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Bonus energetici: attenzione alla scadenza, cessioni entro il 20 settembre

Il 20 settembre é l’ultimo giorno per effettuare la comunicazione telematica all’Agenzia della cessione dei crediti. Per l’utilizzo in compensazione, invece, c’è tempo fino al 30 settembre

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Ultimo Aggiornamento:

Le scadenze fiscali sono momenti critici per le imprese e i contribuenti italiani. Questo è particolarmente vero quando si tratta di bonus energetici relativi al terzo e quarto trimestre del 2022. Il mancato rispetto di queste scadenze può avere gravi ripercussioni fiscali e amministrative.

In questo articolo, forniremo un’analisi dettagliata delle scadenze imminenti per i crediti d’imposta energia e gas, con un focus particolare sulle date del 20 e del 30 settembre 2022.

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Cessione del Credito: Fino al 20 Settembre per Decidere

Una delle opzioni a disposizione delle imprese è la cessione del credito d’imposta maturato per le spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022. Questa procedura, alternativa all’utilizzo diretto del bonus, è vincolata a specifiche condizioni:

  1. Cessione Integrale: La cessione deve avvenire “per intero”, senza possibilità di successive cessioni, salvo in casi eccezionali a favore di “soggetti qualificati”.
  2. Visto di Conformità: Per le imprese beneficiarie, è richiesta la validazione dei dati attraverso il visto di conformità.
  3. Modalità di Utilizzo: Il bonus ceduto deve essere utilizzato seguendo le stesse modalità previste per il cedente, ossia in compensazione tramite F24.

La comunicazione della cessione del credito deve essere eseguita attraverso i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Questo processo è standardizzato e regolato dal provvedimento del 27 giugno 2023. Nel caso non sia richiesto un visto di conformità, l’onere della comunicazione spetta al beneficiario del credito.

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Remissione in Bonis: seconda chance fino al 30 Settembre

La “remissione in bonis” è un meccanismo che offre ai contribuenti in buona fede una seconda opportunità per accedere ai benefici fiscali. In questo contesto, tale procedura è applicabile per i crediti d’imposta energetica relativi al 3° e 4° trimestre del 2022.

Tuttavia, esistono alcune condizioni:

  • Assenza di procedure di accertamento in corso.
  • Possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa.
  • Invio della comunicazione omessa entro il 30 settembre 2023.
  • Versamento di una sanzione minima di 250 euro tramite modello F24.

Riepilogo scadenze:

  • 20 settembre 2023: termine ultimo per comunicare all’Agenzia delle Entrate la cessione dei crediti d’imposta maturati nelle spese sostenute nel 3° e 4° trimestre 2022.
  • 30 settembre 2023: ultima data per la “remissione in bonis”. È necessario eseguire questa procedura prima di utilizzare il credito d’imposta in compensazione tramite F24.
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Conclusioni

Con due scadenze cruciali che cadono a settembre, la comprensione dettagliata dei bonus energetici per il 3° e 4° trimestre 2022 è non solo opportuna, ma essenziale. Sia che si opti per la cessione del credito, sia che si necessiti della “remissione in bonis”, è fondamentale agire ora per garantire una gestione ottimale dei propri vantaggi fiscali.



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TAGS: bonus energetici, bonus energetico

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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