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La Cassazione stabilisce che per ottenere bonus facciate, sconto in fattura e cessione del credito, i lavori dovevano essere realmente iniziati entro il 2021, pena responsabilità fiscali e penali.
La stretta della magistratura sul Bonus Facciate segna un nuovo punto fermo nella lotta alle frodi fiscali legate ai bonus edilizi. Con la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, la Corte di cassazione ha chiarito un principio destinato ad avere effetti rilevanti su imprese, tecnici, amministratori di condominio e contribuenti: per accedere allo sconto in fattura o alla cessione del credito collegati al Bonus Facciate del 90%, non era sufficiente sostenere le spese entro il 31 dicembre 2021, ma occorreva che i lavori fossero effettivamente avviati.
Una decisione che rafforza l’interpretazione restrittiva già sostenuta dall’Agenzia delle Entrate e che potrebbe incidere anche su numerosi contenziosi ancora aperti.
Ma cosa ha stabilito realmente la Cassazione? Quali responsabilità rischiano imprese e professionisti che hanno attestato il falso? E perché questa pronuncia potrebbe cambiare definitivamente il quadro dei bonus edilizi?
Sommario
La pronuncia della Cassazione nasce da un procedimento penale particolarmente delicato, legato all’utilizzo illecito del bonus facciate mediante il meccanismo dello sconto in fattura e della successiva cessione del credito d’imposta.
Il Gip del Tribunale di Trapani aveva disposto nei confronti dell’indagato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività d’impresa e di ricoprire incarichi direttivi per dodici mesi. Le accuse erano pesanti: truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 640-bis del codice penale, oltre ad altri reati collegati alla gestione fraudolenta dei crediti fiscali.
Secondo l’accusa, il titolare della società coinvolta, insieme a un professionista coindagato, avrebbe attestato falsamente nei documenti di congruità che i lavori relativi a due condomìni erano stati avviati entro dicembre 2021. Una circostanza decisiva per poter accedere allo sconto in fattura del bonus facciate al 90%.
Le indagini avrebbero inoltre evidenziato l’emissione di fatture per opere mai eseguite e il successivo utilizzo dei crediti fiscali ottenuti in maniera fraudolenta, attraverso cessioni o compensazioni, configurando anche il reato di autoriciclaggio.
L’indagato aveva quindi presentato ricorso in Cassazione contestando soprattutto l’interpretazione normativa adottata dai giudici di merito. In particolare, sosteneva che la legge non imponesse affatto l’avvio dei lavori entro il 31 dicembre 2021 per beneficiare della cessione del credito o dello sconto in fattura nel bonus facciate, evidenziando come tale obbligo derivasse soltanto dalla circolare n. 16/E/2021 dell’Agenzia delle Entrate e non da una previsione normativa espressa.
Advertisement - PubblicitàCon la sentenza n. 8573 del 4 marzo 2026, la Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso, confermando l’impostazione già adottata dai giudici di merito e dando pieno valore all’interpretazione fornita dall’Agenzia delle Entrate.
Secondo i giudici di piazza Cavour, il punto centrale della vicenda non riguardava eventuali rapporti interni tra impresa e condomìni, bensì il fatto che l’Amministrazione finanziaria fosse stata indotta in errore attraverso documentazione contenente dichiarazioni false sull’effettivo avvio dei lavori.
La Suprema Corte ha chiarito che il sistema dello sconto in fattura e della cessione del credito previsto dall’articolo 121 del Dl 34/2020 presuppone necessariamente l’esistenza di interventi edilizi già avviati o eseguiti. In particolare, i magistrati hanno attribuito un significato decisivo alla formulazione della norma, che consente ai fornitori di recuperare il credito d’imposta per interventi già effettuati.
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Richiedi informazioni gratisProprio l’espressione contenuta nella legge — “fornitori che hanno effettuato gli interventi” — dimostrerebbe, secondo la Cassazione, che il beneficio fiscale non possa essere riconosciuto per opere semplicemente programmate o ancora da iniziare.
La Corte ha inoltre richiamato il comma 1-bis dell’articolo 121 del Decreto Rilancio, il quale disciplina gli stati di avanzamento lavori (SAL), evidenziando come la normativa faccia costante riferimento a interventi concretamente avviati. Per i giudici, quindi, era del tutto logico che la disciplina antifrode introdotta dal Dl 157/2021 imponesse al professionista di attestare anche l’effettivo inizio delle opere.
Di conseguenza, la falsa dichiarazione contenuta nel visto di conformità assumeva un ruolo determinante per ottenere indebitamente il beneficio fiscale. Senza quell’attestazione, infatti, l’Amministrazione finanziaria non avrebbe autorizzato né lo sconto in fattura né la successiva cedibilità del credito.
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La Cassazione sottolinea inoltre un aspetto particolarmente rilevante: anche se il contribuente avesse ritenuto non necessario attestare l’avvio dei lavori sulla base della normativa primaria, non avrebbe comunque potuto dichiarare il falso per superare le verifiche richieste dalla prassi dell’Agenzia delle Entrate. Secondo i giudici, proprio questa scelta consapevole dimostrerebbe la volontà fraudolenta dell’indagato.
Un ulteriore passaggio particolarmente importante della sentenza riguarda il rapporto tra pagamento delle spese e diritto al bonus facciate. La difesa dell’indagato aveva sostenuto che il beneficio fiscale fosse comunque legittimo, poiché i condomìni avevano effettuato i pagamenti entro il 31 dicembre 2021, rispettando così il cosiddetto criterio di cassa previsto per i contribuenti privati.
La Cassazione, però, respinge anche questa interpretazione. Secondo i giudici, nel caso concreto il pagamento anticipato dei lavori era strettamente collegato al meccanismo dello sconto in fattura, che copriva il 90% dell’importo complessivo degli interventi. Di conseguenza, se lo sconto in fattura era stato ottenuto attraverso attestazioni false sull’avvio dei lavori, risultava viziato anche l’intero accesso alla detrazione fiscale.
La Suprema Corte chiarisce quindi un principio destinato ad avere un impatto rilevante anche in altri contenziosi: il semplice pagamento delle spese entro il termine previsto dalla legge non è sufficiente a rendere legittimo il bonus facciate se mancano i presupposti sostanziali richiesti per accedere allo sconto in fattura e alla cessione del credito.
In sostanza, per i giudici non bastava “pagare entro il 2021”: i lavori dovevano essere realmente avviati e correttamente attestati nella documentazione trasmessa all’Amministrazione finanziaria.
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