I crediti edilizi generati tramite sconto in fattura possono ancora essere ceduti, purché già maturati e non compensati, nonostante le nuove limitazioni introdotte dal decreto-legge n. 39/2024.
Negli ultimi anni, il meccanismo della cessione del credito e dello sconto in fattura ha rappresentato un’opportunità importante per cittadini, imprese e professionisti nel settore dell’edilizia, consentendo di monetizzare subito le agevolazioni fiscali previste per gli interventi edilizi. Tuttavia, il quadro normativo è cambiato profondamente, soprattutto a partire dal 29 maggio 2024, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 39/2024.
Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate – la n. 240/2025 – affronta un caso pratico particolarmente rilevante per imprese e professionisti che operano nel settore: può un’impresa edile cedere un credito d’imposta già maturato mediante sconto in fattura a un professionista, in pagamento di una prestazione ricevuta?
Quali sono i limiti imposti dalle nuove norme? E cosa succede ai crediti già presenti nel cassetto fiscale?
Scopriamolo nel dettaglio.
Advertisement - PubblicitàLa questione nasce dall’interpello presentato da uno studio associato che svolge attività di consulenza del lavoro. Lo studio, infatti, ha ricevuto una proposta particolare da una società di costruzioni edili cliente: ricevere il pagamento delle proprie prestazioni professionali non in denaro, ma tramite la cessione di crediti d’imposta già maturati attraverso il meccanismo dello sconto in fattura, previsto dall’art. 121, comma 1, lettera a) del D.L. 34/2020.
Questa la domanda formulata all’Agenzia delle Entrate:
«Dal 29/05/2024 ai beneficiari delle detrazioni fiscali per interventi edilizi non è più consentito optare per la cessione del credito in relazione alle rate di detrazione non ancora fruite. Chiediamo se tale blocco opera anche per le cessioni operate da aziende edili che hanno maturato il credito con il meccanismo dello “sconto in fattura”, e di conseguenza già presente nella piattaforma “cessione crediti” del cassetto fiscale (per cui la cessione avverrebbe tramite semplice opzione in tale piattaforma)».
Secondo l’interpretazione dello studio istante, questo blocco non dovrebbe applicarsi a tali crediti già presenti nel cassetto fiscale, proprio perché derivanti da uno sconto in fattura già esercitato.
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Advertisement - PubblicitàCon la risposta n. 240/2025, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito in modo puntuale gli effetti delle nuove disposizioni introdotte con la legge di conversione del decreto-legge n. 39/2024, entrata in vigore il 29 maggio 2024. In particolare, viene analizzato l’impatto del comma 7 dell’articolo 4-bis, che introduce il divieto di esercitare l’opzione per la cessione del credito relativamente alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni fiscali previste per interventi edilizi ai sensi dell’art. 121, comma 2, del decreto “Rilancio” (D.L. 34/2020).
Secondo quanto evidenziato dall’Agenzia, il divieto riguarda esclusivamente i “soggetti che sostengono le spese”, cioè i beneficiari originari delle detrazioni. Non vi è invece alcun espresso riferimento o limitazione nei confronti dei cessionari del credito, ovvero coloro che hanno già acquisito i crediti fiscali tramite sconto in fattura o altre modalità e che intendano effettuare una ulteriore cessione.
In sostanza, come confermato anche nel corso dell’evento “Telefisco 2024”, organizzato il 19 settembre 2024, i crediti d’imposta già presenti nel cassetto fiscale dei soggetti diversi dai beneficiari originari restano liberamente cedibili, nel rispetto delle condizioni previste dall’articolo 121 del D.L. 34/2020.
Rientrano tra queste condizioni, ad esempio, i limiti alle cessioni successive (massimo tre), valide solo se effettuate a favore di banche, intermediari finanziari autorizzati, assicurazioni o soggetti qualificati.
Nel caso specifico oggetto dell’interpello, quindi, la società di costruzioni potrà regolarmente cedere al consulente del lavoro i crediti già maturati tramite sconto in fattura, purché non ancora utilizzati in compensazione. Tali crediti, ricevuti a fronte di prestazioni professionali, costituiranno reddito imponibile per il professionista e saranno tassati secondo le regole ordinarie dell’attività libero-professionale (ai sensi dell’art. 54 del TUIR).
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