Un errore formale nella comunicazione dello sconto in fattura può compromettere l’utilizzo del Superbonus, se non corretto entro i termini previsti. L’Agenzia chiarisce limiti e vincoli attuali.

Negli ultimi anni, l’utilizzo delle agevolazioni fiscali legate all’edilizia ha registrato un’impennata, in particolare con strumenti come il Superbonus e il Bonus Facciate. Tuttavia, accanto alle opportunità, sono emerse anche numerose incertezze operative, soprattutto in relazione alle modalità di fruizione delle detrazioni: sconto in fattura, cessione del credito o detrazione diretta?
Un recente interpello pubblicato su FiscoOggi (Risposta n. 295/2025) affronta proprio uno di questi casi, relativo a un errore materiale nella compilazione della comunicazione per lo sconto in fattura.
A scrivere all’Agenzia delle Entrate è una società edile che espone il seguente quesito:
«Se l’errore commesso dall’intermediario comporti la preclusione della fruizione del credito (mediante compensazione oppure ulteriore cessione secondo le disposizioni di cui all’art. 121) da parte della società istante, ovvero possa essere qualificato come ‘formale’, alla luce del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, e dell’assenza di effetti distorsivi. Nel caso in cui si ritenga possibile optare per lo sconto in fattura, quali modalità utilizzare per procedere alla regolarizzazione?»
L’Agenzia, nella sua risposta, chiarisce alcuni aspetti fondamentali che ogni professionista del settore e ogni impresa edile dovrebbero conoscere. Ma cosa succede quando si sbaglia a barrare una casella nella comunicazione? E quando un credito è già stato accettato, può ancora essere rettificato?
Continua a leggere per scoprire cosa ha stabilito l’Agenzia delle Entrate e quali implicazioni pratiche ha questo caso per il mondo dell’edilizia.
Sommario
Nel caso in esame, la società edile aveva effettuato interventi agevolabili sia con il Superbonus (art. 119 del D.L. n. 34/2020) sia con il Bonus Facciate (art. 1 L. n. 160/2019), applicando lo sconto in fattura su tutte le fatture emesse – tre nel dicembre 2023 e due nel dicembre 2024. Tuttavia, nella comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate da parte dell’intermediario del condominio, è stata erroneamente selezionata l’opzione “cessione del credito” anziché quella corretta dello “sconto in fattura”.
La società, accortasi dell’errore, ha già accettato nel proprio cassetto fiscale il credito relativo alle fatture 2023 (utilizzandolo parzialmente in compensazione nel 2024), mentre non ha ancora accettato quello relativo al 2024, proprio in virtù del problema.
Secondo l’istante, l’errore commesso è di natura meramente formale, in quanto:
A supporto della propria posizione, l’impresa richiama la risposta n. 590/2020 dell’Agenzia, in cui era stato ammesso che errori nella comunicazione dell’opzione (sconto/cessione) possono essere corretti, purché prima dell’utilizzo del credito da parte del fornitore.
Alla luce di ciò, la società chiede di poter:
Nella risposta n. 295/2025, l’Agenzia delle Entrate prende atto della situazione descritta, ma esclude la possibilità di correggere l’errore in maniera semplice, come auspicato dalla società istante. La motivazione principale risiede nel fatto che, in base al quadro normativo attuale, non è più possibile inviare una nuova comunicazione per modificare l’opzione una volta scaduti i termini di legge, fissati al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui è stata sostenuta la spesa.
L’Agenzia chiarisce che, nonostante l’intento dei contraenti fosse chiaramente quello di applicare lo sconto in fattura (come si evince dalle fatture e dagli accordi civilistici), ciò non consente di superare l’errore formale commesso nella comunicazione, poiché:
Inoltre, la scelta tra sconto in fattura e cessione del credito è considerata alternativa e vincolante, con effetti concreti anche sul regime di circolazione del credito: lo sconto consente una prima cessione a soggetti non qualificati, la cessione del credito no. Di conseguenza, non è possibile ritenere valida l’opzione per lo sconto in fattura solo sulla base dell’intento contrattuale o della dicitura inserita in fattura.
Advertisement - PubblicitàLa risposta dell’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo netto che non è possibile modificare l’opzione comunicata se:
Non rilevano, ai fini fiscali, né gli accordi tra le parti né l’indicazione dello sconto in fattura nelle fatture stesse, se questi elementi non trovano corrispondenza nella comunicazione telematica inviata all’Agenzia.
L’errore, pur se apparentemente formale, assume rilievo sostanziale quando incide su elementi chiave della detrazione, come nel caso dell’opzione tra sconto e cessione. Anche la remissione in bonis, spesso usata in passato per sanare comunicazioni tardive o sbagliate, non è più ammessa per queste casistiche specifiche.
L’unica possibilità rimasta alla società è quella di utilizzare il credito secondo le regole previste per la cessione, ovvero solo verso soggetti qualificati, ma non potrà godere dei benefici dello sconto in fattura, come la possibilità di cedere il credito a chiunque e la fruizione in 5 rate anziché 10.
Un caso che rappresenta un chiaro monito per tutti gli operatori del settore: precisione e rispetto delle scadenze sono fondamentali, perché una semplice casella barrata in modo errato può compromettere interamente l’efficacia di un incentivo fiscale.
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