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Superbonus 2025: nuovo modello Agenzia Entrate per cessione credito e sconto in fattura

Aggiornato il modello Agenzia delle Entrate per cessione del credito e sconto in fattura 2025. Restano solo spese Superbonus, escluse altre agevolazioni. Attesi chiarimenti su Sisma bonus acquisti.

Superbonus 2025: nuovo modello Agenzia Entrate per cessione credito e sconto in fattura Superbonus 2025: nuovo modello Agenzia Entrate per cessione credito e sconto in fattura
Ultimo Aggiornamento:

Con il provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute nel 2025 nell’ambito del Superbonus. Si tratta di un passaggio cruciale, poiché il nuovo modello, che entrerà in vigore dall’8 settembre 2025 e resterà utilizzabile fino al 16 marzo 2026, recepisce le novità normative degli ultimi anni, tra cui il blocco delle cessioni e la limitazione alle sole spese connesse al Superbonus.

Ma cosa cambia rispetto al vecchio modello del 2022? Quali interventi sono esclusi dalla possibilità di cessione e sconto in fattura?

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Gli interventi esclusi dal nuovo modello

La principale novità del modello aggiornato riguarda l’eliminazione dalla tabella dei codici di tutti quei bonus edilizi che, dal 2025, non sono più cedibili né scontabili in fattura. In particolare, risultano esclusi l’ecobonus ordinario, il bonus casa, il bonus facciate, il bonus barriere architettoniche, l’eco-sisma bonus e gli interventi sulle parti comuni che riguardano più del 25% dell’involucro, come previsti dal decreto del 26 giugno 2015.

Questa esclusione si deve al fatto che l’articolo 121 del DL 34/2020 aveva consentito la cessione o lo sconto in fattura per la generalità dei bonus edilizi soltanto per il periodo 2020-2024. Dal 2025, quindi, l’opzione resta valida esclusivamente per le spese collegate al Superbonus, segnando una netta riduzione delle agevolazioni alternative alle detrazioni dirette in dichiarazione.

Un punto particolare riguarda il Sisma bonus acquisti: il modello mantiene infatti la possibilità di optare per la cessione o lo sconto anche nel 2025. Non è ancora chiaro se questa scelta derivi da una svista oppure da un’interpretazione estensiva della norma da parte dell’Agenzia delle Entrate, lasciando spazio a possibili chiarimenti ufficiali.

Scarica il modello 2025

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Le novità del modello

Nonostante l’aggiornamento, la struttura del modello rimane in gran parte simile a quella della versione 2022, seppure con alcune modifiche significative volte a renderlo più snello e coerente con il quadro normativo attuale.

Tra le principali novità si segnala che:

  • restano soltanto i codici relativi al Superbonus, mentre sono stati eliminati quelli riferiti a detrazioni non più cedibili;
  • è stata eliminata la casella “Periodo”, che nel vecchio modello distingueva le spese tra primo e secondo semestre 2020;
  • è stata soppressa la casella “Edilizia libera”, in quanto nel 2025 non esistono più interventi cedibili o scontabili per i quali non sia richiesta la comunicazione allo Sportello Unico dell’Edilizia;
  • sono stati rimossi i campi relativi alla cessione delle rate residue, poiché dal 29 maggio 2024, in base all’articolo 4-bis, comma 7, del DL 39/2024, non è più consentita la cessione delle detrazioni successive alla prima rata.

Al di là di questi cambiamenti, restano invariate le regole di fondo: i contribuenti possono ancora esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione durante gli stati di avanzamento lavori (con il limite di due SAL, ciascuno pari almeno al 30% dell’opera), restano obbligatorie le asseverazioni tecniche e di congruità delle spese, nonché il visto di conformità.

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Modalità di comunicazione e utilizzo dei crediti

Il provvedimento chiarisce nel dettaglio le regole per la trasmissione delle comunicazioni e per l’impiego dei crediti d’imposta. La scadenza principale resta il 16 marzo 2026 per le spese sostenute nel 2025. Le comunicazioni possono essere annullate o sostituite entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio (per quelle trasmesse a marzo, il termine è il 5 aprile).

La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica:

  • per le singole unità immobiliari, da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità;
  • per le parti comuni, dall’amministratore di condominio o, se assente, da un condòmino incaricato.

Il credito maturato con lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere utilizzato solo in compensazione tramite modello F24 telematico, senza i limiti ordinari previsti per le compensazioni fiscali. I crediti non utilizzati entro il 31 dicembre non sono riportabili né rimborsabili.

Quanto alle cessioni successive, il provvedimento ribadisce che:

  • i fornitori che hanno applicato lo sconto possono cedere il credito a soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, imprese assicurative);
  • i soggetti qualificati possono a loro volta effettuare fino a tre ulteriori cessioni, ma sempre a favore di soggetti qualificati;
  • le banche possono trasferire i crediti anche ai clienti professionali privati con conto corrente, senza possibilità di ulteriore cessione;
  • i contratti di cessione in violazione delle regole sono dichiarati nulli.


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Autore: Andrea Dicanto

Autore Andrea Dicanto
Appassionato Progettista esperto nel settore dell'Edilizia, delle Costruzioni e dell'Arredamento. Fin da giovane ho sempre studiato ed analizzato problematiche che vanno dalle questioni statiche di edifici e costruzioni fino al miglior modo di progettare ed arredare gli spazi interni, strizzando l'occhio alle nuove tecnologie soprattutto in ambito sismico.

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