Edilizia.com
Edilizia.com
Home » Bonus » Ecobonus » Ecobonus: i documenti obbligatori in base agli interventi

Ecobonus: i documenti obbligatori in base agli interventi

Ecobonus: i documenti obbligatori in base agli interventiEcobonus: i documenti obbligatori in base agli interventi
Ultimo Aggiornamento:

Grazie all’Ecobonus è possibile usufruire di una detrazione IRPEF o IRES per la realizzazione di lavori mirati alla riqualificazione energetica di tutti gli edifici e le unità indipendenti.

È possibile fruire dell’incentivo mediante la detrazione diretta in dichiarazione dei redditi, con ripartizione delle rate in 10 anni, oppure mediante le opzioni alternative alla detrazione, quali cessione del credito o sconto in fattura.

Leggi anche: “Cessione e Sconto sono ancora validi: ecco come, per chi e per quali lavori

Vediamo quali sono i documenti obbligatori in base agli interventi che si svolgono.

Ecobonus: documenti aggiuntivi in base agli interventi

Abbiamo visto di recente come l’Ecobonus richieda una lunga serie di documenti obbligatori per tutti, a prescindere dagli interventi che si scelgono di realizzare. Per sapere quali sono, leggi: “Ecobonus, tutti i documenti da controllare e conservare

Vediamo di seguito invece la documentazione aggiuntiva obbligatoria a seconda dei lavori svolti.

Lavori volti alla riqualificazione energetica

Sono richiesti:

  • Scheda Descrittiva con CPID (Codice Personale Identificativo);
  • Copia dell’asseverazione redatta dal tecnico abilitato;
  • Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica. Per gli interventi iniziati prima del 6 ottobre 2020, il documento è obbligatorio solo se sono edifici unifamiliari e unità immobiliari.

Interventi riguardanti l’involucro dell’immobile

I documenti obbligatori sono:

  1. Scheda descrittiva con CPID.
  2. Copia dell’asseverazione del tecnico abilitato. L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori in cui si attesta il rispetto dei requisiti richiesti, nei seguenti casi:
    • Sola sostituzione di finestre comprensive di infissi;
    • Interventi iniziati prima del 6 agosto 2020;
    • Interventi sulle singole unità immobiliari.
  1. Copia della certificazione/qualificazione/attestato di prestazione energetica, a meno che l’intervento non preveda la sola sostituzione di finestre comprensive di infissi nelle singole unità immobiliari.
  2. Copia della relazione tecnica obbligatoria, per gli interventi di coibentazione delle strutture opache.

Installazione di pannelli solari

I documenti richiesti sono i seguenti:

  • Scheda descrittiva con CPID;
  • Copia asseverazione del tecnico abilitato, oppure, se i pannelli vengono realizzati in autocostruzione, l’attestato di partecipazione ad un corso di formazione;
  • Se gli interventi sono iniziati prima del 6 ottobre 2020, per gli impianti < 20 m2, servirà la dichiarazione del produttore in alternativa all’asseverazione detta.

Installazione impianti di climatizzazione invernale

Sono richiesti i seguenti documenti:

  1. Scheda descrittiva con CPID;
  2. Copia dell’asseverazione redatta dal tecnico abilitato o, per impianti di potenza non superiore a 100 Kw, basterà una dichiarazione redatta dal produttore. Per gli impianti a microcogenerazione, in tutti i casi, l’asseverazione è obbligatoria e non può essere sostituita;
  3. Copia della certificazione o qualificazione energetica. A partire dal 15 agosto 2009, non è più obbligatoria la certificazione per la sostituzione di impianti termici con caldaie a condensazione.

Installazione di schermature solari

Serviranno i seguenti documenti:

  • Scheda descrittiva con CPID;
  • Copia dell’asseverazione o, per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020 per i quali non è obbligatoria, l’asseverazione può essere sostituita da una certificazione del fornitore/produttore/assemblatore.

Installazione di generatori di calore a biomassa

I documenti obbligatori per l’installazione di generatori di calore a biomassa con l’Ecobonus sono:

  • Scheda descrittiva con CPID;
  • Copia dell’asseverazione redatta dal tecnico abilitato. Per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, per l’installazione di impianti a biomassa con potenza inferiore o uguale a 100 kW, l’asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione del produttore.

Installazione di dispositivi multimediali

I documenti richiesti sono:

  • Scheda descrittiva con CPID;
  • Asseverazione redatta da un tecnico abilitato in cui si attesta il soddisfacimento dei requisiti. Per gli interventi iniziati dal 6 ottobre 2020, gli impianti di potenza inferiore a 100 kW non richiedono l’asseverazione, basterà una dichiarazione del produttore.

Interventi su parti comuni di edifici condominiali

I documenti da produrre e conservare obbligatoriamente sono:

  1. Scheda descrittiva con CPID;
  2. Copia dell’asseverazione redatta da un tecnico abilitato;
  3. Copia dell’APE in riferimento ad ogni singola unità presente nell’edificio;
  4. Copia dell’APE in riferimento all’intero edificio, in relazione solo agli interventi volti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva, per i quali è richiesto il conseguimento della “qualità media” di cui al DM del 26 giugno 2015, Allegato 1, Tabelle 3 e 4;
  5. Copia della relazione tecnica di cui al D.lgs. n. 192 del 19 agosto 2005, art. 8 comma 1;
  6. Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, servirà l’asseverazione del progettista, nonché l’attestazione del direttore dei lavori o del collaudatore statico.

Leggi anche: “Asseverazione sismica obbligatoria: cosa c’è da sapere

Richiedi informazioni per Bonus, Detrazioni Fiscali, Ecobonus, Notizie

Compila il form sottostante: la tua richiesta verrà moderata e successivamente inoltrata alle migliori Aziende del settore, GRATUITAMENTE!

Voglio iscrivermi gratuitamente per avere risposte più veloci!

*Vista l'informativa privacy, acconsento anche alle finalità ivi descritte agli artt. 2.3, 2.4, 2.5. Per limitare il consenso ad una o più finalità clicca qui.

Invia Richiesta

Articoli Correlati

Ecobonus: la corte di cassazione chiarisce sulla comunicazione tardiva a ENEAEcobonus: la corte di cassazione chiarisce sulla comunicazione tardiva a ENEA

Ecobonus: la corte di cassazione chiarisce sulla comunicazione tardiva a ENEA

15/04/2024 15:36 - La sentenza della Corte di Cassazione n. 7657 stabilisce che l'omessa o tardiva comunicazione ad ENEA degli interventi di riqualificazione energetica non preclude le detrazioni fiscali.
TAGS: documenti ecobonus, ecobonus

Autore: Redazione Online

Edilizia.com è online dal 1998, il primo del settore in Italia!