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Superbonus 110% e condomini: l’eccezione con la CILAS

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Le norme varate dal decreto legislativo Aiuti-quater sanciscono una diminuzione dell’aliquota fiscale per i condomini, ma con un’emblematica e particolare eccezione.

Da poco è stata divulgata la prima bozza del decreto legislativo Aiuti-quater, approvata in parlamento, ma non ancora in senato. Detto questo, sarebbe bene prendere con le pinze il contenuto di questo articolo, tenerlo a mente come delle linee guida generali non ancora immutabili. Infatti, come ogni decreto legge, anche l’Aiuti-quater deve attendere la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale prima di entrare effettivamente in vigore.

Superbonus 110%: le modifiche nel Decreto Aiuti-quater

Senza ulteriori indugi, scopriamo subito quali sono le modifiche effettuate nel quadro del decreto legislativo Aiuti-quater.

Il Governo attuale ha inserito nella bozza del decreto legislativo Aiuti-quater un articolo definito “in valutazione“. Si tratta dell’articolo numero 7 (di 13 totali). In questo articolo sono state previste nuove e significative modifiche alle agevolazioni fiscali della quota 110% del Superbonus. Alcune modifiche sono più rilevanti di altre, tra queste quelle riguardanti l’usufrutto del bonus 110% da parte dei beneficiari stabiliti sulla base dell’articolo numero 119 al comma 9 (Decreto di Rilancio).

Superbonus 110% e condomini: quali sono le scadenze previste allo stato attuale

L’attuale e ultima versione dell’articolo numero 119, comma 8-bis, stabilisce una prima deroga temporale alla scadenza iniziale del 30 giugno 2022 per il beneficio delle detrazioni del Superbonus 110%. Per i seguenti soggetti beneficiari è prevista l’occasione di godere dell’agevolazione:

  1. fino al 110% entro e non oltre la data 31 dicembre 2023;
  2. fino al 70% per tutto l’anno 2024;
  3. fino al 65% per l’anno 2025.

Superbonus al 90% per i condomini e gli edifici plurifamiliari

Tra i cambiamenti effettuati all’interno dell’articolo 7 del decreto legislativo Aiuti-quater, c’è un cambiamento il quale sancisce che l’aliquota del 110% venga reiterata unicamente per quelle spese effettuate entro e non oltre la data 31 dicembre 2022, per poi ridurre: al 90% per le uscite sostenute nel corso dell’anno 2023, al 70% per quelle sostenute invece nel 2024 (ciò è stato da poco confermato), al 65% per quelle effettuate nel corso dell’anno 2025 (anche ciò confermato).

Le esclusioni

Sono tuttavia previste delle esclusioni alle modifiche apportate. Stando a queste ultime, verranno esclusi: tutti gli interventi per i quali, a partire dell’operatività del decreto legislativo Aiuti-quater, si dimostri già realizzata la cosiddetta comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Verranno poi esclusi gli interventi che prevedono la demolizione e la conseguenze ricostruzione delle strutture per i quali appaiano già avviate le contingenti formalità burocratiche e amministrazione relative all’acquisizione del titolo abilitativo.

In vista della ormai prossima e imminente pubblicazione nella Gazzette Ufficiale di questo decreto legislativo Aiuti-quater, il consiglio è quello di non esitare ulteriormente e di depositare il più presto possibile il proprio progetto presso lo Sportello Unico Edilizia.

Così facendo, ci si assicura la possibilità di rientrare al 110% nelle spese effettuate nel corso del 2023, a cui, in caso contrario (temporeggiando e non consegnando la proposta entro i tempi limite), si rinuncerebbe; rientrando invece nella detrazione prevista dall’aliquota 90%, che non si dimostra altrettanto vantaggiosa.

In questo secondo caso, il contribuente dovrebbe quindi impegnarsi a pagare le spese e portarle poi direttamente in detrazione. Non aspettare quindi l’ultimo momento, agisci per tempo e beneficia del Superbonus 110%.

Asseverazioni e dichiarazioni da parte del progettista

Una volta conclusa l’individuazione dei beneficiari e delle dichiarazioni generali sul bene immobile, la CILAS richiede al progettista incaricato dei lavori di fornire tutta una serie di dichiarazioni e di attestati. Questa documentazione viene richiesta in quanto si rivelerà utile a chi di dovere ai fini della verifica della conformità ai requisiti previsti nel quadro del super-bonus.

Prima di ogni altra cosa, il tecnico progettista dovrà dichiarare quale tipo di intervento deve essere coperto dal Super-bonus 110% (ad esempio: impianto di cappotto termico), fornendo anche una breve descrizione della modalità secondo la quale verranno svolti i lavori.

Devono poi essere esplicitati tutti i prodotti, le comunicazioni, le asseverazioni e il dossier esatti dalla legge. É in questa determinata fase che il tecnico progettista non dispone di un ampio margine di azione poiché ha l’obbligo di attenersi al rispetto delle normative del campo. Solamente in ultima istanza il progettista può compilare una tabella presente nel modulo e indicare eventuali dichiarazioni particolari e contigenti che altrimenti non sarebbero previste.

Un riepilogo della documentazione prevista dalla CILAS

Nell’ultima parte delle dichiarazioni del modulo della CILAS sono presti vari spazi. In questi è possibile sbarrare tutti quei file che sono stati allegati e, eventualmente, indicarne di nuovi qualora non fossero ancora stati allegati.

Questa è una fase estremamente importante dal momento che rappresenta sia una lista di controllo per il beneficiario che presenta la CILAS, poiché gli consente di non dimenticarsi niente, sia per i vari organi di controllo.

Questi avranno infatti l’opportunità di verificare a primo impatto qual è la documentazione in questione e dare nuovo impulso a tutti i lavori concernenti i lavori di controllo e di vigilanza.

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TAGS: cilas, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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