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Superbonus 110%: omessa asseverazione comporta decadenza, come rimediare

Superbonus 110%: omessa asseverazione comporta decadenza, come rimediareSuperbonus 110%: omessa asseverazione comporta decadenza, come rimediare
Ultimo Aggiornamento:

Per poter usufruire del Superbonus 110%, è necessario fare molta attenzione ai tanti documenti obbligatori da allegare alla pratica o da integrare alla richiesta di autorizzazione dei lavori presso il Comune.

Tra questi documenti c’è l’asseverazione richiesta per gli interventi mirati alla riduzione del rischio sismico, agevolabili con il Super Sismabonus e rientranti tra i lavori principali (o trainaNTI).

Di recente l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la mancata presentazione dell’asseverazione sismica comporta la decadenza dal maxi-incentivo, in quanto trattasi di un errore sostanziale e non solo formale.

Esiste comunque in questi casi la possibilità di rimediare all’errore commesso, per esempio grazie al meccanismo della remissione in bonis, che comunque può essere applicato solo se non sono state già avviate pratiche di accertamento e la violazione non è stata ancora constatata.

Approfondiamo di seguito.

Leggi anche: “Superbonus 110%: tutta la documentazione necessaria

Superbonus 110%: omessa asseverazione è errore formale?

Il tema è stato trattato nella risposta ad interpello n. 332 del 29 maggio 2023, in cui l’istante afferma di aver conseguito interventi agevolabili con il Superbonus 110% su un immobile di cui è proprietario.

Nello specifico, il contribuente sostiene di avere avviato, in qualità di persona fisica al di fuori dell’esercizio di arti e professioni, un intervento edilizio mirato alla riduzione del rischio sismico su un unità accatastata in C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di lucro), che però in seguito agli interventi diventerà un’unità abitativa.

L’istante afferma appunto che l’intervento conseguito sarebbe ammissibile al Super Sismabonus 110%, con limite di spesa massima pari a 96.000 euro.

A questo proposito, fa sapere che per la predisposizione e la sottoscrizione digitale di tutti i documenti richiesti dalle normative si è affidato ad un ingegnere asseveratore, che ha provveduto alla trasmissione degli stessi mediante l’applicativo informatico “OpenGenio”.

Il contribuente afferma tuttavia che alla Comunicazione di inizio lavori depositata al SUE (Sportello Unico Edilizia) non sono state allegate l’asseverazione di rischio sismico ante operam, ai sensi dell’art. 3 del D.M. n. 58/2017, né la relazione illustrativa della classificazione sismica.

La relazione illustrativa, tuttavia, risulta asseverata ed inviata al Genio Civile con firma digitale prima dell’inizio dei lavori. Pertanto, il Comune competente sarebbe venuto a conoscenza degli interventi rientranti nella misura del Superbonus attraverso la comunicazione di inizio lavori.

Visto quanto detto, si chiede se la mancata presentazione dell’asseverazione possa essere ricompresa tra gli errori cosiddetti “formali” che, a differenza di quelli “sostanziali”, non precludono la possibilità di usufruire dell’incentivo.

Omessa asseverazione: è una violazione che ostacola i controlli

L’Agenzia delle Entrate ricorda innanzitutto quanto stabilito dall’art. 3, comma 3 del DM n. 58 del 28 febbraio 2017, ovvero che:

[…] il progetto degli interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione […] devono essere allegati alla segnalazione certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della presentazione allo sportello unico competente […] tempestivamente e comunque prima dell’inizio dei lavori.

Con la Circolare n. 28/E del 25 luglio 2022 è stato chiarito poi che, per gli interventi antisismici ammissibili al Superbonus, è obbligatorio che i professionisti incaricati attestino l’efficacia degli interventi eseguiti mediante la presentazione dell’Allegato B, di cui al DM n. 58/2017 visto sopra.

Nello specifico, l’efficacia degli interventi dev’essere asseverata “dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali […]. I professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che rilascia il visto di conformità […] verifica la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati”.

Sempre la Circolare n. 28/E chiarisce che la tardiva o mancata presentazione della suddetta asseverazione non consente l’accesso al Superbonus 110%. Si spiega, tra l’altro, che tale errore non può essere ricompreso tra quelli “formali”, in quanto si tratta di “una violazione che può ostacolare l’attività di controllo”.

Il DL n. 11 del 16 febbraio 2023, all’art 2-ter, comma 1, lettera c), ha previsto tuttavia la possibilità di avvalersi della remissione in bonis proprio rispetto all’obbligo di trasmissione dell’asseverazione per gli interventi volti alla riduzione del rischio sismico.

La remissione in bonis consente – ai contribuenti che non hanno provveduto a rispettare i tempi previsti per l’invio di documenti o asseverazioni – di procedere con la trasmissione tardiva senza rischiare di perdere l’accesso all’incentivo.

La remissione in bonis prevede in ogni caso che l’asseverazione debba essere presentata entro la data di presentazione della prima dichiarazione dei redditi utile. Richiede inoltre, per via della trasmissione tardiva dei documenti, il pagamento di una sanzione pari a 250 euro.

Per approfondire leggi: “Superbonus: remissione in bonis, come si applica

Superbonus: remissione in bonis per rimediare, ecco quando

Il Fisco dispone dunque che il contribuente potrebbe avvalersi della remissione in bonis per sanare la mancata trasmissione dell’asseverazione obbligatoria, ma solo se:

  1. Possiede i requisiti sostanziali per accedere all’incentivo;
  2. Provvede a trasmettere l’asseverazione suddetta entro la prima dichiarazione dei redditi nella quale deve essere esercitato il diritto a beneficiare della detrazione della prima quota costante dell’agevolazione;
  3. Provvede a versare l’importo della sanzione previsto, pari appunto a 250 euro.

Attenzione, si precisa comunque che è possibile sanare l’omissione solo se:

  • La violazione non sia stata già constatata;
  • Non siano già in corso accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento, dei quali il contribuente inadempiente sia venuto a conoscenza.

Tornando al caso dell’istante, tuttavia, si fa presente che il contribuente non ha specificato quale sia il periodo d’imposta in cui sono iniziati i lavori.

Per questo motivo, non è possibile stabilire se effettivamente il soggetto sia ancora in tempo per avvalersi del meccanismo della remissione in bonis.

Ciò in particolare sarebbe possibile se la prima dichiarazione utile dovesse essere quella da presentare entro il 30 novembre 2023.

Si chiarisce infine che nel caso in cui il contribuente, per le spese sostenute nel 2022, dovesse aver scelto di fruire del credito mediante le opzioni alternative alla detrazione (cessione del credito o sconto in fattura), l’asseverazione omessa dovrà invece essere presentata prima della trasmissione della Comunicazione per la scelta delle opzioni.

La Comunicazione per le opzioni alternative dev’essere trasmessa ogni anno entro il 16 marzo, in relazione alle spese sostenute l’anno prima. In riferimento a quest’anno, il termine per la presentazione della Comunicazione è stato prorogato al 31 marzo 2023.

Nel caso in cui i contribuenti non dovessero aver rispettato la scadenza prevista, anche in questo caso sarà possibile esercitare la remissione in bonis per le spese 2022. Anche questa dovrà essere presentata comunque obbligatoriamente entro il 30 novembre 2023.

Leggi anche: “Comunicazione Cessione e Sconto: proroga al 30 novembre, come fare

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TAGS: decadenza superbonus, rischio sismico, Superbonus, Superbonus 110%

Autore: Redazione Online

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