La detrazione del 19% per le polizze calamità spetta al contraente della polizza, anche se non proprietario dell’immobile, purché i pagamenti siano effettuati con strumenti tracciabili.
Proteggere la propria abitazione con una polizza assicurativa contro eventi calamitosi è oggi una scelta fondamentale, non solo per tutelarsi da possibili danni economici ma anche per garantire maggiore sicurezza al nucleo familiare. Negli ultimi anni, infatti, i fenomeni naturali come alluvioni, terremoti e frane hanno reso evidente l’importanza di uno strumento che possa ridurre l’impatto finanziario di simili emergenze.
Oltre al valore della copertura assicurativa, per i contribuenti diventa essenziale conoscere anche i benefici fiscali collegati a questo tipo di spese: la normativa vigente prevede la possibilità di detrarre una parte dei premi versati. Tuttavia, nella pratica sorgono spesso dubbi interpretativi: uno dei più frequenti riguarda proprio l’intestazione della polizza.
Se il contratto è stipulato da una persona diversa dal proprietario dell’immobile, chi ha diritto alla detrazione? E in quali condizioni l’agevolazione può essere effettivamente richiesta?
Advertisement - PubblicitàIl quesito posto a FiscoOggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, nasce da una situazione molto concreta. Un lettore ha infatti chiesto:
“Se la polizza assicurativa sull’abitazione è intestata a persona diversa dal proprietario la detrazione spetta comunque?”
Un interrogativo che riflette un problema reale e piuttosto comune, dato che non sempre chi stipula l’assicurazione coincide con il proprietario dell’immobile.
Ma cosa prevede la normativa in questi casi?
Advertisement - PubblicitàNella sua risposta, l’Agenzia delle Entrate ha richiamato l’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). La norma stabilisce che è possibile detrarre il 19% delle spese sostenute per i premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulati per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze.
La precisazione più importante riguarda il soggetto che può beneficiare della detrazione: l’agevolazione spetta infatti al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile assicurato. Questo perché la detrazione è riferita al bene (l’immobile e la sua protezione) e non alla persona proprietaria. Naturalmente, per poter usufruire del beneficio fiscale, il pagamento deve essere effettuato tramite strumenti tracciabili, come bonifico bancario, postale o altri metodi elettronici.
La precisazione dell’Agenzia delle Entrate ha un impatto significativo nella vita quotidiana dei cittadini.
Pensiamo, ad esempio, al caso di un immobile di famiglia: la casa può essere di proprietà di un genitore, mentre la polizza assicurativa può essere stipulata dal figlio che vi abita stabilmente. In questa situazione, anche se non è proprietario dell’abitazione, il figlio che paga la polizza ha pieno diritto a portare in detrazione la spesa sostenuta.
Lo stesso vale nei casi in cui un coniuge stipuli l’assicurazione su un immobile intestato all’altro, oppure quando una persona stipula la polizza per la seconda casa al mare o in montagna di proprietà di un parente. Ciò che conta, infatti, non è il nome riportato sulla visura catastale, bensì quello indicato come contraente della polizza assicurativa e colui che effettivamente effettua il pagamento tracciabile.
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