il D.Lgs. 81/2008 non prevede un apparato sanzionatorio diretto e generalizzato a carico del RSPP, ma la sua responsabilità può emergere in via indiretta, in presenza di condotte colpose o negligenti .

Le principali conseguenze per il RSPP possono riguardare:

  • responsabilità penale per cooperazione colposa, quando un infortunio è riconducibile a errori gravi nelle valutazioni o nelle indicazioni fornite;
  • responsabilità civile per danni, in caso di consulenza tecnica inadeguata o manifestamente errata;
  • responsabilità professionale, con possibili azioni di rivalsa da parte del datore di lavoro;
  • perdita di incarichi e credibilità professionale, soprattutto nei casi di contestazioni formali da parte degli organi di vigilanza.

Un punto cruciale riguarda la qualità dell’attività svolta. Le sanzioni e le conseguenze per il RSPP non derivano dal semplice fatto di ricoprire l’incarico, ma dal modo in cui esso viene esercitato. Una valutazione dei rischi superficiale, l’uso di modelli standard non adattati al cantiere o la mancata segnalazione di criticità evidenti possono trasformarsi in elementi di responsabilità.

Nei cantieri edili, dove i rischi sono elevati e facilmente individuabili, la soglia di attenzione richiesta al RSPP è particolarmente alta. Proprio per questo, una consulenza tecnica seria, documentata e coerente con le lavorazioni reali rappresenta non solo un obbligo professionale, ma anche la principale tutela del RSPP contro possibili contestazioni.