Piscina e strutture in legno in area vincolata: la CILA non sostituisce il nulla osta
In area paesaggisticamente vincolata la CILA non assorbe l’autorizzazione: ecco perché le esenzioni A.16 e A.17 non valevano per piscina e manufatti.
Una CILA non consente di saltare il controllo paesaggistico quando l’area è vincolata. E definire “a corredo” di un’attività sportiva una piscina di 336 m² e tre strutture in legno non basta a far rientrare automaticamente le opere tra quelle esonerate dall’autorizzazione.
È il punto centrale della sentenza n. 6578/2026 del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, pubblicata il 24 agosto 2026. I giudici hanno confermato l’ordine comunale di non eseguire gli interventi comunicati con CILA: mancava l’assenso paesaggistico e, per caratteristiche, dimensioni e funzione, le opere non corrispondevano alle esenzioni invocate.
Sommario
Il caso: una piscina e tre strutture lignee per il centro sportivo
La controversia nasce da una CILA presentata nell’aprile 2024 per interventi collegati alla gestione di un centro sportivo. Il progetto comprendeva una piscina di 336 m² e tre manufatti in legno, rispettivamente di 27, 35 e 36 m². Il Comune ne aveva inibito la realizzazione.
L’area, secondo quanto ricostruito nella decisione, era interessata dal piano paesaggistico regionale come “Paesaggio naturale di continuità” e ricadeva inoltre tra beni d’insieme e località di interesse archeologico. Non risultava acquisito il necessario nulla osta paesaggistico.
L’associazione sportiva sosteneva che le opere fossero riconducibili all’attività edilizia libera o, al massimo, alla CILA. Sul versante paesaggistico richiamava le voci A.16 e A.17 dell’Allegato A al d.P.R. 31/2017, che individuano particolari interventi esclusi dall’autorizzazione. Il Consiglio di Stato ha però ritenuto che nessuna delle due fattispecie descrivesse le opere del caso concreto.
Perché la CILA non sostituisce l’autorizzazione paesaggistica
Il primo passaggio utile è separare i due piani. Il titolo o la comunicazione edilizia disciplina il rapporto urbanistico-edilizio; l’autorizzazione paesaggistica tutela invece il bene vincolato. L’articolo 146, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio qualifica l’autorizzazione come atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli che legittimano l’intervento.
In termini pratici, l’eventuale sufficienza della CILA non dimostra che l’opera sia libera anche sul piano paesaggistico. Lo stesso articolo 6 del d.P.R. 380/2001 subordina l’attività edilizia libera al rispetto, tra le altre, delle prescrizioni del Codice del paesaggio. Prima di presentare la pratica occorre quindi verificare sia il regime edilizio sia il vincolo e gli eventuali assensi.
Nel caso esaminato, l’assenza dell’autorizzazione costituiva per i giudici un ostacolo sufficiente alla realizzazione degli interventi e giustificava l’inibizione comunale della CILA.
La voce A.16 riguarda eventi davvero temporanei
La voce A.16 esonera dall’autorizzazione paesaggistica l’occupazione temporanea del suolo mediante strutture semplicemente ancorate, prive di opere murarie o fondazioni, destinate a manifestazioni, spettacoli, eventi, esposizioni o vendita di merci. L’installazione deve durare soltanto per l’evento e, comunque, non oltre 120 giorni nell’anno solare.
La gestione ordinaria di un centro sportivo non è una manifestazione temporanea. Il limite dei 120 giorni, da solo, non trasforma qualsiasi struttura rimovibile in un’opera A.16: devono ricorrere anche la finalità occasionale indicata dalla norma, la connessione con uno specifico evento e l’assenza di opere murarie o di fondazione.
La piscina di 336 m² e i tre manufatti, secondo il Consiglio di Stato, non avevano carattere precario né una funzione meramente ancillare. L’uso continuativo dell’impianto sportivo era quindi incompatibile con il presupposto temporaneo dell’esenzione.
La voce A.17 non copre ogni manufatto di un’attività sportiva
La voce A.17 riguarda installazioni esterne poste “a corredo” di attività economiche, comprese quelle sportive e del tempo libero. Elenca elementi facilmente amovibili come tende, pedane, paratie frangivento, manufatti ornamentali, elementi ombreggianti e altre coperture leggere, purché senza parti in muratura o strutture stabilmente ancorate al suolo.
Il richiamo alle attività sportive non è quindi un’esenzione generale. La struttura deve restare accessoria rispetto all’attività principale, appartenere alla famiglia degli elementi leggeri descritti e risultare facilmente amovibile. Per i giudici, i manufatti in esame erano strutturalmente diversi dagli esempi normativi; inoltre, le superfici di 27, 35 e 36 m² ne escludevano il ruolo meramente strumentale e servente nel contesto valutato.
Il materiale non risolve la qualificazione: essere realizzata in legno non rende automaticamente una struttura leggera o paesaggisticamente irrilevante. Contano configurazione costruttiva, ancoraggi, dimensioni, durata e funzione effettiva.
A.16, A.17 e opere del caso: le differenze
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| Profilo | A.16 | A.17 | Valutazione sulle opere esaminate |
|---|---|---|---|
| Finalità | Manifestazione, spettacolo, evento, esposizione o vendita | Corredo di un’attività economica, anche sportiva | Gestione ordinaria di un centro sportivo |
| Durata e funzione | Solo per l’evento, massimo 120 giorni l’anno | Elemento accessorio e servente | Opere ritenute non precarie né soltanto ancillari |
| Caratteristiche | Manufatti semplicemente ancorati, senza murature o fondazioni | Elementi facilmente amovibili e leggeri, senza murature o ancoraggi stabili | Piscina di 336 m² e tre strutture lignee di 27, 35 e 36 m² |
| Esito nel caso | Esenzione esclusa | Esenzione esclusa | Necessario il previo assenso paesaggistico |
Dimensioni, amovibilità e funzione vanno verificate insieme
La decisione offre un criterio operativo: non basta isolare una sola qualità favorevole. Una struttura può essere in legno ma avere consistenza edilizia; può essere smontabile ma destinata stabilmente all’attività; può servire un centro sportivo senza essere un semplice elemento “a corredo”.
Per sostenere l’esenzione occorre documentare l’insieme dei requisiti. Elaborati, particolari degli ancoraggi, materiali, tempi di permanenza, modalità di rimozione e relazione funzionale con l’attività devono restituire un’opera coerente con la specifica voce dell’Allegato A. Se uno di questi profili mostra una trasformazione stabile o un manufatto autonomo, la qualificazione va riesaminata.
È importante anche leggere il piano paesaggistico e la disciplina puntuale del bene. L’Allegato A individua esenzioni nazionali, ma non cancella le tutele archeologiche né le prescrizioni specifiche applicabili al luogo.
Il D.P.R. 73/2026 non cambia l’esito su A.16 e A.17
Dal 27 maggio 2026 è in vigore il d.P.R. 73/2026, che ha modificato e sostituito varie parti del d.P.R. 31/2017. La sentenza è stata decisa nel luglio 2026 e pubblicata ad agosto; per evitare letture superate, il confronto va fatto anche con il testo oggi vigente.
Le formulazioni consolidate delle voci A.16 e A.17 restano, per quanto qui interessa, quelle applicate dal Consiglio di Stato: evento temporaneo entro 120 giorni per A.16; installazioni facilmente amovibili e leggere poste a corredo dell’attività per A.17. La riforma del 2026 non offre quindi una scorciatoia per una piscina di grandi dimensioni o per manufatti che non possiedono i requisiti specifici dell’esenzione.
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Cinque anni senza contestazioni non creano un diritto a continuare
L’appellante sosteneva anche che iniziative analoghe fossero state ripetute nei cinque anni precedenti senza obiezioni del Comune. Questo comportamento, a suo avviso, avrebbe creato un affidamento meritevole di tutela e reso dispari il trattamento.
Il Consiglio di Stato ha respinto anche tale argomento. La natura delle opere, il vincolo sull’area e l’assenza del necessario nulla osta impedivano di riconoscere un affidamento giuridicamente tutelabile. La mancata contestazione di precedenti installazioni non equivale a un’autorizzazione e non rende legittimo un nuovo intervento privo dell’assenso richiesto.
Che cosa non afferma la sentenza
La decisione non stabilisce che ogni piscina o struttura in legno richieda sempre l’autorizzazione paesaggistica. Il presupposto è che l’area sia effettivamente tutelata e che l’opera non rientri in un’esenzione applicabile. Fuori da un vincolo paesaggistico, quel titolo non è dovuto; restano però da verificare il regime edilizio e le altre discipline di settore.
Non afferma nemmeno che ogni elemento di 27 o 30 m² sia automaticamente escluso dalla voce A.17. Le dimensioni hanno contribuito alla valutazione insieme a struttura e funzione. Il d.P.R. 31/2017 non fissa, nella voce A.17, una soglia numerica generale che sostituisca l’esame concreto.
Infine, il provvedimento riguarda l’inibizione delle opere comunicate con CILA, non una regola universale sul titolo edilizio necessario per tutte le piscine. Tipologia della vasca, scavi, impianti, trasformazione del suolo, norme locali e rapporto con gli edifici esistenti restano determinanti.
Controlli da fare prima di progettare un impianto sportivo
Prima di ordinare vasca e manufatti o depositare una CILA, il percorso prudente comprende almeno questi controlli:
- verificare cartografie, certificato di destinazione urbanistica, piano paesaggistico e vincoli archeologici;
- descrivere l’intervento unitariamente, includendo piscina, solarium, locali tecnici, strutture accessorie, impianti e sistemazioni del terreno;
- individuare separatamente titolo edilizio e regime paesaggistico;
- se si invoca A.16, documentare evento specifico, durata, rimozione e assenza di fondazioni;
- se si invoca A.17, dimostrare leggerezza, facile amovibilità, assenza di murature o ancoraggi stabili e funzione realmente accessoria;
- acquisire l’autorizzazione paesaggistica prima di iniziare, quando necessaria, senza confidare nella sola CILA o in precedenti tolleranze.
Il tecnico deve motivare la qualificazione sulla base del progetto reale, non del nome commerciale del manufatto. È la differenza fra una pratica che descrive un’opera e una pratica capace di dimostrare perché quella specifica opera rientra nel regime dichiarato.
Esito e fonti ufficiali
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato la legittimità dell’inibizione comunale; le spese sono state compensate. Il punto operativo resta netto: in area paesaggisticamente vincolata, una CILA non assorbe l’autorizzazione e le esenzioni devono essere provate in tutti i loro requisiti.
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