Con il caldo estremo molte Regioni hanno riattivato per l’estate 2026 il divieto di svolgere alcuni lavori all’aperto tra le 12:30 e le 16:00. La misura interessa direttamente i cantieri edili, ma va letta con attenzione: non esiste uno stop nazionale, automatico e identico ogni giorno in tutta Italia. Nella maggior parte dei territori il divieto scatta soltanto quando ricorrono insieme le condizioni indicate dall’ordinanza regionale.

In pratica, non basta che la giornata sia calda. Occorre verificare che il cantiere si trovi nel territorio coperto dal provvedimento, che la lavorazione rientri tra quelle esposte in modo diretto e prolungato al sole e che la mappa previsionale richiamata dall’ordinanza segnali un rischio “ALTO” per il profilo corretto. Anche le date finali cambiano: alcuni provvedimenti terminano il 31 agosto, altri proseguono fino a metà o fine settembre.

Il quadro seguente è aggiornato al 18 agosto 2026. Poiché ordinanze, integrazioni e atti locali possono essere modificati anche durante la stagione, prima di organizzare il turno è sempre necessario consultare il testo vigente della Regione e verificare eventuali disposizioni del Comune, della Provincia autonoma o dell’autorità sanitaria competente.

Quando scatta davvero lo stop dalle 12:30 alle 16:00

Il riferimento utilizzato più spesso dalle ordinanze è la piattaforma previsionale Worklimate, sviluppata nell’ambito di un progetto INAIL-CNR. La verifica non va effettuata su una generica applicazione meteo e neppure sulla sola temperatura dell’aria: bisogna selezionare la previsione dedicata ai lavoratori esposti al sole con attività fisica intensa e controllare il rischio previsto per le ore 12:00 nella località interessata.

Nello schema più diffuso, quindi, il divieto opera quando sono presenti contemporaneamente quattro elementi:

  • esiste un’ordinanza in vigore nel territorio del cantiere;
  • la lavorazione appartiene ai settori o alle attività indicati nel provvedimento;
  • il lavoro comporta esposizione diretta e prolungata al sole o condizioni equivalenti previste dall’atto;
  • la mappa Worklimate delle ore 12:00 indica rischio “ALTO” per attività fisica intensa al sole.

Questo spiega perché lo stop può valere oggi in un Comune e non in un altro, oppure essere obbligatorio in una determinata giornata ma non in quella successiva. Spiega anche perché non è corretto usare una soglia rigida, come 35 °C, per stabilire se l’ordinanza si applica: il rischio termico dipende anche da umidità, irraggiamento solare, ventilazione, intensità dello sforzo, abbigliamento e capacità di adattamento del lavoratore.

Alcuni provvedimenti, tra cui quello piemontese, precisano inoltre che la limitazione opera quando non sia possibile ricondurre il rischio a un livello accettabile mediante misure tecniche o organizzative adeguate, come ombra effettiva, climatizzazione o diversa distribuzione dei turni. Questa clausola non autorizza una deroga informale: l’impresa deve poter dimostrare, attraverso la valutazione dei rischi e l’organizzazione concreta del cantiere, che le misure adottate sono davvero idonee.

Le attività urgenti di pubblica utilità, protezione civile, sicurezza o ripristino di servizi essenziali sono spesso escluse dal divieto, ma l’esclusione non elimina gli obblighi di prevenzione. Anche durante un intervento urgente devono essere applicate pause, rotazioni, disponibilità di acqua, sorveglianza dei sintomi e ogni altra misura compatibile con l’emergenza.

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Ordinanze regionali 2026: date e settori interessati

Le ordinanze adottate nel 2026 seguono un’impostazione comune, ma non sono perfettamente sovrapponibili. La tabella riassume i provvedimenti ufficiali individuati e verificati; nella colonna finale sono riportate solo le differenze più utili per i cantieri, senza sostituire la lettura integrale dell’atto.

Su smartphone è possibile scorrere la tabella lateralmente.

Territorio Validità 2026 Fascia di stop Ambito essenziale per l’edilizia
Piemonte 30 maggio-31 agosto 12:30-16:00, rischio ALTO Edilizia e attività affini, cave e altre attività intense al sole; applicazione quando non siano possibili misure idonee di riduzione del rischio.
Liguria Fino al 31 agosto 12:30-16:00, rischio ALTO Cantieri edili e altre attività all’aperto indicate nell’ordinanza.
Lombardia 10 giugno-23 settembre 12:30-16:00, rischio ALTO Cantieri edili all’aperto e cave; la Regione ha pubblicato anche chiarimenti applicativi.
Friuli Venezia Giulia 16 giugno-15 settembre 12:30-16:00, rischio ALTO Cantieri edili e stradali, cave, agricoltura e florovivaismo.
Veneto 17 giugno-31 agosto 12:30-16:00, rischio ALTO Cantieri edili all’aperto e cave, oltre ai settori agricolo e florovivaistico.
Emilia-Romagna 3 giugno-15 settembre 12:30-16:00, rischio ALTO Edilizia e attività affini, cantieri della logistica e cave; previste specificità per alcuni territori costieri.
Toscana Fino al 31 agosto 12:30-16:00, rischio ALTO Cantieri edili all’aperto e cave, oltre ad agricoltura e florovivaismo.
Umbria Fino al 15 settembre 12:30-16:00, rischio ALTO Cantieri edili all’aperto, cave e cantieri della logistica; l’ordinanza di giugno sostituisce il precedente atto di maggio.
Marche 24 giugno-31 agosto 12:30-16:00, rischio ALTO Cantieri edili e navali all’aperto, porti, cave e logistica esterna.
Lazio Fino al 15 settembre 12:30-16:00, rischio ALTO Cantieri edili e stradali, sfalcio sulle banchine e verifiche sui ponti, oltre ad altri settori esposti.
Abruzzo Fino al 31 agosto 12:30-16:00, rischio ALTO Edilizia e attività affini, agricoltura e florovivaismo.
Campania 21 giugno-31 agosto 12:30-16:00, rischio ALTO Cantieri edili e attività affini, oltre ai settori agricolo e florovivaistico.
Puglia Fino al 15 settembre 12:30-16:00, rischio ALTO Lavori all’aperto nei settori indicati dall’ordinanza, compresa l’edilizia.
Basilicata 15 giugno-15 settembre 12:30-16:00, rischio ALTO Edilizia e attività affini, lavori forestali, cave, logistica esterna e manutenzione stradale o ferroviaria.
Calabria Fino al 30 settembre 12:30-16:00, rischio ALTO Cantieri edili e attività affini, comparto estrattivo e alcuni ambienti confinati o non ventilati.
Sicilia 12 giugno-31 agosto 12:30-16:00, rischio ALTO Edilizia, cave, logistica e consegne, oltre al comparto agricolo.
Sardegna 17 giugno-31 agosto 12:30-16:00, rischio ALTO Cantieri edili e impiantistici, oltre ad agricoltura e florovivaismo.

Il Trentino ha scelto nel 2026 un’impostazione diversa: la Provincia autonoma ha richiamato le proprie linee guida e gli obblighi di valutazione aziendale, invitando le imprese a sospendere o rimodulare il lavoro quando Worklimate indica un rischio elevato, senza introdurre un divieto territoriale generale identico a quello delle ordinanze elencate. Questo conferma che non si può applicare la regola di una Regione a un cantiere situato in un’altra.

Per i territori non riportati nella tabella non si deve concludere automaticamente che qualsiasi lavorazione sia consentita: possono esistere atti successivi, ordinanze comunali, prescrizioni dell’ASL o condizioni di rischio che impongono comunque la sospensione in base alla normativa generale sulla sicurezza.

Cosa deve fare concretamente l’impresa in cantiere

L’ordinanza è soltanto uno dei livelli di tutela. Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il datore di lavoro a valutare tutti i rischi per la salute e la sicurezza, compreso il microclima. Questo dovere resta valido anche fuori dalla fascia 12:30-16:00, nelle giornate in cui Worklimate non mostra il livello “ALTO” e nei territori privi di una specifica ordinanza.

Prima dell’inizio del turno l’impresa dovrebbe registrare la previsione consultata, il Comune e l’orario di riferimento, quindi tradurre il risultato in una decisione operativa condivisa con preposto, RSPP e, quando presenti, coordinatore per la sicurezza e imprese subappaltatrici. Non basta inoltrare uno screenshot in chat: occorre stabilire quali attività anticipare, quali spostare al coperto, chi comunica l’eventuale sospensione e come lasciare ponteggi, scavi, carichi sospesi, mezzi e materiali in condizioni sicure.

Le lavorazioni più gravose dovrebbero essere concentrate nelle ore fresche, alternando gli addetti e aumentando la frequenza delle pause in un’area realmente ombreggiata e ventilata. Deve essere disponibile acqua fresca in quantità adeguata e facilmente raggiungibile. Abbigliamento, casco, guanti e altri DPI vanno scelti tenendo conto sia della protezione richiesta dalla mansione sia dell’accumulo di calore: un DPI necessario non può essere eliminato per rendere il lavoro più sopportabile, perciò può diventare indispensabile ridurre la durata dell’esposizione o cambiare lavorazione.

Serve particolare cautela per chi non è ancora acclimatato, rientra dopo un’assenza, assume farmaci, ha patologie che aumentano la vulnerabilità o svolge mansioni ad alto dispendio fisico. Le condizioni personali vanno gestite nel rispetto della riservatezza e con il coinvolgimento del medico competente quando previsto. Nessuno dovrebbe lavorare isolato nelle fasi più critiche: confusione, debolezza, crampi, nausea, cefalea, vertigini, pelle molto calda o perdita di coscienza richiedono l’interruzione immediata dell’attività e l’attivazione del primo soccorso.

Il lavoratore deve seguire le procedure ricevute, usare correttamente i dispositivi e segnalare subito al preposto una condizione pericolosa. In presenza di un pericolo grave, immediato e inevitabile, l’articolo 44 del D.Lgs. 81/2008 tutela chi si allontana dal posto o dalla zona pericolosa; ciò non significa però che la gestione dell’emergenza possa essere lasciata all’improvvisazione. Canale di segnalazione, punto di raccolta e procedura di arresto delle lavorazioni devono essere definiti prima.

Anche committente, responsabile dei lavori, direttore dei lavori e coordinatore non dovrebbero ignorare gli effetti dello stop sul cronoprogramma. Recuperare le ore perse concentrando personale e lavorazioni incompatibili nelle fasce residue può creare rischi nuovi. Se il Comune consente una deroga temporanea ai limiti acustici per lavorare nelle ore più fresche, questa va ottenuta o verificata secondo la procedura locale: non è automatica.

Per le ore sospese può essere valutato l’accesso agli ammortizzatori sociali. L’INPS ha chiarito che le integrazioni salariali possono essere richieste per le fasce interessate da un’ordinanza con la causale collegata all’ordine della pubblica autorità oppure, quando ne ricorrono i presupposti, per “evento meteo” dovuto a temperature elevate. Anche temperature non superiori a 35 °C possono assumere rilievo se la temperatura percepita è maggiore o se il responsabile della sicurezza dispone la sospensione per il rischio concreto. Non si possono però presentare due domande sovrapposte per gli stessi lavoratori e le stesse ore.

Il Protocollo quadro sulle emergenze climatiche, recepito dal Ministero del Lavoro con il DM 95/2025, rafforza proprio questo approccio: informazione e formazione, sorveglianza sanitaria, rimodulazione degli orari, abbigliamento adeguato, gestione delle pause e ricorso agli strumenti di sostegno devono far parte di un’organizzazione preventiva, non di una reazione decisa quando un lavoratore sta già male.

La regola pratica, dunque, è più precisa del semplice “con il caldo il cantiere chiude”: ogni giorno si controllano ordinanza e mappa corretta, si documenta la decisione e si applicano le misure di sicurezza per l’intero turno. Se il livello previsto e le condizioni indicate dal provvedimento fanno scattare il divieto, dalle 12:30 alle 16:00 le lavorazioni comprese devono fermarsi. Se il divieto non scatta, l’impresa non è comunque libera di esporre i lavoratori a un rischio non valutato o non controllato.