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Ascensore in condominio: edilizia libera? Si, ma non sempre

Ascensore in condominio: edilizia libera? Si, ma non sempreAscensore in condominio: edilizia libera? Si, ma non sempre
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Realizzare l’ascensore in un condominio è un intervento edilizio che generalmente non richiede il rilascio del Permesso di costruire perché appartiene all’edilizia libera. A patto però che, nella progettazione e nella costruzione, si rispettino due criteri ben precisi.

Normalmente, quando un lavoro edilizio non richiede autorizzazioni, il Comune non ha il diritto di negare la realizzazione dell’opera. Nel caso che andremo ad analizzare però, il condominio si è visto negare l’installazione dell’ascensore perché il progetto non rispettava i termini di legge.

Approfondiamo il caso.

Ascensore in condominio: cosa dice la legge

Il fatto che un’opera appartenga al regime di edilizia libera infatti, non significa che non esistano comunque delle regole da rispettare per la sua realizzazione.

La normativa che regola i termini per l’installazione di un ascensore la troviamo nel Decreto Ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989 all’art. 8.1.12 lett. C., in cui si esplicano le “prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche”.

Qui leggiamo che le uniche regole da rispettare per poter installare liberamente un ascensore in un condominio sono:

  • Dimensioni minime di 1,20 m di profondità e 0,80 m di larghezza;
  • Porta posizionata sul lato corto con luce netta minima di 0,75 m;
  • Spazio di distribuzione anteriore alla porta della cabina di minimo 1,40 x 1,40 m.

Ma non è finita qui. La legge dice infatti che, nel caso in cui l’edificio sia impossibilitato ad ospitare un ascensore che rispetti le dimensioni minime, è possibile presentare una deroga autorizzativa che illustri le dimensioni valide che il condominio può rispettare per la realizzazione dell’ascensore.

Il caso

Detto ciò, torniamo al caso di cui parlavamo. Un condominio sito a Napoli aveva presentato un ricorso contro il proprio Comune, perché si era visto negare la possibilità di installare un ascensore in condominio.

L’amministrazione condominiale aveva presentato ricorso al TAR Napoli con le seguenti spiegazioni:

  • L’ascensore sarebbe servito per garantire migliore agibilità e vivibilità agli abitanti del condominio e per fornire maggiore funzionalità all’edificio;
  • Per la richiesta delle autorizzazioni e per i lavori di installazione, era stato incaricato un tecnico professionista abilitato;
  • Il tecnico suddetto, per via dell’impossibilità del condominio di ospitare un ascensore delle dimensioni richieste dalla legge in vigore, aveva presentato la SCIA per opere di manutenzione straordinaria, al fine di realizzare un ascensore di dimensioni ridotte rispetto a quelle convenzionali.

La decisione del TAR

Il TAR Napoli però, con la sentenza n. 4025/2019, ha dovuto dare ragione al Comune, ritenendo la SCIA presentata dal condominio del tutto inefficiente e invalida. Il ricorso è stato respinto sulla base di due criteri:

  • Dimensioni minime per la progettazione non rispettate;
  • Mancanza della deroga necessaria per l’accettazione di un ascensore di dimensioni ridotte rispetto a quelle disposte dalla legge.

Per poter installare un ascensore in condominio che abbia dimensioni ridotte rispetto a quelle convenzionali infatti, la legge ci dice che non serve la SCIA. È necessario invece presentare una deroga rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, che autorizza appunto la realizzazione di “ascensore in deroga in edificio esistente”.

Il TAR ha quindi respinto il ricorso perché assenti gli unici due criteri necessari per l’installazione di un ascensore in condominio:

  • Il rispetto delle dimensioni minime;
  • La presenza della deroga autorizzativa in caso di dimensioni ridotte.

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TAGS: ascensore, comune, condominio, decreto ministeriale, edilizia libera, napoli, scia

Autore: Redazione Online

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