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Imprese Edili, riduzione contributiva 2022: come fare, cosa sapere

Imprese Edili, riduzione contributiva 2022: come fare, cosa sapereImprese Edili, riduzione contributiva 2022: come fare, cosa sapere
Ultimo Aggiornamento:

Con la Circolare n. 123 del 28 Ottobre 2022, l’INPS annuncia la conferma della riduzione contributiva a favore delle imprese edili per l’anno 2022.

Il documento definisce inoltre le indicazioni operative da seguire per accedere al regime agevolato, con specifico riferimento al settore dell’edilizia.

Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla riduzione dei contributi per l’anno 2022 a favore delle imprese edili.

Imprese Edili, riduzione contributiva: quanto spetta, per quali operai

La possibilità per le imprese edili di usufruire di una riduzione sul pagamento dei contributi relativi agli operai assunti a tempo pieno, è stata introdotta per la prima volta dal decreto-legge n. 244 del 23 giugno 1995 all’art. 29, comma 2.

Con la Circolare, l’INPS fa sapere appunto che il decreto del 5 Settembre 2022 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze (pubblicato il 12 ottobre e scaricabile qui), ha confermato la riduzione contributiva a favore delle imprese edili per l’anno 2022.

La riduzione contributiva concessa alle imprese edili per l’anno 2022 è stabilita nella misura dell’11,50% e può essere richiesta esclusivamente in riferimento agli operai assunti per minimo 40 ore a settimana, ovvero a tempo pieno.

Non è ammessa la riduzione sul pagamento dei contributi riferibili ai lavoratori a tempo parziale.

Settori Industria e Artigianato: codici ATECO e Codici Contributivi

Per i periodi di paga che vanno da gennaio 2022 a dicembre 2022, l’agevolazione spetta alle imprese edili con codici ATECO da 41.20.00 a 43.99.09 che, in base al Manuale di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, sono classificati:

  1. Nel settore industria, con uno dei seguenti CSC (Codici Statistici Contributivi):
    • 11301: “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, “Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.”, “Realizzazione di coperture”;
    • 11302: “Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali”;
    • 11303: “Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane”, “Costruzione di ponti e gallerie”, “Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi”, “Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni”, “Costruzione di opere idrauliche”, “Trivellazioni e perforazioni”, “Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.”;
    • 11304: “Intonacatura e stuccatura”, “Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate”, “Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili”, “Rivestimento di pavimenti e di muri”, “Tinteggiatura e posa in opera di vetri”, “Attività non specializzate di lavori edili (muratori)”, “Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.”, “Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici”;
    • 11305: “Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture”, “Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno”.
  1. Nel settore artigianato, con uno dei seguenti Codici statistici contributivi:
    • 41301: “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali”, “Altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile n.c.a.”, “Realizzazione di coperture”;
    • 41302: “Costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali”, “Creazione, sistemazione e manutenzione delle aree verdi, pubbliche e private”;
    • 41303: “Costruzione di linee ferroviarie e metropolitane”, “Costruzione di ponti e gallerie”, “Costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi”, “Costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni”, “Costruzione di opere idrauliche”, “Trivellazioni e perforazioni”, “Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.”;
    • 41304: “Intonacatura e stuccatura”, “Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate”, “Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili”, “Rivestimento di pavimenti e di muri”, “Tinteggiatura e posa in opera di vetri”, “Attività non specializzate di lavori edili (muratori)”, “Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.”, “Pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici”;
    • 41305: “Demolizione o smantellamento di edifici e di altre strutture”, “Preparazione del cantiere edile e sistemazione del terreno”.

Si fa presente che i codici ATECO da 43.21.01 a 43.29.09 e i Codici contributivi 11306, 11307, 11308, 41306, 41307, 41308, riguardanti le opere di installazione di impianti elettrici, idraulici o lavori simili, non sono da considerarsi come “attività” in senso stretto. Per questo motivo sono escluse dalla possibilità di usufruire della riduzione contributiva in oggetto.

Imprese edili: ulteriori requisiti per la riduzione contributiva

Gli imprenditori edili che, in base ai codici ATECO e alla classificazione CSC vista sopra, hanno diritto ad accedere alla riduzione contributiva, per poterne usufruire dovranno rispettare i seguenti ulteriori requisiti:

  1. Essere in possesso dei requisiti di regolarità contributiva, da attestare mediante DURC;
  2. Essere in regola con la retribuzione imponibile minima da assumere come base per il calcolo dei contributi, ai sensi dell’art. 1, comma 1 del DL n. 338 del 9 ottobre 1989;
  3. Non avere riportato, nel corso dei 5 anni che precedono la richiesta, condanne passate in giudicato per violazione delle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

La riduzione contributiva non spetta per gli operai per i quali sono già previste altre tipologie di agevolazione contributiva che non ammettono il cumulo con altre forme di riduzione contributiva.

L’agevolazione non spetta inoltre in riferimento ai lavoratori per i quali si è scelto di applicare il meccanismo dei contratti di solidarietà, ovvero la riduzione collettiva dell’orario di lavoro per tutti o parte dei dipendenti, al fine di evitare di dover licenziare alcuni specifici membri del personale.

In questi casi, la retribuzione mancante per via della riduzione dell’orario di lavoro viene comunque pagata ai dipendenti mediante un trattamento in capo all’INPS.

Ebbene, per la parte di personale alla quale si applica il meccanismo del contratto di solidarietà, non sarà possibile usufruire della riduzione contributiva. L’imprenditore potrà comunque beneficiarne per gli operai a tempo pieno che non sono interessati dalla riduzione di orario.

Riduzione contributiva imprese edili: come inviare la richiesta

Le imprese edili che intendono fare richiesta di accesso alla riduzione contributiva per l’anno 2022 potranno farlo esclusivamente per via telematica mediante il sito dell’INPS, entro la data ultima del 15 febbraio 2023.

La richiesta si compone appunto di un modulo, cosiddetto “Rid-Edil”, da compilare online. Per trovarlo basterà accedere alla propria Area Riservata, selezionare il servizio “Cassetto previdenziale del contribuente”, dopodiché scegliere l’opzione “Comunicazioni on-line” e infine cliccare su “Invio nuova comunicazione”.

Tra i moduli disponibili si dovrà scegliere il Rid-Edil, dopodiché compilarlo e procedere alla sua trasmissione seguendo le istruzioni che saranno date dal sistema.

Tutte le richieste presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato, e l’esito potrà essere visualizzato già il giorno successivo all’invio, sempre accedendo al Cassetto previdenziale.

In caso di esito positivo, alla posizione contributiva interessata sarà assegnato il codice di autorizzazione “7N”, valido per il periodo da ottobre 2022 a gennaio 2023.

In ogni caso, lo sgravio si riferirà al periodo di retribuzione che va da gennaio 2022 a Dicembre 2022.

Riduzione contributiva mediante flussi Uniemens: ecco come

Le imprese edili autorizzate ad accedere alla riduzione contributiva potranno beneficiarne dichiarando lo sgravio nel flusso Uniemens, ovvero la denuncia obbligatoria che i datori di lavoro inviano mensilmente all’INPS.

Nello specifico, le modalità di utilizzo sono le seguenti:

  • Il beneficio spettante potrà essere esposto a partire dal mese di competenza ottobre 2022. Alla sezione “DatiRetributivi”, nell’elemento “AltreACredito”, dovrà essere inserito il codice causale L206;
  • Per il recupero degli arretrati relativi all’anno 2022, alla sezione “DenunciaAziendale”, nell’elemento “AltrePartiteACredito”, si dovrà inserire il codice causale L207.

Il beneficio potrà essere richiesto mediante le denunce Uniemens fino al mese di competenza gennaio 2023.

Recupero sgravio matricole sospese o cessate: come fare

Per i datori di lavoro interessati a recuperare lo sgravio riferibile a matricole sospese o cessate, in riferimento ai mesi che precedono la sospensione o la cessazione, sarà possibile farlo inviando un’istanza all’INPS mediante la funzionalità “Contatti” presente all’interno del Cassetto previdenziale del contribuente.

All’istanza dovrà allegare una dichiarazione simile a quella presente nell’Allegato 2 della Circolare del 28 ottobre 2022 (scaricabile qui tra gli Allegati a destra).

Qualora l’istituto competente dovesse riconoscere la spettanza del beneficio, attribuirà il codice 7N in riferimento all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.

In riferimento alle matricole sospese o cessate, per le regolarizzazioni contributive i datori di lavoro dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (UniEmens/vig).

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TAGS: inps, riduzione contributi, riduzione contributiva

Autore: Redazione Online

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