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Edilizia pesante e leggera: definizioni e differenze

Edilizia pesante e leggera: definizioni e differenzeEdilizia pesante e leggera: definizioni e differenze
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Il termine edilizia comprende tutte quelle operazioni, interventi e lavori che puntano a costruire, modificare, demolire o riparare un edificio o parti di esso.

Il recente Decreto Semplificazioni, introdotto per favorire il rilancio del settore dell’edilizia, ha aggiunto nuove concessioni per quanto riguarda i lavori compresi nel concetto di “edilizia pesante”.

Oggi approfondiamo dunque le definizioni e le differenze esistenti tra gli interventi di edilizia pesante e quelli di edilizia leggera.

Edilizia pesante e leggera: che cos’è l’edilizia?

L’attività edilizia è essenzialmente tecnica e produttiva, e rappresenta una componente del processo architettonico. La disciplina architettonica infatti rappresenta un procedimento paziente e meditato, che impone il coinvolgimento di diverse discipline tecniche e artistiche.

Ogni edificio è considerato sia “oggetto edilizio” che “opera architettonica”, a prescindere dall’effettiva bellezza estetica o composizione dello stesso.

I vari settori appartenenti al termine “edilizia”, sono in realtà molto vari e numerosi. Seppur possono essere racchiusi in due macro-categorie: edilizia pesante ed edilizia leggera.

Edilizia pesante: cos’è, cosa comprende, permessi

L’edilizia cosiddetta “pesante” comprende tutti quegli interventi che prevedono delle importanti modifiche al precedente stato dei luoghi o al prospetto di un immobile presente prima dei lavori.

Include quindi i casi di realizzazione di un edificio ex-novo, quelli di demolizione e ricostruzione, ma anche gli interventi indirizzati alle fondazioni nel terreno sottostante. Sono compresi in questa categoria gli scavi, la modellazione dei terreni a scopo costruttivo, la realizzazione di pavimentazioni. Ma anche la semplice realizzazione di una parete in muratura, che sia un muro portante o un tramezzo, o anche l’operazione di rasatura.

In sostanza, tutte le pratiche fondamentali per la realizzazione o la modifica importante di un edificio o di componenti di esso, rientrano nell’edilizia pesante. Per questo motivo, per eseguirli, è necessario ottenere il Permesso di Costruire.

Anche se, con il Decreto Semplificazioni, l’intervento che include la demolizione e la ricostruzione di un edificio sarà permessa in molti casi anche tramite la compilazione della SCIA.

Edilizia leggera: cos’è, cosa comprende, permessi

L’edilizia leggera invece comprende tutti gli interventi minori. Quelli che non prevedono modifiche ingenti all’edificio in relazione a progettazione e costruzione. Si concentrano infatti più che altro nella gestione del immobile, nella sua abitabilità e nella sua manutenzione.

Per esempio, rientrano in questa categoria i lavori di posa di vernice, pittura, tappezzeria o carte da parati. Ma anche gli interventi minori volti alla coibentazione dell’edificio o alla sua impermeabilizzazione. E così anche la realizzazione di tramezzi in cartongesso, o di strutture a secco in acciaio o legno.

Per quanto riguarda la categoria di “edilizia leggera”, non è necessario richiedere il Permesso di Costruire. In tali casi infatti, basta presentare la SCIA per gli interventi maggiori, o la CILA per gli interventi minori. La prima è un’autorizzazione che necessita di essere approvata da parte del Comune (anche se risulta valido il meccanismo del silenzio-assenso). La seconda invece servirà solo a comunicare l’inizio dei lavori, e non prevede una risposta dalle amministrazioni.

Nella categoria di edilizia leggera ovviamente, sono compresi anche tutti gli interventi rientranti in “edilizia libera”. Ovvero, quella sezione di lavori che possono essere eseguiti senza il bisogno di presentare alcun permesso o comunicazione.

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TAGS: costruire, demolire, edilizia, edilizia leggera, edilizia pesante, oggetto edilizio, opera architettonica

Autore: Redazione Online

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