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Pignoramento in condominio: valido anche se Prima Casa

Pignoramento in condominio: valido anche se Prima CasaPignoramento in condominio: valido anche se Prima Casa
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Cosa accade nel caso in cui un condomino moroso abbia ricevuto il decreto ingiuntivo che lo obbliga a pagare le quote condominiali, ma egli non procede immediatamente al pagamento?

La risposta, per la legislazione italiana, è semplice. Scatta l’ordine di pignoramento, che risulterà valido anche sulla Prima Casa, e anche se nell’abitazione sono presenti minori o disabili.

Approfondiamo di seguito.

Pignoramento in condominio: come si arriva all’atto finale

In precedenza, abbiamo già trattato l’argomento in merito a “che cosa accade se il condomino moroso non paga le sue quote?”.

Ricordiamo che, nel caso di condomino moroso, l’amministratore di condominio procede in principio ad inviare uno o più solleciti di pagamento allo stesso. Se però questo ancora non procede a riscuotere il debito, l’amministratore è tenuto a rivolgersi all’avvocato. Quest’ultimo, a seconda della somma da riscuotere, porrà il caso all’attenzione di un giudice di pace oppure del Tribunale territoriale.

Il giudice a quel punto emetterà un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo nei confronti del moroso, che dovrà essere recapitato allo stesso entro 60 giorni. Nel momento in cui il cittadino riceve l’ingiunzione, egli sarà tenuto a pagare immediatamente il suo debito.

Il condomino moroso avrà così 40 giorni per presentare opposizione al decreto. Trascorso questo periodo, l’ingiuntivo diventerà sentenza definitiva, e il cittadino non avrà più potere di opporsi. Lo stesso accade se egli ha presentato opposizione, ma questa è stata rigettata.

In ogni caso, se anche dopo la sentenza definitiva il moroso non si accinge a pagare, il tribunale gli invierà l’ultimo documento, un atto di precetto. Una volta che il moroso riceve tale atto, potrà scattare immediato l’ordine di pignoramento.

Pignoramento valido con Prima Casa e in presenza di minori e disabili

Il primo bene ad essere sottoposto a pignoramento sarà la casa, ovvero l’appartamento del condominio in cui il cittadino vive, ma per il quale non ha pagato le quote.

Il pignoramento è valido sempre, anche se:

  • L’abitazione ha valore di Prima Casa;
  • Al suo interno vivono minorenni, anziani o disabili;
  • La casa è inserita in un fondo patrimoniale;
  • Il proprietario sta pagando il mutuo sull’immobile.

Non esiste infatti un limite di debito entro il quale viene vietato il pignoramento.

Ma non c’è solo la casa. Il condominio infatti potrà agire anche pignorando altri beni appartenenti al moroso. I casi possibili sono i seguenti:

  • Se il titolare riceve uno stipendio fisso, il condominio sarà legittimato a prelevare un quinto dello stipendio;
  • Nel caso in cui il moroso riceva una pensione, il condominio potrà pignorare la somma al netto del “minimo vitale”, che ammonta a 1,5 sul totale della somma che il moroso riceve dall’INPS;
  • Se il titolare possiede un’altra abitazione che affitta, il condominio può bloccare il canone di locazione che il moroso riceve;
  • Se il moroso è titolare di un conto corrente, il condominio potrà pignorare interamente la somma presente, ad eccezione del reddito che egli eventualmente riceve come lavoratore dipendente.

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TAGS: condomino, decreto ingiuntivo, pignoramento

Autore: Redazione Online

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