L’Agenzia delle Entrate chiarisce che i crediti da bonus edilizi possono essere trasferiti tramite conferimento d’azienda, ma con limiti alle cessioni future e adempimenti assimilabili a una cessione ordinaria.

Nel panorama complesso e in continua evoluzione delle agevolazioni fiscali legate all’edilizia, i cosiddetti “bonus edilizi” hanno rappresentato negli ultimi anni una leva fondamentale per incentivare gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione degli immobili. Tra le opzioni a disposizione dei contribuenti, lo sconto in fattura si è distinto come uno strumento efficace per ottenere benefici immediati. Tuttavia, l’interpretazione delle norme che regolano il trasferimento dei relativi crediti d’imposta, soprattutto in caso di operazioni societarie straordinarie, continua a sollevare dubbi applicativi.
A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha recentemente pubblicato la Risposta n. 281 del 2025 a un’istanza di interpello presentata da un contribuente titolare di impresa individuale, che intende trasformare la propria attività in una società a responsabilità limitata attraverso il conferimento dell’unica azienda posseduta.
La questione posta riguarda la possibilità di trasferire i crediti d’imposta maturati grazie allo sconto in fattura alla nuova società e le relative modalità operative.
Cosa succede ai crediti fiscali se l’impresa viene conferita in una nuova società? È possibile trasferire questi benefici alla nuova realtà giuridica? E soprattutto, quali sono i limiti e gli obblighi previsti?
Scopriamolo insieme.
Sommario
L’istanza di interpello è stata presentata ai sensi dell’articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212 dal titolare dell’impresa individuale “ALFA”, operante nel settore dell’edilizia. L’Istante riferisce che, nell’ambito della propria attività, ha eseguito interventi che hanno permesso ai suoi committenti di beneficiare delle detrazioni fiscali previste dall’articolo 121 del Decreto-Legge 34/2020, convertito nella Legge 77/2020.
In particolare, alcuni clienti hanno optato per il cosiddetto sconto in fattura, a seguito del quale l’imprenditore ha maturato crediti d’imposta corrispondenti alle detrazioni spettanti.
Leggi anche: Sconto in fattura: i crediti possono ancora essere ceduti? Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Alla data dell’istanza, risultano crediti non ancora utilizzati in compensazione, riconducibili a diverse tipologie di interventi edilizi (Superbonus, Ecobonus, recupero patrimonio edilizio, impianti fotovoltaici), con l’intenzione da parte dell’Istante di utilizzarli entro il 2033.
Il contribuente espone l’intenzione di trasformare la propria ditta individuale in una società a responsabilità limitata mediante conferimento dell’unica azienda, mantenendo la medesima attività e con l’unica partecipazione dell’ex imprenditore nella nuova società.
Da qui nascono due quesiti fondamentali:
L’Istante ritiene che si tratti di una semplice operazione di riorganizzazione societaria senza variazioni sostanziali, e richiama precedenti dell’Agenzia delle Entrate (interpelli n. 143/2020 e n. 218/2023) dove si era riconosciuta la possibilità di trasferimento dei crediti in casi simili.
Advertisement - PubblicitàL’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 281/2025, ha innanzitutto chiarito che il parere fornito si basa esclusivamente sulle informazioni dichiarate dall’Istante, e che restano impregiudicati i poteri di controllo dell’Amministrazione finanziaria in merito alla spettanza e all’ammontare effettivo dei crediti.
Entrando nel merito, l’Agenzia ha confermato che i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione dello sconto in fattura possono essere trasferiti alla società di nuova costituzione unitamente al conferimento dell’azienda a cui sono legati, anche nel caso in cui il conferente sia un imprenditore individuale che intenda proseguire la stessa attività in forma societaria.
Tuttavia, questo trasferimento non è neutro ai fini della disciplina delle cessioni prevista dall’articolo 121 del Decreto-Legge 34/2020. La norma, infatti, consente un numero limitato di cessioni “libere” dei crediti d’imposta, e il conferimento dell’azienda viene considerato a tutti gli effetti una di queste cessioni. Di conseguenza:
In altre parole, il trasferimento è consentito, ma non è “neutro” dal punto di vista giuridico e fiscale, poiché impatta sulla tracciabilità e trasferibilità successiva dei crediti edilizi.
Advertisement - PubblicitàAlla seconda domanda posta dall’Istante – ovvero se per l’utilizzo dei crediti da parte della società conferitaria valga la procedura semplificata prevista nel principio di diritto n. 4/2024 – l’Agenzia delle Entrate ha dato una risposta negativa.
Il contribuente aveva proposto di seguire lo stesso meccanismo previsto in caso di fusioni o scissioni societarie, dove nel modello F24 si inserisce il codice fiscale della società beneficiaria (nel campo “Contribuente”) e quello della società originaria (nel campo “Coobbligato”), utilizzando il codice identificativo “62 – soggetto diverso dal fruitore del credito”.
Tuttavia, l’Agenzia ha precisato che tale modalità si applica solo alle operazioni straordinarie che comportano una successione universale di diritti e obblighi, come appunto fusioni e scissioni. Il conferimento d’azienda, invece, non genera alcuna successione universale, in quanto non comporta il trasferimento automatico di tutti i diritti fiscali del soggetto conferente.
Pertanto, nel caso in esame, non è possibile applicare la procedura semplificata del principio di diritto n. 4/2024. La società conferitaria potrà utilizzare i crediti d’imposta ricevuti in conferimento, ma dovrà rispettare le stesse formalità previste per una cessione di credito ordinaria. In sostanza, il trasferimento viene trattato – anche ai fini operativi – come una vera e propria cessione soggetta a vincoli e limiti normativi.
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