La normativa italiana sulle detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie continua a generare dubbi tra i contribuenti, soprattutto quando si parla di conviventi non sposati. In un recente quesito posto da un lettore sul sito FiscoOggi, l’Agenzia delle Entrate ha fornito una risposta ufficiale che chiarisce un aspetto importante: può il convivente di fatto usufruire della detrazione per interventi effettuati su un immobile che non è l’abitazione principale della coppia?

Questa domanda tocca un tema molto sentito: quello dei diritti fiscali delle coppie di fatto, spesso trascurati o non ben compresi. Vediamo insieme cosa dice la normativa vigente, quali sono i requisiti da rispettare e cosa ha risposto nel dettaglio l’Agenzia delle Entrate.

Tu o il tuo compagno state ristrutturando una casa e vi chiedete se potete ottenere il bonus ristrutturazioni anche se non si tratta della prima casa? E se siete solo conviventi, avete gli stessi diritti?

Scopriamolo insieme.

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La domanda del lettore e il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate

Sul portale dell’Agenzia delle Entrate, FiscoOggi, un lettore ha posto il seguente quesito:

“È possibile per il mio compagno convivente fruire della detrazione delle spese di ristrutturazione sull’immobile che non costituisce la nostra abitazione principale?”

La risposta dell’Agenzia è chiara e fa riferimento diretto alle disposizioni contenute nell’articolo 16-bis del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi), nonché alla legge n. 76/2016 che disciplina le unioni civili e le convivenze di fatto.

Il convivente di fatto può usufruire della detrazione sulle spese sostenute per la ristrutturazione, a condizione che:

  • vi sia una stabile convivenza tra i due soggetti;
  • le spese siano state sostenute effettivamente dal convivente non proprietario o comproprietario dell’immobile;
  • l’immobile in questione sia una delle abitazioni in cui si svolge il rapporto di convivenza, anche se non si tratta dell’abitazione principale della coppia.

Per dimostrare la convivenza, la normativa fa riferimento al concetto di “famiglia anagrafica” contenuto nel DPR n. 223/1989. Tale stato può essere accertato tramite registri anagrafici oppure mediante autocertificazione, come previsto anche nella risoluzione n. 64/2016 dell’Agenzia delle Entrate.

Questo chiarimento rappresenta una conferma importante: anche chi non è legato da vincolo matrimoniale può accedere al beneficio fiscale, se sussistono le condizioni formali previste dalla normativa vigente.

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Famiglia anagrafica e convivenza stabile: cosa significa davvero?

Uno degli elementi fondamentali per poter beneficiare della detrazione fiscale in qualità di convivente di fatto è la dimostrazione della stabile convivenza. Ma cosa significa esattamente? E quali documenti servono per attestare questo rapporto?

La normativa fa riferimento al concetto di famiglia anagrafica, definita all’articolo 4 del DPR n. 223/1989 come:

“l’insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi dimora abituale nello stesso comune.”

In pratica, non è necessario essere sposati: basta coabitare stabilmente e risultare registrati all’interno del medesimo stato di famiglia anagrafico. Questo status può essere:

  • certificato presso l’ufficio anagrafe del Comune di residenza;
  • autocertificato dal contribuente ai sensi del DPR n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione.

L’Agenzia delle Entrate ha più volte confermato che la registrazione anagrafica o l’autocertificazione sono elementi sufficienti per provare la convivenza stabile, anche in caso di controlli.

Questo aspetto è determinante: senza una convivenza formalmente riconosciuta, non è possibile accedere alla detrazione, anche se le spese di ristrutturazione sono state effettivamente sostenute dal convivente.

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I requisiti della detrazione per ristrutturazione secondo l’art. 16-bis del tuir

Per poter usufruire delle detrazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia, è fondamentale rispettare i criteri stabiliti dall’articolo 16-bis del TUIR, il riferimento normativo principale in materia. Questo articolo disciplina le agevolazioni per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, specificando chi può beneficiarne e a quali condizioni.

In base a questa norma, la detrazione IRPEF del 50% (attualmente in vigore, salvo proroghe o modifiche) è riconosciuta per le spese sostenute in relazione a:

  • interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
  • ristrutturazione edilizia di unità immobiliari residenziali e delle relative pertinenze;
  • opere finalizzate al risparmio energetico, all’abbattimento delle barriere architettoniche o alla prevenzione di atti illeciti.

Il beneficio spetta al soggetto che sostiene la spesa, anche se non proprietario dell’immobile, a patto che ne abbia un diritto reale o un titolo che giustifichi l’intervento: in questo caso, la stabile convivenza è considerata titolo sufficiente, equiparando il convivente di fatto ai familiari conviventi.

È inoltre necessario che:

  • le spese siano tracciabili (es. bonifico parlante);
  • siano conservate le fatture e ricevute fiscali;
  • siano rispettate tutte le prescrizioni urbanistiche e autorizzative, se previste.

Il convivente che sostiene la spesa potrà quindi inserire la detrazione nel proprio 730 o Modello Redditi, suddividendo l’importo in dieci quote annuali di pari importo.

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Come ottenere correttamente la detrazione: i passi da seguire per i conviventi

Alla luce di quanto chiarito dall’Agenzia delle Entrate, i conviventi di fatto possono legittimamente accedere alla detrazione per le spese di ristrutturazione, anche se non proprietari e anche se l’immobile non è l’abitazione principale della coppia. Tuttavia, è fondamentale seguire correttamente alcuni passaggi per evitare contestazioni da parte del Fisco.

Ecco un breve schema operativo da seguire:

  1. Verificare la stabile convivenza: assicurarsi che la convivenza sia registrata presso l’anagrafe del Comune o, in alternativa, predisporre una autocertificazione con data certa.
  2. Pagare le spese con mezzi tracciabili: utilizzare il bonifico parlante specificando causale, codice fiscale del beneficiario della detrazione e partita IVA del fornitore.
  3. Intestare le fatture al soggetto che sostiene la spesa: se è il convivente a pagare, le fatture devono essere a suo nome.
  4. Conservare tutta la documentazione: ricevute, fatture, permessi edilizi, comunicazioni all’ASL (se necessarie), autocertificazione di convivenza.
  5. Inserire la detrazione nella dichiarazione dei redditi del convivente che ha sostenuto la spesa, suddividendo l’importo in dieci rate annuali.

Seguendo questi passaggi, anche i conviventi che ristrutturano un immobile non intestato a loro e non destinato a prima casa, potranno beneficiare pienamente del bonus ristrutturazione.