Nell’articolo precedente (DIA: le sue funzioni attuali e il “sorpasso” della SCIA) abbiamo presentato la DIA, spiegando le sue funzioni passate e quelle attuali. E concentrandoci inoltre su come viene considerata la Denuncia di Inizio Attività, da quando è nata la SCIA.
Come abbiamo accennato, tale documento in passato aveva maggiore considerazione. Ma ancora oggi è valido per alcuni interventi edilizi non particolarmente rilevanti.
Ma ora, in che modo va sottoscritta la DIA? E con quali condizioni si concede l’approvazione? Vediamolo di seguito.
La sottoscrizione della denuncia di inizio attività si fa presso il Comune in cui si trova l’immobile, negli uffici dello Sportello Unico per l’Edilizia. Per convalidarla sono necessari i seguenti documenti:
Ovviamente, il professionista che firma il progetto si prende sulle spalle un grande peso, per cui richiederà un compenso adeguato al caso.
Per l’accettazione, il Comune avrà tempo solo 30 giorni per valutare il progetto, e può richiedere l’aggiunta o la modifica di qualche elemento. Se dopo i 30 giorni, il Comune non ha dato alcuna risposta positiva o negativa al soggetto, si aziona il meccanismo del silenzio-assenso. Ovvero il progetto si considera approvato, e si può dare inizio ai lavori.
Il proprietario non può ritardare l’inizio dei lavori per più di 1 anno, a partire dalla data di presentazione della DIA. Tutti gli interventi dovranno essere conclusi entro 3 anni dalla sua approvazione.
Ma non è finita qui. Perché il Comune avrà tempo 10 anni (dalla data di presentazione) per valutare la richiesta. E nel caso trovasse qualcosa di abusivo, può richiedere il ripristino immediato dello stato dei luoghi per come era prima dei lavori, con spese a carico del proprietario dell’immobile. Sarà invece il professionista che ha firmato il progetto a rispondere delle contravvenzioni.