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Condomino in stato di mora: cosa accade se non paghi?

Condomino in stato di mora: cosa accade se non paghi?Condomino in stato di mora: cosa accade se non paghi?
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Tutte le persone che risiedono all’interno di un complesso condominiale sono tenute a pagare delle quote per le spese comuni. Nel momento in cui uno dei residenti non paga per un certo periodo di tempo, diventa un condomino moroso.

A quel punto, secondo l’ultima riforma del condominio, all’Art. 18 (ex 63) del Codice Civile e all’Art. 1129 comma 9 del Codice Civile, l’amministratore è obbligato a procedere per vie legali al recupero crediti. È tenuto a farlo entro 6 mesi dall’approvazione del piano di ripartizione delle spese, che si discute in assemblea.

Ma qual è la procedura legale che viene avviata contro il condomino moroso? Vediamola di seguito.

Condomino in stato di mora: procedura legale

Prima di procedere per vie legali, l’amministratore solitamente sollecita più volte il debitore a far fronte alle spese dovute. Nel caso però queste si accumulino e il moroso non si accinge a voler pagare, l’amministratore nominerà un avvocato di fiducia, e lo incaricherà di riscuotere le quote non pagate. L’amministratore in questo caso può procedere autonomamente, senza chiedere consiglio all’assemblea.

A seconda di quanto è ingente la somma dovuta dal condomino in stato di mora, l’avvocato si rivolgerà o ad un giudice di pace, oppure direttamente al Tribunale territoriale. Presenterà quindi una copia del piano di riparto approvato in assemblea, e chiederà l’emissione di un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo contro il moroso.

Il tribunale provvederà ad emettere il decreto ingiuntivo entro un periodo che solitamente va da 2 a 8 mesi dal momento della richiesta. Quando poi viene emesso, il decreto dovrà essere notificato al condomino moroso entro 60 giorni.

Il condomino, da quel momento in poi, sarà tenuto a versare immediatamente le somme dovute, altrimenti andrà incontro ad un ordine di pignoramento. Attenzione però, è bene sapere che il pignoramento non può essere avviato se prima il condomino in stato di mora non riceve un atto di precetto. Nel momento in cui l’atto viene recapitato però, il pignoramento potrà avvenire in maniera immediata.

Possibilità di presentare opposizione

Secondo i regolamenti condominiali, il moroso può presentare ricorso contro il decreto ingiuntivo, ma con imposizioni piuttosto restrittive.

Potrà farlo infatti entro e non oltre 40 giorni dal ricevimento della notifica del decreto. Le motivazioni che consentono di rendere valida l’opposizione possono essere numerose, ma solitamente sono racchiuse in due grandi categorie:

  • Motivazioni di merito. Si presenta quando, ad esempio, il presunto moroso ha già pagato i suoi debiti. Oppure nel caso in cui egli dimostri di non essere tenuto a versare le somme dovute perché compensate tramite altri canali;
  • Motivazioni procedurali. Che riguardano invece la validità del decreto ingiuntivo. In tal caso, per presentare l’opposizione, il condomino moroso dovrà rivolgersi ad un avvocato. Questo dovrà dimostrare che il decreto emesso dal tribunale è invalido, per esempio, perché è stato notificato al moroso dopo 60 giorni dall’emissione, oppure con modalità che non rispettano le disposizioni di legge.

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TAGS: codice civile, condominio, morosi, pignoramento, recupero crediti

Autore: Redazione Online

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