Dal 1° settembre 2024, il Decreto Sanzioni e la riforma fiscale riducono le sanzioni per frodi sui bonus edilizi e versamenti ritardati, introducendo maggiore chiarezza e semplificazioni.
A partire dal 1° settembre 2024, entrano in vigore importanti modifiche alla normativa sanzionatoria legata alle frodi sui bonus edilizi e ai versamenti omessi o ritardati.
Questi cambiamenti, introdotti dal Decreto Sanzioni e dal decreto attuativo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 87/2024), mirano a ridurre le sanzioni per alcune violazioni fiscali, promuovendo una maggiore chiarezza e semplificazione.
Ma cosa comportano esattamente queste nuove regole per contribuenti e professionisti del settore?
Vediamo nel dettaglio.
Sommario
Uno degli aspetti più rilevanti del nuovo Decreto Sanzioni è la riduzione delle sanzioni per l’uso di crediti d’imposta legati ai bonus edilizi, considerati “non spettanti” o “inesistenti“.
Precedentemente, le sanzioni variavano dal 30% fino al 200% dell’importo compensato, a seconda della tipologia di credito. Con la nuova normativa, le sanzioni sono state ridotte in modo significativo: i crediti “non spettanti” sono ora soggetti a una sanzione del 25%, mentre quelli “inesistenti” sono puniti con una sanzione del 70%.
Questa riduzione rappresenta un alleggerimento delle conseguenze per i contribuenti che, volontariamente o per errore, hanno utilizzato crediti d’imposta in maniera non corretta.
Tuttavia, nel caso di crediti inesistenti basati su rappresentazioni fraudolente, la sanzione può essere aumentata della metà e fino al doppio (140%).
Advertisement - PubblicitàIl decreto ha anche introdotto modifiche importanti alle definizioni di crediti “inesistenti” e “non spettanti”. In precedenza, i crediti “inesistenti” erano quelli che non soddisfacevano i requisiti legali e la cui irregolarità non poteva essere rilevata tramite controlli automatizzati.
Ora, il secondo requisito è stato eliminato, ampliando la categoria di crediti che possono essere considerati “inesistenti”.
Per quanto riguarda i crediti “non spettanti”, ora rientrano in questa categoria quelli basati su fatti reali ma privi di specifici elementi o particolari qualità richieste, oltre a quelli utilizzati in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti o fruiti in misura superiore a quella prevista. Questa modifica include anche crediti utilizzati erroneamente, spesso a causa di errori di calcolo.
Leggi anche: Aiuti di Stato: modalità recupero importi non spettanti
Advertisement - PubblicitàIl decreto attuativo della riforma fiscale ha introdotto novità anche per quanto riguarda le sanzioni per gli omessi o ritardati versamenti di imposta. Dal 1° settembre 2024, la sanzione base per queste violazioni passa dal 30% al 25% dell’importo non versato. Questa riduzione si applica anche ai casi in cui, a seguito di controlli, emerga una maggiore imposta dovuta o una minore eccedenza detraibile.
Inoltre, è prevista una riduzione ulteriore della sanzione al 12,5% per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni. Se il ritardo è inferiore a 15 giorni, la sanzione del 12,5% viene ridotta ulteriormente a un importo pari a un quindicesimo per ogni giorno di ritardo (0,83% per ogni giorno sino al quattordicesimo giorno).
Questi cambiamenti introducono una maggiore flessibilità e premiano i contribuenti che, pur in ritardo, regolarizzano la loro posizione entro termini ragionevoli.
Un’ulteriore novità riguarda l’applicazione di una sanzione fissa di 250 euro per il mancato rispetto di alcuni adempimenti amministrativi minori legati all’utilizzo di crediti d’imposta. Questa sanzione è applicabile solo se:
Questa misura rappresenta una semplificazione, evitando sanzioni più gravi per violazioni di natura formale, a patto che siano tempestivamente corrette.
Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!