Nel settore degli appalti pubblici e privati la regolarità fiscale delle imprese è un requisito fondamentale per poter lavorare con i committenti. Tra gli strumenti introdotti dal legislatore per garantire questa affidabilità c’è il Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF), una certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate che dimostra il rispetto di specifici requisiti tributari.

Ma cosa succede quando un’impresa ha effettuato versamenti a seguito di avvisi bonari? Possono essere conteggiati tra i pagamenti utili per ottenere il DURF?

È proprio questo il dubbio posto da un contribuente all’Agenzia delle Entrate e chiarito con la risposta n. 63 del 2026. Vediamo cosa dice la normativa e qual è l’interpretazione ufficiale dell’Amministrazione finanziaria.

La domanda del lettore: il dubbio sui versamenti da avvisi bonari

Il chiarimento nasce da un interpello presentato da una società che opera nel settore degli appalti e subappalti, la quale ha evidenziato la necessità di ottenere il Documento unico di regolarità fiscale (DURF) per poter lavorare con committenti pubblici e privati.

Come noto, l’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997 stabilisce che, per ottenere questa certificazione, l’impresa deve dimostrare di aver effettuato negli ultimi tre anni versamenti registrati nel conto fiscale per un importo almeno pari al 10% dei ricavi o compensi dichiarati.

Nel caso specifico, la società ha spiegato di aver effettuato nel triennio diversi tipi di pagamenti:

  • versamenti fiscali ordinari (IVA, ritenute, imposte dirette e contributi);
  • pagamenti tramite ravvedimento operoso;
  • versamenti effettuati dopo aver ricevuto avvisi bonari derivanti dai controlli automatici delle dichiarazioni.

Proprio su quest’ultimo punto nasce il dubbio interpretativo. L’azienda chiede infatti se i pagamenti effettuati tramite modello F24 per definire le comunicazioni di irregolarità previste dagli articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972 possano essere considerati nel calcolo dei versamenti utili per verificare il requisito del 10% richiesto per il DURF.

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Il quadro normativo: quando scatta l’esonero dagli obblighi negli appalti

Prima di arrivare alla risposta dell’Agenzia delle Entrate, è utile ricordare il contesto normativo in cui si inserisce la questione.

L’articolo 17-bis del D.Lgs. 241/1997, introdotto dal decreto-legge n. 124 del 2019, ha previsto una serie di obblighi specifici nei contratti di appalto, subappalto e affidamento di opere o servizi caratterizzati da un forte utilizzo di manodopera.

In particolare, quando il valore complessivo dell’appalto supera 200.000 euro annui, i committenti devono richiedere alle imprese appaltatrici e subappaltatrici la documentazione relativa ai versamenti delle ritenute fiscali trattenute ai lavoratori impiegati nell’esecuzione dei lavori o dei servizi.

Tuttavia, la normativa prevede un’importante deroga a questi obblighi. Le imprese possono infatti essere esonerate se dimostrano un elevato livello di affidabilità fiscale attraverso la certificazione rilasciata dall’Agenzia delle Entrate, cioè il DURF fiscale.

Per ottenere questa certificazione devono essere soddisfatti alcuni requisiti fondamentali, tra cui:

  • l’impresa deve essere attiva da almeno tre anni;
  • deve essere in regola con gli obblighi dichiarativi;
  • deve aver effettuato nel triennio versamenti registrati nel conto fiscale pari almeno al 10% dei ricavi o compensi dichiarati;
  • non devono risultare debiti fiscali o contributivi superiori a 50.000 euro affidati alla riscossione e scaduti.

Proprio il requisito relativo ai versamenti fiscali effettuati nel triennio è quello che ha generato il dubbio interpretativo sollevato dal contribuente nell’interpello.

La risposta dell’agenzia delle entrate: sì ai versamenti da avvisi bonari

Nella risposta n. 63 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito il dubbio interpretativo posto dalla società, fornendo un’indicazione importante per le imprese che operano nel settore degli appalti.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, nel calcolo dei versamenti registrati nel conto fiscale utili a verificare il requisito del 10% dei ricavi o compensi dichiarati possono essere inclusi anche i pagamenti effettuati per definire le comunicazioni di irregolarità, cioè i cosiddetti avvisi bonari.

Si tratta, in particolare, dei versamenti effettuati tramite modello F24 a seguito dei controlli automatizzati sulle dichiarazioni fiscali previsti:

  • dall’articolo 36-bis del DPR 600/1973 per le imposte sui redditi;
  • dall’articolo 54-bis del DPR 633/1972 per l’IVA.

L’Agenzia precisa che questi pagamenti possono essere considerati nel computo della soglia del 10% perché rappresentano comunque adempimenti fiscali effettuati dal contribuente e dimostrano la volontà dell’impresa di regolarizzare la propria posizione tributaria.

Di conseguenza, se i versamenti derivanti dagli avvisi bonari vengono effettuati nel periodo di riferimento del triennio fiscale, possono contribuire al raggiungimento del requisito necessario per ottenere il DURF.