I conviventi di fatto possono accedere alle detrazioni fiscali per ristrutturazione se dimostrano la stabile convivenza tramite anagrafe o autocertificazione, anche se l’immobile non è la prima casa.
La normativa italiana sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie continua a generare dubbi tra i contribuenti, soprattutto quando si parla di conviventi non sposati. In un recente quesito posto da un lettore sul sito FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta ufficiale che chiarisce un aspetto importante: può il convivente di fatto usufruire della detrazione per interventi effettuati su un immobile che non è l’abitazione principale della coppia?
Questa domanda tocca un tema molto sentito: quello dei diritti fiscali delle coppie di fatto, spesso trascurati o non ben compresi. Vediamo insieme cosa dice la normativa vigente, quali sono i requisiti da rispettare e cosa ha risposto nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate.
Tu o il tuo compagno state ristrutturando una casa e vi chiedete se potete ottenere il bonus ristrutturazioni anche se non si tratta della prima casa? E se siete solo conviventi, avete gli stessi diritti?
Scopriamolo insieme.
Sommario
Sul portale dell’Agenzia delle Entrate, FiscoOggi, un lettore ha posto il seguente quesito:
“È possibile per il mio compagno convivente fruire della detrazione delle spese di ristrutturazione sull’immobile che non costituisce la nostra abitazione principale?”
La risposta dell’Agenzia è chiara e fa riferimento diretto alle disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nonché alla legge n. 76/2016 che disciplina le unioni civili e le convivenze di fatto.
Il convivente di fatto può usufruire della detrazione sulle spese sostenute per la ristrutturazione, a condizione che:
Per dimostrare la convivenza, la normativa fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” contenuto nel DPR n. 223/1989. Tale stato può essere accertato tramite registri anagrafici oppure mediante autocertificazione, come previsto anche nella risoluzione n. 64/2016 dell’Agenzia delle Entrate.
Questo chiarimento rappresenta una conferma importante: anche chi non è legato da vincolo matrimoniale può accedere al beneficio fiscale, se sussistono le condizioni formali previste dalla normativa vigente.
Advertisement - PubblicitàUno degli elementi fondamentali per poter beneficiare della detrazione fiscale in qualità di convivente di fatto è la dimostrazione della stabile convivenza. Ma cosa significa esattamente? E quali documenti servono per attestare questo rapporto?
La normativa fa riferimento al concetto di famiglia anagrafica, definita all’articolo 4 del DPR n. 223/1989 come:
“l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.”
In pratica, non è necessario essere sposati: basta coabitare stabilmente e risultare registrati all’interno del medesimo stato di famiglia anagrafico. Questo status può essere:
L’Agenzia delle Entrate ha più volte confermato che la registrazione anagrafica o l’autocertificazione sono elementi sufficienti per provare la convivenza stabile, anche in caso di controlli.
Questo aspetto è determinante: senza una convivenza formalmente riconosciuta, non è possibile accedere alla detrazione, anche se le spese di ristrutturazione sono state effettivamente sostenute dal convivente.
Advertisement - PubblicitàPer poter usufruire delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, è fondamentale rispettare i criteri stabiliti dall’articolo 16-bis del TUIR, il riferimento normativo principale in materia. Questo articolo disciplina le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, specificando chi può beneficiarne e a quali condizioni.
In base a questa norma, la detrazione IRPEF del 50% (attualmente in vigore, salvo proroghe o modifiche) è riconosciuta per le spese sostenute in relazione a:
Il beneficio spetta al soggetto che sostiene la spesa, anche se non proprietario dell’immobile, a patto che ne abbia un diritto reale o un titolo che giustifichi l’intervento: in questo caso, la stabile convivenza è considerata titolo sufficiente, equiparando il convivente di fatto ai familiari conviventi.
È inoltre necessario che:
Il convivente che sostiene la spesa potrà quindi inserire la detrazione nel proprio 730 o Modello Redditi, suddividendo l’importo in dieci quote annuali di pari importo.
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Advertisement - PubblicitàAlla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i conviventi di fatto possono legittimamente accedere alla detrazione per le spese di ristrutturazione, anche se non proprietari e anche se l’immobile non è l’abitazione principale della coppia. Tuttavia, è fondamentale seguire correttamente alcuni passaggi per evitare contestazioni da parte del Fisco.
Ecco un breve schema operativo da seguire:
Seguendo questi passaggi, anche i conviventi che ristrutturano un immobile non intestato a loro e non destinato a prima casa, potranno beneficiare pienamente del bonus ristrutturazione.
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