I pannelli solari termici rappresentano una delle soluzioni più efficienti per ridurre i consumi energetici legati alla produzione di acqua calda sanitaria e al riscaldamento degli ambienti. Grazie alla radiazione solare, è possibile produrre energia pulita, riducendo la dipendenza da fonti fossili e abbattendo i costi in bolletta.

Nel 2025, l’installazione di impianti solari termici continua a beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’Ecobonus, con una percentuale del 65% sulle spese sostenute, a determinate condizioni tecniche e documentali.

Ma quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione? Quali sono le spese ammissibili, i massimali previsti, e le modalità di pagamento corrette? È necessario trasmettere la comunicazione all’ENEA? E quali sono le differenze con i pannelli fotovoltaici, che rientrano invece in altri bonus?

In questa guida analizziamo nel dettaglio tutto ciò che occorre sapere per installare un impianto solare termico nel 2025 sfruttando al meglio le detrazioni fiscali.

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Cos’è un impianto solare termico e quando conviene installarlo

Un impianto solare termico è un sistema che consente di trasformare l’energia solare in calore per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento ambientale e, in alcuni casi, anche per usi industriali. A differenza del fotovoltaico, che genera energia elettrica, il solare termico lavora esclusivamente sul vettore termico (acqua o fluido termovettore).

L’elemento centrale dell’impianto è il collettore solare termico, installato generalmente sulla copertura dell’edificio, in grado di captare i raggi solari e trasferire il calore a un accumulatore (bollitore), che a sua volta alimenta il circuito idrico o termico dell’abitazione.

Esistono diversi tipi di collettori:

  • Piani vetrati, ideali per climi temperati e per usi domestici;
  • A tubi sottovuoto, più efficienti in inverno o in zone poco soleggiate;
  • Sistemi termodinamici a concentrazione, meno diffusi ma indicati per applicazioni ad alta temperatura.

L’installazione di un impianto solare termico è particolarmente conveniente nei seguenti casi:

  • edifici con elevato consumo di acqua calda sanitaria (famiglie numerose, strutture ricettive, palestre);
  • zone geografiche con buona esposizione solare annuale;
  • edifici già dotati di impianti di riscaldamento a bassa temperatura (es. a pavimento), compatibili con il solare termico;
  • situazioni in cui si voglia abbinare l’intervento ad altri lavori di efficientamento energetico (es. caldaie, coibentazioni).

L’efficienza dell’impianto dipende da numerosi fattori, tra cui l’orientamento, l’inclinazione del pannello, la qualità dei componenti e il volume dell’accumulo. In un’abitazione monofamiliare, un impianto ben dimensionato può coprire fino al 60-70% del fabbisogno annuo di acqua calda.

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Requisiti tecnici per accedere alla detrazione del 65%

L’installazione di un impianto solare termico è agevolabile fiscalmente attraverso l’Ecobonus 2025 con una detrazione del 65% delle spese sostenute, fino a un massimo di 60.000 euro per unità immobiliare. Tuttavia, per accedere al beneficio, è necessario che l’impianto e l’intervento rispettino precisi requisiti tecnici, così come definiti dalla normativa e dai decreti attuativi del Ministero della Transizione Ecologica.

Condizioni principali per l’accesso all’Ecobonus:

  1. L’impianto deve essere installato su un edificio esistente. Sono esclusi dall’agevolazione gli interventi realizzati su nuove costruzioni. L’edificio deve risultare accatastato (o con richiesta in corso) e in regola con il pagamento dei tributi.
  2. Il sistema solare deve essere conforme alle norme UNI-EN. I collettori solari devono essere certificati secondo la UNI EN 12975 (ora sostituita dalla UNI EN ISO 9806) o, in caso di sistemi prefabbricati, secondo la UNI EN 12976. In alternativa, sono validi i collettori dotati di marchio Solar Keymark, riconosciuto a livello europeo.
  3. Deve essere garantito un certo rendimento minimo. Il rendimento dell’impianto, espresso come rapporto tra energia utile prodotta e superficie captante, deve rientrare nei limiti indicati dal decreto 6 agosto 2020, Allegato E. I valori variano in base alla tecnologia adottata.
  4. L’impianto deve essere dotato di un sistema di regolazione della temperatura. È richiesto un sistema di regolazione automatica o semi-automatica che eviti il surriscaldamento del fluido o l’inutilizzo dell’energia prodotta.
  5. Durabilità garantita dei componenti. I pannelli devono avere una garanzia di almeno 5 anni, e le pompe, valvole e altri componenti elettronici almeno 2 anni.
  6. Intervento realizzato da imprese abilitate. L’installazione deve essere eseguita da ditte in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/2008 per impianti termici, con rilascio di dichiarazione di conformità.
  7. Redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE), se richiesto. L’APE è obbligatorio solo se l’intervento modifica la classe energetica dell’edificio o è inserito in un intervento di riqualificazione più ampio.

Infine, deve essere trasmessa all’ENEA, entro 90 giorni dalla data di fine lavori o collaudo, la scheda informativa dell’intervento, a cura dell’utente o del tecnico incaricato.

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Spese ammissibili, limiti e modalità di pagamento

Per poter beneficiare della detrazione del 65% prevista per l’installazione di pannelli solari termici, è fondamentale sostenere spese riconosciute come agevolabili e rispettare scrupolosamente le modalità di pagamento previste dalla normativa.

Spese ammissibili alla detrazione

Secondo le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero della Transizione Ecologica, rientrano tra le spese detraibili:

  • Fornitura e posa in opera dei collettori solari e dei bollitori di accumulo;
  • Smontaggio e dismissione di impianti esistenti eventualmente sostituiti;
  • Fornitura e installazione di sistemi di regolazione, pompe di circolazione, centraline, valvole di sicurezza, miscelatori, tubazioni e raccordi;
  • Coibentazione dei circuiti idraulici esterni (tubi solari) e delle strutture di supporto;
  • Opere murarie e idrauliche accessorie necessarie all’installazione e integrazione dell’impianto;
  • Spese professionali per progettazione, direzione lavori, collaudo, asseverazione e certificazione energetica (APE, ove richiesto);
  • IVA, imposta di bollo e diritti per eventuali titoli edilizi;
  • Spese per la redazione e invio della pratica ENEA.

Tutte le spese devono essere riferite a interventi eseguiti su edifici esistenti e documentate in modo completo e coerente.

Limiti di detrazione

L’importo massimo detraibile per l’installazione di impianti solari termici è di 60.000 euro per unità immobiliare, corrispondente a una spesa effettiva massima agevolabile di circa 92.307 euro (con aliquota al 65%).

Il limite è da intendersi per ciascun edificio, quindi in caso di condomini, ogni singolo appartamento può beneficiare del tetto autonomamente, se l’intervento riguarda una porzione privata. Nel caso di interventi su parti comuni, il limite si riferisce all’intero impianto e la detrazione viene ripartita tra i condomini.

Modalità di pagamento

Per poter usufruire della detrazione è obbligatorio effettuare i pagamenti tramite bonifico parlante bancario o postale, che riporti:

  • la causale del versamento con riferimento all’art. 1, comma 347, legge 296/2006;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione;
  • il codice fiscale o la partita IVA del fornitore.

Il bonifico parlante è obbligatorio per le persone fisiche e per i soggetti non titolari di reddito d’impresa. Per le imprese e i professionisti, il pagamento può avvenire anche con modalità diverse (assegno, bonifico ordinario, carta di credito), purché tracciabili.

È essenziale che tutti i documenti fiscali (fatture, bonifici, certificazioni) siano intestati al soggetto che intende fruire della detrazione e siano coerenti tra loro. In caso di più intestatari, è necessario indicare chiaramente la quota di spesa sostenuta da ciascuno.

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Comunicazione ENEA e documentazione da conservare

Per accedere correttamente alla detrazione fiscale del 65% prevista per i pannelli solari termici, non basta sostenere le spese e pagare con bonifico parlante: è necessario anche adempiere a precisi obblighi di comunicazione e conservazione documentale. Questi passaggi sono fondamentali per evitare l’annullamento del beneficio in caso di controlli fiscali.

Comunicazione obbligatoria all’ENEA

Entro 90 giorni dalla data di fine lavori o, se successivo, dalla data del collaudo dell’impianto, il contribuente o il tecnico incaricato deve inviare telematicamente all’ENEA la scheda descrittiva dell’intervento, tramite il portale dedicato.

La scheda contiene:

  • dati del beneficiario e dell’immobile;
  • descrizione dell’intervento;
  • caratteristiche tecniche dei collettori;
  • dati energetici ante e post intervento (se disponibili);
  • attestazioni di conformità.

La trasmissione all’ENEA è un adempimento obbligatorio, che non può essere omesso. In caso di errore o omissione, l’Agenzia delle Entrate può disconoscere la detrazione.

Documentazione da conservare

Il contribuente deve conservare per 10 anni tutta la documentazione tecnica e amministrativa relativa all’intervento, in particolare:

  • Fatture relative ai lavori eseguiti;
  • Bonifici parlanti con i dati obbligatori;
  • Asseverazione del tecnico abilitato, che attesti il rispetto dei requisiti tecnici e dei massimali di costo;
  • Certificazioni dei collettori solari (es. marchio Solar Keymark o certificati UNI EN);
  • Dichiarazione di conformità dell’impianto ai sensi del D.M. 37/2008;
  • Eventuale APE (Attestato di Prestazione Energetica), se richiesto;
  • Copia della scheda inviata all’ENEA con ricevuta di trasmissione;
  • Permessi edilizi o comunicazioni (CILA, SCIA) se previste dalla normativa locale;
  • Documentazione fotografica ante e post intervento (non obbligatoria, ma utile).

Nel caso in cui la detrazione sia fruita da più soggetti (es. comproprietari), la documentazione deve essere intestata correttamente e devono essere indicate le quote di spesa imputate a ciascuno.

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Differenze con il fotovoltaico e compatibilità con altri bonus

Uno degli equivoci più comuni tra i contribuenti riguarda la confusione tra pannelli solari termici e pannelli fotovoltaici. Entrambi sfruttano l’energia solare, ma si basano su principi fisici diversi e accedono a regimi fiscali distinti, disciplinati da normative differenti.

Solare termico vs fotovoltaico: cosa cambia

  • Il solare termico serve a produrre calore: è utilizzato per scaldare l’acqua sanitaria, gli ambienti o entrambi. L’agevolazione rientra nell’Ecobonus 65% (art. 1, comma 347, legge 296/2006) come intervento di riqualificazione energetica.
  • Il fotovoltaico produce energia elettrica, e non può essere agevolato con l’Ecobonus, ma rientra nel Bonus Casa (50%) o, in alcuni casi, nel Superbonus se integrato con altri interventi trainanti.

Dal punto di vista fiscale, il contribuente non può cumulare la stessa spesa tra Ecobonus e Bonus Casa o Superbonus, ma può accedere a più detrazioni su interventi distinti, purché:

  • siano tecnicamente separati;
  • siano documentati autonomamente (fatture, bonifici, asseverazioni);
  • non ricadano sulla stessa voce di spesa.

Compatibilità con altri bonus edilizi

L’installazione di pannelli solari termici non è cumulabile con:

  • il Superbonus 110% o 90%, se si tratta dello stesso intervento agevolato;
  • altri contributi pubblici regionali o statali per le stesse spese (es. conto termico, bandi locali).

È invece compatibile con:

  • il Bonus Ristrutturazioni, se riguarda altri lavori (ad esempio opere murarie di diversa natura);
  • il Bonus Mobili, se si realizza una ristrutturazione edilizia che include l’installazione dell’impianto solare termico e si rispettano le condizioni di legge.

È fondamentale stabilire a monte dei lavori quale incentivo utilizzare, poiché la scelta della detrazione è vincolante e va indicata chiaramente sia nella scheda ENEA che nella dichiarazione dei redditi.