
Il TAR Lazio ha chiarito un principio fondamentale: se il Comune chiede un’integrazione documentale, il mancato deposito entro 90 giorni può portare al diniego automatico della sanatoria.

Durante la pendenza di un condono edilizio non è consentito eseguire nuove opere. Anche interventi interni o pertinenziali diventano abusivi e legittimano l’ordine di demolizione.

Il Comune non può negare il condono solo per opere successive se l’abuso originario è riconoscibile. Serve istruttoria tecnica e distinzione tra interventi sanabili e opere da demolire.

Il condono edilizio richiede il rispetto rigoroso dei termini di ultimazione delle opere; le leggi successive non sono retroattive e il silenzio-assenso non può sanare abusi privi dei requisiti.

Riapertura dei termini del condono 2003 e nuova sanatoria modello 1985 tra le proposte della Legge di Bilancio 2026. Cambiano anche norme su sanatorie e sanzioni edilizie.

Una sanatoria edilizia annullata, opere modificate e area vincolata: il TAR Campania conferma la demolizione, ribadendo i limiti dell’affidamento e la natura vincolata delle sanzioni urbanistiche.

La riapertura del condono edilizio del 2003 innesca scontro politico. L’emendamento favorisce la Campania e alimenta sospetti di voto di scambio, mentre restano critiche urbanistiche e ambientali.

Una sentenza del TAR impone alla Soprintendenza di motivare correttamente un parere negativo su un condono edilizio, ribadendo il valore del giudicato e della trasparenza amministrativa.

Il TAR Lazio ha rigettato una richiesta di sanatoria per la trasformazione di un sottotetto, ribadendo i limiti della doppia conformità e l’inammissibilità dell’autorizzazione paesaggistica postuma.

Una sentenza del TAR Lazio impone al Comune di Roma di riesaminare una pratica di condono edilizio, nominando un commissario ad acta a causa della persistente inerzia amministrativa.

Il Consiglio di Stato stabilisce che le opere abusive su immobili condonati non possono essere sanate ordinariamente: il condono non conferisce piena legittimità urbanistica, ma solo tolleranza giuridica.

Il TAR conferma il limite di 1,80 m per i sottotetti nel Tessuto Urbano Consolidato, anche se non abitabili, respingendo la sanatoria per opere considerate sopraelevazioni non ammesse.

Il Consiglio di Stato ribadisce che il cambio di destinazione d’uso in zona agricola, anche senza opere, necessita del permesso di costruire. Inapplicabile il “Salva Casa” in queste aree.

Il TAR Lazio conferma l’impossibilità di modificare vecchie domande di condono e ribadisce l’obbligo del parere idrogeologico per opere abusive in zone a rischio, anche se minime.

Il Consiglio di Stato ha confermato il diniego di condono per opere abusive in area vincolata, chiarendo i limiti del terzo condono edilizio e l’irrilevanza della compatibilità paesaggistica.