Aggiornato il modello Agenzia delle Entrate per cessione del credito e sconto in fattura 2025. Restano solo spese Superbonus, escluse altre agevolazioni. Attesi chiarimenti su Sisma bonus acquisti.
Con il provvedimento n. 321370 del 7 agosto 2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per la comunicazione dell’opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura per le spese sostenute nel 2025 nell’ambito del Superbonus. Si tratta di un passaggio cruciale, poiché il nuovo modello, che entrerà in vigore dall’8 settembre 2025 e resterà utilizzabile fino al 16 marzo 2026, recepisce le novità normative degli ultimi anni, tra cui il blocco delle cessioni e la limitazione alle sole spese connesse al Superbonus.
Ma cosa cambia rispetto al vecchio modello del 2022? Quali interventi sono esclusi dalla possibilità di cessione e sconto in fattura?
Sommario
La principale novità del modello aggiornato riguarda l’eliminazione dalla tabella dei codici di tutti quei bonus edilizi che, dal 2025, non sono più cedibili né scontabili in fattura. In particolare, risultano esclusi l’ecobonus ordinario, il bonus casa, il bonus facciate, il bonus barriere architettoniche, l’eco-sisma bonus e gli interventi sulle parti comuni che riguardano più del 25% dell’involucro, come previsti dal decreto del 26 giugno 2015.
Questa esclusione si deve al fatto che l’articolo 121 del DL 34/2020 aveva consentito la cessione o lo sconto in fattura per la generalità dei bonus edilizi soltanto per il periodo 2020-2024. Dal 2025, quindi, l’opzione resta valida esclusivamente per le spese collegate al Superbonus, segnando una netta riduzione delle agevolazioni alternative alle detrazioni dirette in dichiarazione.
Un punto particolare riguarda il Sisma bonus acquisti: il modello mantiene infatti la possibilità di optare per la cessione o lo sconto anche nel 2025. Non è ancora chiaro se questa scelta derivi da una svista oppure da un’interpretazione estensiva della norma da parte dell’Agenzia delle Entrate, lasciando spazio a possibili chiarimenti ufficiali.
Advertisement - PubblicitàNonostante l’aggiornamento, la struttura del modello rimane in gran parte simile a quella della versione 2022, seppure con alcune modifiche significative volte a renderlo più snello e coerente con il quadro normativo attuale.
Tra le principali novità si segnala che:
Al di là di questi cambiamenti, restano invariate le regole di fondo: i contribuenti possono ancora esercitare l’opzione per lo sconto o la cessione durante gli stati di avanzamento lavori (con il limite di due SAL, ciascuno pari almeno al 30% dell’opera), restano obbligatorie le asseverazioni tecniche e di congruità delle spese, nonché il visto di conformità.
Advertisement - PubblicitàIl provvedimento chiarisce nel dettaglio le regole per la trasmissione delle comunicazioni e per l’impiego dei crediti d’imposta. La scadenza principale resta il 16 marzo 2026 per le spese sostenute nel 2025. Le comunicazioni possono essere annullate o sostituite entro il quinto giorno del mese successivo a quello di invio (per quelle trasmesse a marzo, il termine è il 5 aprile).
La trasmissione avviene esclusivamente per via telematica:
Il credito maturato con lo sconto in fattura o la cessione del credito può essere utilizzato solo in compensazione tramite modello F24 telematico, senza i limiti ordinari previsti per le compensazioni fiscali. I crediti non utilizzati entro il 31 dicembre non sono riportabili né rimborsabili.
Quanto alle cessioni successive, il provvedimento ribadisce che:
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